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  • 1 ott
  • 2017

Sanzioni internazionali contro la Repubblica Islamica dell’Iran: tra insidie ed opportunità

 

Il messaggio talvolta inviato alle imprese è che, a partire dal giorno di implementazione (16 gennaio 2016) del Piano di Azione Congiunto Globale (“PACG”), il commercio con l’Iran possa avvenire liberamente, senza restrizione alcuna. Questa affermazione non corrisponde allo stato dell’arte e, al contrario, può essere fuorviante per quelle società che intendano avviare relazioni commerciali con il Paese mediorientale.

Infatti, sebbene la maggior parte delle sanzioni commerciali e finanziarie adottate dall’Organizzazione delle Nazioni Unite e dall’Unione Europea (“UE”) sia stata revocata a partire dal giorno di implementazione, alcune restrizioni al trasferimento di beni, software e servizi verso l’Iran restano tuttora in vigore.

Conformemente al Regolamento UE n. 267/2012 come modificato dal Regolamento 1861/2015 e n. 1862/2015, tutte le operazioni commerciali permesse sotto il previgente regime sanzionatorio devono considerarsi lecite anche alla luce del nuovo contesto. Inoltre, a seguito della revoca delle sanzioni, determinate operazioni commerciali sono diventate perfettamente legali. Ad esempio, le imprese europee possono ormai importare petrolio greggio, prodotti petroliferi e petrolchimici dall’Iran, esportare attrezzature o fornire assistenza tecnica – relative ai settori petrolifero, gas e petrolchimico – a persone fisiche o giuridiche iraniane o per un uso in Iran.

Come anticipato, altre restrizioni commerciali e finanziarie sono rimaste in vigore. Conseguentemente, alle imprese ed agli istituti finanziari europei è ancora fatto divieto di compiere alcune operazioni come la fornitura di assistenza tecnica e finanziaria relativa a beni e tecnologie indicati nell’Elenco comune delle attrezzature militari dell’Unione Europea, la messa a disposizione di fondi e risorse economiche a persone fisiche e giuridiche listate (ad esempio, il Corpo delle guardie della rivoluzione islamica) come pure la fornitura, a queste ultime, di servizi di messaggistica finanziarie specializzata (SWIFT).

Da ultimo, alcune operazioni vietate ai sensi del previgente quadro sanzionatorio sono ora diventate soggette ad un’autorizzazione concessa dalle autorità competenti. Questa autorizzazione (che può essere negata qualora vi siano ragionevoli motivi per ritenere che l’operazione contribuirebbe ad attività vietate ai sensi del PACG) è necessaria, ad esempio, qualora un’impresa europea voglia trasferire a persone fisiche o giuridiche iraniane beni e tecnologie che potrebbero contribuire ad attività connesse con il ritrattamento o l’arricchimento o l’acqua pesante o ad altre attività nucleari non conformi al PACG.

Prima di trarre qualsiasi conclusione, le imprese europee - che stiano considerando di avviare operazioni commerciali con l’Iran - e gli istituti finanziari europei dovrebbero essere tenuti al corrente di due ulteriori questioni.

In primo luogo, l’intero contesto normativo così come sopra descritto è revocabile. Infatti, nel caso in cui l’Iran ponesse in essere una significativa inadempienza al PACG, le sanzioni originarie potrebbero essere reintrodotte. Le misure restrittive così reintrodotte non si applicherebbero retroattivamente ai contratti conclusi conformemente al PACG; tuttavia, come spiegato nella Nota informativa concernente la sanzioni dell'UE da revocare nel quadro del piano d'azione congiunto globale, alle imprese europee verrebbe concesso un termine entro il quale cessare gradualmente le proprie attività nel Paese mediorientale.

Inoltre, alcune delle sanzioni secondarie statunitensi (che vincolano “non U.S. persons” – qualsiasi persona fisica o giuridica con esclusione dei cittadini statunitensi, stranieri residenti permanenti, entità organizzate secondo le leggi degli Stati Uniti o qualsiasi persona negli Stati Uniti - per condotte, riguardanti l’Iran, non sottoposte al controllo della giurisdizione statunitense) sono ancora in vigore.

Di conseguenza, ad esempio, alle imprese europee è fatto divieto di riesportare in Iran qualsiasi bene o tecnologia - esportata dagli Stati Uniti - quando si sappia o vi sia ragionevole motivo di sapere che l’esportazione è verso l’Iran e che l’esportazione dei componenti del bene é controllata dagli Stati Uniti. Parimenti, le imprese europee (e gli istituti finanziari) non possono compiere alcuna operazione con persone fisiche e giuridiche iraniane indicate nella Specially Designated Nationals And Blocked Persons List pubblicata (e aggiornata con una certa frequenza) dell’Office of Foreign Assets Control.

In conclusione, le imprese europee potranno accedere con sicurezza al mercato iraniano compiendo un’adeguata due diligence. Quest’analisi dovrà riguardare la struttura societaria dell’esportatore (specialmente con riguardo alla possibile applicazione delle sanzioni secondarie statunitensi), la tipologia di bene o tecnologia da esportare in Iran nonché la controparte contrattuale, come pure l’utilizzatore finale dei prodotti o delle tecnologie da trasferire.

 

Dott.ssa Giulia Levi