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  • 22 set
  • 2015

Transazioni on-line e clausola attributiva di competenza – La sentenza della Corte di Giustizia del 21.05.2015 nella causa C-322/14

La Corte di Giustizia con la recente sentenza del 21 maggio 2015 si è pronunciata sulla validità della clausola attributiva della competenza contenuta in condizioni generali di vendita on-line accettate dall’acquirente mediante un semplice “click”.

 

Il caso. Un acquirente tedesco aveva acquistato sulla pagina web del venditore belga un autoveicolo elettrico. L’articolo 7 delle condizioni generali di vendita, conteneva una clausola attributiva della competenza innanzi al tribunale di Lovanio (Belgio). Il venditore aveva annullato la vendita a causa di danni al veicolo constatati al momento della preparazione per il trasporto al compratore. L’acquirente citava quindi il venditore innanzi al Tribunale di Krefeld (Germania), chiedendo che quest’ultimo venisse condannato al trasferimento di proprietà a suo favore. Il venditore, convenuto in giudizio, eccepì il difetto di giurisdizione del giudice adito, per aver le parti convenuto che, in caso di controversia sarebbe stato competente il Tribunale di Lovaino (Belgio) ai sensi dell’art. 7 delle Condizioni Generali di Vendita. L’acquirente, da parte sua, sosteneva l’invalidità della suddetta, poiché essa non presentava la forma scritta richiesta dalle disposizioni dell’art.  23 del Regolamento 44/2001 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione in materia civile e commerciale. Il Giudice del Tribunale di Krefeld rinvia quindi la questione alla Corte di Giustizia.

 

La transazione online. Il sito del venditore era strutturato in modo tale che, ai fini di poter concludere l’acquisto, l’acquirente doveva accettare espressamente le Condizioni generali di vendita del venditore, contrassegnando l'apposita casella:

 

[X] Accettazione Condizioni Generali di Vendita

 

Tale operazione tuttavia non comportava l’apertura del documento contenente le Condizioni Generali di Vendita, per il quale è necessario un “click” ulteriore, su apposito collegamento ipertestuale. La finestra contenente le condizioni generali di vendita pertanto non si apriva automaticamente né al momento della registrazione sul sito né al momento della transazione.

 

L’art. 23 del Regolamento CE 44/2001

 

Ai sensi dell’art. 23 del Regolamento CE 44/2001

1. Qualora le parti, di cui almeno una domiciliata nel territorio di uno Stato membro, abbiano attribuito la competenza di un giudice o dei giudici di uno Stato membro a conoscere delle controversie, presenti o future, nate da un determinato rapporto giuridico, la competenza esclusiva spetta a questo giudice o ai giudici di questo Stato membro. Detta competenza è esclusiva salvo diverso accordo tra le parti. La clausola attributiva di competenza deve essere conclusa:

a) per iscritto o oralmente con conferma scritta, o

b) in una forma ammessa dalle pratiche che le parti hanno stabilito tra di loro, o

c) nel commercio internazionale, in una forma ammessa da un uso che le parti conoscevano o avrebbero dovuto conoscere e che, in tale campo, è ampiamente conosciuto e regolarmente rispettato dalle parti di contratti dello stesso tipo nel ramo commerciale considerato.

2. La forma scritta comprende qualsiasi comunicazione con mezzi elettronici che permetta una registrazione durevole della clausola attributiva della competenza.

 

[…]

 

La sentenza della Corte di Giustizia del 21 maggio 2015

La Corte di Giustizia nel valutare la validità della clausola attributiva di competenza alla luce del Regolamento CE 44/2001, si è soffermata in particolare sul secondo paragrafo del suddetto art. 23. In particolare ha ritenuto, che la validità di una clausola attributiva di competenza contenuta nelle Condizioni Generali di Vendita on-line dipenda dalla possibilità di registrarla durevolmente. E ciò a prescindere dal fatto se, nel caso concreto sia stato effettivamente registrato durevolmente dal compratore prima o dopo che egli abbia contrassegnato la casella che indica l’accettazione delle suddette condizioni generali.

La circostanza che la pagina web contenente tali condizioni generali non si aprisse automaticamente al momento della registrazione sul sito e di ciascuna operazione d’acquisto non può pregiudicare la validità della clausola attributiva di competenza qualora vi sia comunque la possibilità di salvare e registrare durevolmente il testo che la contiene. Nel caso de quo non vi era dubbio che l’accettazione delle Condizioni Generali mediante “click” consentissero di stampare e salvare il testo delle suddette condizioni generali prima delle conclusione del contratto.

