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  • 11 lug
  • 2017

Osservazioni su report della Commissione UE sull’indagine sul commercio elettronico

 

Il 10 maggio 2017 la Commissione europea ha presentato la relazione sua finale sull’indagine settoriale sul commercio elettronico. 

L’anno scorso il nostro studio ha partecipato alla redazione dei commenti presentati dall’International Distribution Institute (IDI), pubblicati su http://ec.europa.eu/competition/antitrust/sector_inquiries_e_commerce.htmlfacendo presente in termini generali che nel valutare eventuali pratiche restrittive che possano ostacolare lo sviluppo del commercio elettronico, va tenuta in giusta considerazione l’esigenza di garantire l’efficace funzionamento delle reti distributive, aspetto che rimane di primaria importanza per i consumatori.

La relazione finale riprende principalmente le conclusioni preliminari pubblicate in settembre. I principali aspetti che merita evidenziare sono i seguenti:

Distribuzione selettiva. La Commissione prende atto del fatto che il ricorso alla distribuzione selettiva è aumentato negli ultimi anni, al fine di premettere ai produttori un migliore controllo sulla loro rete di vendita. La Commissione non sembra comunque intenzionata a modificare i criteri di esenzione previsti dal regolamento per categoria 330/2010, prima della sua scadenza naturale nel 2020. Ciò significa che eventuali restrizioni verticali coperte dal regolamento di esenzione, come selezione quantitativa, esclusione dei pure on line players, ecc., possono essere proibite solo per accordi che superino la soglia di mercato del 30%, oppure attraverso lo strumento, disponibile in teoria, della revoca del beneficio del regolamento in casi individuali.

Restrizioni e raccomandazioni sui prezzi di rivendita. La Commissione mantiene l’assoluto divieto dell’imposizione di prezzi di rivendita. I prezzi raccomandati sono consentiti, a condizione che il fornitore non eserciti alcuna pressione per farli rispettare. È quindi chiaro che la Commissione non è disposta ad accettare la posizione da noi espressa nel commento presentato da IDI in cui veniva affermato quanto segue: “Pur essendo pacifico che i produttori non possono imporre ai rivenditori il rispetto di un prezzo raccomandato, essi dovrebbero poter pretendere il rispetto di un livello di prezzi ragionevole, corrispondente all’immagine di marca ed al posizionamento di prezzo dei propri prodotti. In assenza di questo tipo di flessibilità, si renderebbe impossibile il mantenimento di una politica di prezzi ragionevole, il che comporterebbe un forte incentivo verso l’integrazione verticale”.

Restrizione di vendite su marketplaces. Secondo la Commissione le marketplace bans assolute non vanno considerate come restrizioni hardcore ai sensi del regolamento 330/2010 e possono quindi beneficiare dell’esenzione per categoria se non viene superata la soglia di mercato del 30%. La Commissione precisa che in casi particolari, ove ciò sia giustificato dalla situazione di mercato, la Commissione o le autorità antitrust nazionali possono revocare il beneficio dell’esenzione per categoria, ma sembra abbastanza improbabile che ciò possa verificarsi in concreto.

 

Prof. Avv. Fabio Bortolotti