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  • 3 giu
  • 2014

Nuove norme sui contratti con i consumatori

Il 13 giugno 2014 entrano in vigore le modifiche apportate al Codice del Consumo dal Decreto Legislativo n. 21 del 21 febbraio 2014.

Tali modifiche (attuate in recepimento della Direttiva europea n. 2011/83) intendono consentire a ciascun consumatore di operare una scelta consapevole quando procede ad un acquisto, e ai professionisti di poter operare in maniera più trasparente e funzionale sia nel mercato interno che in quello europeo. Il recepimento della direttiva realizza la completa armonizzazione degli aspetti relativi agli obblighi di informazione e al diritto di recesso per quanto concerne i contratti a distanza e i contratti negoziati fuori dai locali commerciali.

Sarà l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato a vigilare sull’applicazione delle norme in questione e a sanzionare le eventuali pratiche commerciali scorrette.

Tra le novità più rilevanti, rispetto al sistema normativo vigente, si possono citare le seguenti.

Anzitutto, la previsione di maggiori obblighi di informazione precontrattuale da parte del professionista nei confronti dei consumatori: il professionista è infatti tenuto ad indicare l’indirizzo della propria sede, oltre che i numeri di telefono e fax. Inoltre il prezzo del prodotto deve corrispondere ai costi totali che il consumatore dovrà corrispondere (incluse imposte ed eventuali spese aggiuntive di spedizione). Una particolare attenzione è poi dedicata ai contratti conclusi con mezzi elettronici, che consentano uno spazio o un tempo limitato per visualizzare le informazioni, con particolare riguardo ad ordini azionabili con pulsanti (o funzioni analoghe) che comportino un obbligo di pagamento: il professionista dovrà indicare chiaramente che l’ordine comporta un obbligo di pagamento, altrimenti il consumatore non sarà vincolato dal contratto.

Infine il professionista, oltre a dover indicare l’esistenza della garanzia legale di conformità del prodotto (prevista per legge dallo stesso codice del consumo), dovrà inoltre indicare se e con quali modalità sono presenti servizi di assistenza postvendita e di garanzia commerciale. La garanzia commerciale è definita dalla nuova legge come “qualsiasi impegno di un professionista o di un produttore (il “garante”), assunto nei confronti del consumatore, in aggiunta agli obblighi di legge in merito alla garanzia di conformità, di rimborsare il prezzo pagato, sostituire, riparare, o intervenire altrimenti sul bene, qualora esso non corrisponda alle caratteristiche, o a qualsiasi altro requisito non relativo alla conformità, enunciati nella dichiarazione di garanzia o nella relativa pubblicità disponibile al momento o prima della conclusione del contratto” (art 45, lett. p, D. Lgs. 21/2014).

Inoltre, con la nuova normativa, il periodo a disposizione del consumatore per esercitare il diritto di recesso è stato esteso a 14 giorni.  Il nuovo articolo specifica inoltre il momento a partire dal quale decorre il termine di recesso dal contratto per ogni fattispecie (contratto di prestazione di servizi, contratto di vendita, ecc.).

In caso di omessa comunicazione al consumatore dell'informazione sull'esistenza di tale diritto di recesso, il consumatore potrà far valere il proprio diritto di recesso entro un anno dallo scadere del periodo iniziale di 14 giorni. Se il professionista fornisce al consumatore le informazioni sul diritto di recesso entro i dodici mesi dallo scadere del periodo iniziale di 14 giorni, il periodo di recesso terminerà quattordici giorni dopo il giorno in cui il consumatore riceve tali informazioni.  

L'esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore è facilitato tramite l'utilizzo di un modello di comunicazione di recesso (allegato al testo del decreto legislativo), valido per tutti i paesi UE. Il consumatore potrà recedere dal contratto con l’utilizzo del predetto formulario o con qualsiasi altra dichiarazione resa esplicitamente al professionista. Ciò rappresenta una novità rispetto alla precedente normativa, che prevedeva l’obbligo, da parte del consumatore che intendesse recedere dal contratto, di una dichiarazione scritta di recesso, inviata tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Il professionista dovrà rimborsare tutti i pagamenti effettuati dal consumatore per l’acquisto del bene/servizio, eventualmente comprensivi delle spese di consegna, entro 14 giorni dal giorno in cui è informato del recesso. Egli però non è tenuto a sopportare i costi supplementari, come nel caso in cui il consumatore abbia scelto un tipo di consegna diversa dal tipo standard offerto dal professionista.

Il consumatore che esercita il diritto di recesso dovrà restituire il bene entro 14 giorni dalla comunicazione del recesso, sostenendo solo i costi diretti di restituzione (ad esempio, il costo di spedizione del bene al professionista).

Il consumatore sarà responsabile della diminuzione del valore del bene custodito solo nel caso in cui questa sia il risultato di una manipolazione del bene diversa da quella necessaria per stabilire la natura, le caratteristiche e il funzionamento del bene custodito. Il consumatore non è in alcun caso responsabile per la diminuzione del valore dei beni se il professionista ha omesso di informare il consumatore del suo diritto di recesso.

Infine, la nuova normativa stabilisce che non si potrà più imporre al consumatore una tariffa più alta per i pagamenti effettuati con carta di credito o bancomat; analogo limite riguarda la tariffa telefonica su linee dedicate messe a disposizione del consumatore dal venditore.

 

Silvia Bortolotti

Vittoria Colombo