Conseguentemente la Corte di Giustizia ha ritenuto che: l’art. 23, paragrafo 2, del Regolamento CE 44/2001 deve essere interpretato nel senso che la procedura di accettazione mediante “click” delle condizioni generali di un contratto di vendita, concluso elettronicamente, che contengono una clausola attributiva di competenza, costituisce una comunicazione elettronica che permette di registrare durevolmente tale clausola, ai sensi di tale disposizione, allorché consente di stampare e salvare il testo di dette condizioni prima della conclusione del contratto.

 

Considerazioni finali 

Tale sentenza rappresenta sicuramente un passo in avanti nel commercio commercio elettronico e trova applicazione anche ora che il Regolamento 44/2001 è stato abrogato e sostituito dal Regolamento 1215/2012[1]. Sebbene la formulazione della nuova disposizione (art. 25) non riprenda esattamente il testo dell’art. 23 del Regolamento 44/2001, e contenga delle modifiche, applicandosi ora indipendentemente dal domicilio delle parti, il paragrafo 2 è rimasto invariato, conseguentemente anche alla luce del nuovo Regolamento 1215/2012 sarà necessario, per la validità di una clausola attributiva della competenza, la possibilità di salvarne su supporto durevole il testo.

Occorre infine sottolineare che la Corte di Giustizia, nella sentenza in esame, ha voluto precisare che il principio dell’accettazione delle clausole tramite semplice “click” con semplice rinvio ipertestuale al testo delle stesse, non può essere trasposto all’interpretazione delle norme comunitarie che prevedono l’obbligo per il professionista di fornire al consumatore che ha il diritto di ricevere determinate informazioni su supporto durevole. A questo proposito, la Corte di Giustizia, con sentenza del 5 luglio 2012 C-49, aveva ritenuto, con riguardo all’art. 5 direttiva 97/7/CE del Parlamento Europeo del Consiglio del 20 maggio 1997, riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza, aveva dichiarato che non soddisfa i requisiti di detta disposizione il rendere accessibili le informazioni solamente attraverso collegamento ipertestuale a un sito Internet, dal momento che tali informazioni non sono né fornite dal venditore, né “ricevute” da consumatore, come prescrive la disposizione, e che un tale sito Internet non può essere considerato duraturo ai sensi del medesimo 5, paragrafo 1. La Direttiva 97/7/CE è poi stata abrogata e sostituita dalla direttiva 2011/83/CE la quale pur avendo semplificato la modalità di fornire al consumatore le informazioni obbligatorie, prevedendo la possibilità, in fase di conclusione del contratto di fornire anche solo di visualizzare tali informazioni attraverso link ipertestuali, impone comunque al professionista di fornire al consumatore la conferma scritta su supporto durevole (ad es. e-mail) del contratto concluso, unitamente alle informazioni obbligatorie, entro un termine ragionevole dalla conclusione del contratto e al più tardi alla consegna dei beni o prima che l’esecuzione del servizio abbia inizio (cfr. art. 49 Codice del Consumo). 

Sebbene la sentenza in esame costituisca una grossa semplificazione per le transazioni online, conferendo validità alla clausola di deroga del foro accettata tramite semplice “click”, attenzione dovrà comunque continuare ad osservarsi in sede di commercio elettronico, soprattutto qualora gli acquirenti siano consumatori, coordinando i requisiti imposti dalla legge con gli strumenti informatici, al fine di poter giungere ad una valida conclusione del contratto tramite internet.

 

 

Avv. Mariaelena Giorcelli



[1] 1.   Il cui articolo 25 recita come segue: Qualora le parti, indipendentemente dal loro domicilio, abbiano convenuto la competenza di un’autorità o di autorità giurisdizionali di uno Stato membro a conoscere delle controversie, presenti o future, nate da un determinato rapporto giuridico, la competenza spetta a questa autorità giurisdizionale o alle autorità giurisdizionali di questo Stato membro, salvo che l’accordo sia nullo dal punto di vista della validità sostanziale secondo la legge di tale Stato membro. Detta competenza è esclusiva salvo diverso accordo tra le parti. L’accordo attributivo di competenza deve essere:

a) concluso per iscritto o provato per iscritto;

b) in una forma ammessa dalle pratiche che le parti hanno stabilito tra di loro; o

c)  nel commercio internazionale, in una forma ammessa da un uso che le parti conoscevano o avrebbero dovuto conoscere e che, in tale ambito, é ampiamente conosciuto e regolarmente rispettato dalle parti di contratti dello stesso tipo nel settore commerciale considerato.

 

2.   La forma scritta comprende qualsiasi comunicazione con mezzi elettronici che permetta una registrazione durevole dell’accordo attributivo di competenza.
[…]