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  • 27 giu
  • 2016

Nuovo progetto di legge per la disciplina delle reti commerciali indipendenti

Il 3 marzo 2016 è stato presentato al Parlamento italiano un progetto di legge che prevede la riforma delle reti commerciali indipendenti per la distribuzione di prodotti o servizi accomunati da un nome, una denominazione commerciale, un logo, un marchio o un’insegna (di seguito denominato “progetto di legge”).

L’obiettivo principale del progetto di legge è quello di proteggere i soggetti (società e persone fisiche), aspiranti a divenire parte di una rete commerciale indipendente, principalmente imponendo in capo al concedente l’obbligo di fornire ai primi dettagliate informazioni precontrattuali. Di conseguenza, in Italia, l’obbligo di fornire comunicazioni precontrattuali (c.d. disclosure), che al momento è previsto solo per i contratti di franchising, verrebbe esteso ad ogni contratto concernente una rete commerciale, non solo nel settore della rivendita al dettaglio (c.d. retail), bensì anche a livello di commercio all’ingrosso.

La procedura di approvazione del progetto di legge è ancora in corso e non è sicuro che, alla fine, il testo verrà approvato nella sua versione originale. Tuttavia, è importante esaminare i suoi contenuti principali, poiché sembrano confermare un recente trend, che sta crescendo in Europa, consistente nell’estendere l’approccio di protezione previsto per il consumatore anche agli imprenditori ed alle aziende, i quali tuttavia dovrebbero essere abbastanza consapevoli dei rischi e delle scelte adottate in sede di negoziazione ed esecuzione dei contratti commerciali. 

La definizione di “concedente/titolare della rete commerciale” prevista dal progetto di legge è molto ampia e recita come segue:

“qualsiasi soggetto giuridico esercente attività di impresa […] che propone a terzi ed adotta con i terzi qualsiasi tipologia di contratto consentito dalla legge per la concessione dell’uso in comune, a titolo oneroso o gratuito, di un nome o una denominazione commerciale, di un marchio o un’insegna o, comunque, di un logo identificativo dell’attività, al fine di inserire gli aderenti in un sistema a rete costituito da una pluralità di aderenti, economicamente e giuridicamente indipendenti ed autonomi distribuiti sul territorio nazionale, allo scopo di commercializzare determinati beni o servizi e richiedendo agli aderenti un accordo di esclusiva o di semi-esclusiva per l’esercizio della loro attività”. 

Il progetto di legge esclude espressamente dal suo ambito di applicazione (i) i contratti di franchising che rientrano nel campo di applicazione della legge italiana 129/2004 (legge italiana sul franchising); (ii) i contratti di agenzia commerciale, disciplinati dagli artt. 1742 et seq. c.c.; (iii) i contratti relativi alle stazioni di vendita di carburanti, e (iv) altre situazioni che non sono particolarmente rilevanti in questo contesto (come per esempio, monopoli, pescatori, produttori agricoli, ecc.).

Pertanto, le nuove disposizioni si applicheranno a tutte le altre tipologie contrattuali utilizzate per la creazione o lo sviluppo di una rete commerciale, come per esempio:

- contratti di distribuzione/concessione di vendita (non solo al dettaglio, ma anche all’ingrosso);

- contratti di franchising che non rientrano nell’ambito di applicazione della legge 129/2004 (ad esempio, non prevedendo il pagamento di royalties);

- contratti di licenza di marchio;

accordi di sviluppo e di rappresentanza di zona (nella misura in cui non rientrano nell'ambito di applicazione delle norme sul franchising o di agenzia commerciale); e

- contratti per la vendita di prodotti e servizi attraverso internet (come è stato confermato dal senatore che ha presentato il progetto di legge).

Per quanto riguarda i contenuti del progetto di legge, oltre al generale obbligo delle parti del contratto di comunicarsi reciprocamente tutte le principali e rilevanti informazioni (e, per il concedente di giustificare ogni eventuale omissione in relazione ad un’informazione richiesta), almeno trenta giorni prima della sottoscrizione di un contratto, il concedente titolare di rete deve consegnare all’aspirante aderente (che ne deve rilasciare ricevuta di avvenuto ricevimento) un documento contenente le informazioni precontrattuali specificatamente indicate nel progetto di legge.

Oltre all’obbligo di fornire le informazioni precontrattuali, entro i trenta giorni successivi all’instaurazione di qualsiasi contratto, il concedente deve darne comunicazione al pubblico registro competente (Repertorio delle notizie economiche e amministrative - REA), insieme alle informazioni riguardanti il marchio utilizzato nella rete (con dettagli in merito alla sua registrazione, eventuali licenze ecc.), indicando altresì il tipo di attività svolta. In seguito, ogni modifica o cessazione di tali rapporti contrattuali dovrà essere comunicata da parte del concedente al predetto registro, nel termine di trenta giorni da quando la modifica o la cessazione si verificano. Entro lo stesso termine di trenta giorni dalla sottoscrizione dell’accordo, la parte che ha aderito alla rete deve comunicare al predetto registro le informazioni relative alla rete medesima così come quelle concernenti il contratto sottoscritto. 

