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  • 16 ott
  • 2018

Il corrispettivo del patto di non concorrenza post-contrattuale può essere escluso nel contratto di agenzia

La Suprema Corte negli ultimi anni si è espressa, in due importanti sentenze (Cassazione n. 12127 del 11 giugno 2015 e 13796 del 31 maggio 2017), in favore della derogabilità del principio dell’onerosità del patto di non concorrenza post-contrattuale dell’agente. 

Com’è noto, l’art. 1751-bis, secondo comma, del codice civile (introdotto dall’art. 23.2 della legge 29/12/2000, n. 422) così dispone: 

“L'accettazione del patto di non concorrenza comporta, in occasione della cessazione del rapporto, la corresponsione all'agente commerciale di una indennità di natura non provvigionale. L'indennità va commisurata alla durata, non superiore a due anni dopo l'estinzione del contratto, alla natura del contratto di agenzia e all'indennità di fine rapporto. La determinazione della indennità in base ai parametri di cui al precedente periodo è affidata alla contrattazione tra le parti tenuto conto degli accordi economici nazionali di categoria. In difetto di accordo l'indennità è determinata dal giudice in via equitativa anche con riferimento:

1)   alla media dei corrispettivi riscossi dall'agente in pendenza di contratto ed alla loro incidenza sul volume d'affari complessivo nello stesso periodo;

2)   alle cause di cessazione del contratto di agenzia;

3)   all'ampiezza della zona assegnata all'agente;

4)   all'esistenza o meno del vincolo di esclusiva per un solo preponente.” 

Occorre anzitutto chiarire che la questione riguarda unicamente gli agenti che esercitano l’attività in forma individuale, di società di persone o di società di capitali con un solo socio, dal momento che il principio dell’onerosità del patto non si applica alle società a responsabilità limitata ed alle altre società di capitali con pluralità di soci. 

Inoltre, tale principio, non trova applicazione rispetto a contratti conclusi prima dell’entrata in vigore di tale norma, avvenuta il 1° giugno 2001: tale interpretazione, confermata anche da altre sentenze, discende dal generale principio tempus regit actum, in base al quale la validità del contratto dev’essere valutata sulla base delle norme in vigore nel momento in cui esso è stato concluso (art. 11 delle preleggi). 

Tuttavia, le due sentenze sopra citate, oltre a ribadire il suddetto principio dell’irretroattività della norma (applicabile in entrambi i casi, trattandosi nella specie di contratti conclusi prima del 2001) aggiungono però che, anche con riferimento ai contratti stipulati successivamente al 2001, il principio dell’onerosità debba considerarsi in effetti derogabile ed il compenso possa quindi essere escluso dalle parti nel contratto.
In particolare, il ragionamento seguito dalla Cassazione nelle due sentenze sopra citate si basa su due argomenti:

- L’onerosità è prevista come obbligo del preponente dall’art. 1751-bis, ma non a pena di nullità; quindi, le parti possono derogare “atteso che la non specifica valorizzazione economica dell’impegno può giustificarsi come conveniente nel contesto dell’intero rapporto di agenzia”.

- L’onerosità non è diretta alla tutela di un interesse pubblico generale. 

A ciò si può aggiungere l’argomentazione che la direttiva non prevede alcun compenso a fronte dell’assunzione dell’obbligo di non concorrenza post-contrattuale.

In senso contrario, si potrebbe però sostenere che il suddetto principio è stato espresso dalla Cassazione in entrambe le sentenze qui commentate come obiter dictum, dato in entrambi i casi la nuova disposizione non trovava applicazione, per ragioni temporali.

Inoltre, si potrebbe aggiungere che – quanto meno per i contratti interni italiani – gli Accordi Economici Collettivi ribadiscono l’onerosità del patto (indicando i criteri per la quantificazione del corrispettivo) e sembrano lasciare spazio unicamente a deroghe in senso più favorevole agli agenti. 

Alla luce di tali sentenze, comunque, potrebbe essere utile per le aziende valutare se ed in che termini possa convenire procedere ad una modifica dei contratti in essere con i propri agenti, sotto questo profilo.

 

Avv.  Silvia Bortolotti