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  • 24 giu
  • 2016

La revocatoria cosiddetta semplificata - Art. 2929 bis c.c.

Nel novembre 2015, ho tenuto una Relazione nell’ambito di una giornata di formazione professionale, organizzata presso il Tribunale di Torino dall’Associazione Giovani Avvocati Torino (Agat) su una interessante novità legislativa, ovvero  l’art. 2929 bis c.c, introdotto nel nostro ordinamento dal Decreto Legge 83/2015, convertito nella Legge 132/2015.

Si tratta di una norma che si pone in parallelo con la revocatoria ordinaria di cui all’art. 2901 e seguenti c.c, per determinare un nuovo strumento di tutela per i creditori che vogliano difendersi dagli atti posti in essere dai loro debitori, lesivi della garanzia patrimoniale, di cui all’art. 2740 c.c.

Per questo motivo l’art. 2929 bis c.c è stato, da subito, denominato dalla dottrina “revocatoria semplificata".

In realtà, però, un attento esame delle due norme citate 2901 e 2929 bis codice civile, consentono di intravedere tra i due istituti più differenze che non analogie. (i) L’azione  revocatoria ordinaria può essere esperita, anche in assenza di un titolo esecutivo e nel presupposto di una fondata aspettativa di credito; la revocatoria cosiddetta semplificata invece richiede, necessariamente, che chi la esperisce sia già munito di un titolo esecutivo. (ii) La revocatoria ordinaria è esperibile entro 5 anni dal compimento dell’atto, che si ritiene pregiudizievole, (con trascrizione della domanda di inefficacia relativa entro tale termine); la revocatoria semplificata dell’art. 2929 bis c.c ha un termine di decadenza di un anno dalla trascrizione dell’atto pregiudizievole nei registri. Entro questo limitato lasso di tempo, il creditore deve trascrivere il proprio pignoramento, ovvero intervenire nell’esecuzione promossa da altri. (iii) L’azione revocatoria ordinaria  è un’azione avente natura costitutiva e dunque, chi intende avvalersene deve attendere la sentenza, che accerti l’inefficacia invocata; la revocatoria semplificata, invece,  consente di sottoporre direttamente ad esecuzione forzata il bene sfuggito alla garanzia del debitore, purchè il creditore sia già in possesso di un titolo esecutivo; (iv) La revocatoria ordinaria, è uno strumento processuale che può essere utilizzato, sia per tutelarsi contro atti successivi al sorgere del credito, sia per tutelarsi contro atti precedenti, purchè dolosamente preordinati La revocatoria semplificata può essere utilizzata, solo se l’alienazione a titolo gratuito o il vincolo costituito sui beni (fondo patrimoniale, trust, patrimonio destinato) sia successivo al sorgere del credito. (v) La revocatoria ordinaria può avere come oggetto atti a titolo gratuito  a condizione che il creditore provi che il debitore conosceva il pregiudizio, che l’atto avrebbe arrecato alle sue ragioni creditorie, ovvero, se atto precedente al sorgere del credito, la sua dolosa preordinazione; con la revocatoria semplificata la conoscenza in capo al debitore del pregiudizio arrecato al proprio creditore è presunta per legge. Ne consegue che il creditore dovrà solo provare il possesso di un valido titolo esecutivo, mentre  il debitore, o il terzo beneficiario dovranno provare che non sussistano i presupposti per l’esercizio della revocatoria semplificata. Si tratterà quindi di una prova ardua per il debitore o per il terzo beneficiario dell’atto gratuito, perchè occorrerà dimostrare che il patrimonio del debitore è rimasto sufficientemente capiente e che dunque che non c’è stato pregiudizio. (vi)  La revocatoria ordinaria può aver per oggetto qualsiasi bene anche mobile non registrato; la revocatoria semplificata  può riguardare solo beni immobili o mobili registrati, ovvero beni il cui avvenuto trasferimento o soggezione a vicolo di indisponibilità debba essere reso pubblico mediante trascrizione. (vii) La revocatoria ordinaria ha natura costitutiva e le difese del debitore, che abbia compiuto l’atto di alienazione o abbia costituito il vincolo, si debbono svolgere in sede di merito, ove si discute dei presupposti dell’azione, con onere probatorio ordinario (specie in ordine alla sussistenza del pregiudizio ed all’intento fraudolento del debitore e/o del terzo); con la revocatoria semplificata si deve agire già muniti di titolo esecutivo, la frode è presunta sino a prova contraria, il Giudice competente a conoscere delle difese del debitore è il G.E, in sede di opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c.  (viii) La revocatoria ordinaria può riguardare sia atti a titolo oneroso, sia atti a titolo gratuito; la revocatoria semplificata solo atti compiuti da debitore a titolo gratuito.

Da tutto quanto esposto consegue che si tratta di un istituto certamente meno versatile della revocatoria ordinaria e che ha un ambito di applicazione molto più limitato, specie stante il periodo brevissimo (un anno dal compimento dell’atto censurabile) nel quale può essere utilizzato. Senza dubbio penso si rivelerà uno strumento prezioso per gli Istituti Bancari, che con una certa facilità e celerità ottengono ingiunzioni provvisoriamente esecutive e che sono attrezzati con struttura e personale, in grado di monitorare, in tempo reale, la consistenza del patrimonio dei propri debitori. In ogni caso è opportuno segnalare, sia a soggetti privati, sia ad imprese l’esistenza di tale istituto, che rende i trasferimenti di beni immobili e/o mobili registrati avvenuti a titolo gratuito più vulnerabili, nell’anno immediatamente successivo al  compimento del relativo atto.

 

 

Avv. Giovanna Buffa

 

 

La versione integrale del presente articolo è stata pubblicata sulla rivista “Il nuovo diritto delle società”, Anno 14, Numero 10, 18 maggio 2016, pp.7 ss.