Il contratto tra il concedente e il potenziale membro della rete deve comprendere un determinato numero di informazioni specificamente elencate nel progetto di legge, molte delle quali sono già previste dalla legge italiana sul franchising (ammontare degli investimenti, spese, possibile esclusiva, condizioni per la cessazione del contratto, ecc.). Oltre a tali disposizioni, il progetto di legge prevede di includere nel testo dell'accordo un programma dettagliato (relativo a contenuti, durata e organizzazione) della formazione iniziale che deve essere fornita dal concedente (cosa accade se ciò non è previsto?). 

Anche gli accordi precontrattuali sono disciplinati nel progetto di legge. In particolare, ogni accordo precontrattuale deve essere fatto per iscritto, a pena di nullità. Inoltre, tutte le disposizioni previste nel progetto di legge applicabili al contratto definitivo, saranno altresì applicabili all’accordo precontrattuale, così il concedente dovrà fornire al potenziale membro della rete tutte le informazioni relative allo scopo dell’accordo e concernenti qualsiasi pagamento o deposito richiesto per qualsiasi motivo. Se viene eseguito il contratto definitivo, qualsiasi somma versata a deposito che non consiste in un rimborso delle spese deve essere restituita dal concedente o dedotta da eventuali ulteriori costi a carico del membro della rete. Infine, il contratto preliminare deve specificare la sua durata e prevedere la clausola di cessazione. 

Come già avviene per la legge sul franchising attualmente vigente (Legge 129/2004), il progetto di legge in esame non prevede nessuna sanzione per il caso di violazione delle sue disposizioni. Per esempio, il progetto di legge pone in capo al concedente uno specifico obbligo di fornire assistenza commerciale e tecnica per l’intera durata del rapporto; tuttavia non è prevista alcuna conseguenza per il caso in cui tale assistenza non sia fornita. 

In ogni caso, siccome il progetto di legge richiede la forma scritta ad substantiam sia per il contratto definitivo che per il possibile accordo precontrattuale, i contratti che non rispettano tale formalità (o che non includono tutte le informazioni che devono essere indicate nel contratto per iscritto) saranno nulli. Inoltre, se una parte fornisce informazioni false, l’altra parte avrà diritto a chiedere l’annullamento del contratto (nonché il risarcimento del danno, se dovuto).

In conclusione, questo progetto di legge rappresenta un tentativo positivo di superare alcune delle lacune della legge italiana in materia di franchising; tale sforzo potrebbe essere apprezzabile (ad esclusione degli eccessi di burocratizzazione e fatti salvi possibili miglioramenti da farsi con l’aiuto di società o professionisti più specificatamente impegnati nel settore) se fosse limitato solo ai contratti di franchising.

Invece, la decisione di applicarlo ad ogni possibile contratto utilizzato per entrare nelle reti commerciali (inclusi, per esempio, contratti con distributori all’ingrosso e con dettaglianti) è, dal punto di vista di chi scrive, fortemente criticabile. 

Infatti, è certamente importante tutelare individui che non hanno una specifica esperienza commerciale da possibili comportamenti illeciti e abusi da parte di concedenti/franchisors: per esempio, ci sono numerose decisioni di tribunali in Italia riguardanti casi di franchisors che hanno indotto individui senza precedente esperienza commerciale ad entrare in una rete che, alla fine, è risultata essere inesistente, o non supportata dall’assistenza necessaria da parte del franchisor.

Al contrario, tale tutela non sarebbe giustificata quando si ha a che fare con imprese/società o imprenditori con una consolidata esperienza ed una forza contrattuale che, in alcuni casi, potrebbe essere persino superiore a quella del concedente. In quei casi, il rapporto contrattuale può diventare eccessivamente sbilanciato in favore della parte che sta entrando nella rete, la quale potrebbe trarre vantaggio, o addirittura abusare, della sua posizione. 

Questa tendenza ad estendere una tutela specifica creata per situazioni sbilanciate (quali quelle con i consumatori) ai contratti commerciali, che dovrebbero essere regolati dal principio generale di libertà dei contratti, era stata recentemente seguita anche dalla Commissione Europea nel progetto di legge europeo dei contratti ed é stato fortemente criticato dalle imprese per gli stessi motivi sopra esposti.

Per il momento sembra che, almeno a livello europeo, tale forte tutela sarà limitata ai contratti con i consumatori nell’ambito delle vendite online (la Commissione Europea ha recentemente preso tale decisione). Sarebbe auspicabile che anche il Parlamento italiano riconsiderasse tale approccio restrittivo e che, possibilmente, limitasse l’ambito di applicazione di questo progetto di legge (sempre che il processo di approvazione continui) solo ai contratti di franchising.

  

Avv. Silvia Bortolotti