Nuova Direttiva (UE) 2016/943 sui segreti commerciali
Avv. Silvia Bortolotti, Dott.ssa Giulia Levi
Redattore
1. Introduzione
Imprese ed enti di ricerca investono sempre più risorse nello sviluppo e nell’applicazione di know-how ed informazioni (relative a clienti, fornitori, piani aziendali, strategie di mercato e così via); conoscenze tecnologiche ed informazioni commerciali, infatti, costituiscono un capitale intellettuale che incide nettamente sulla competitività delle varie imprese e sui loro risultati in termini di innovazione nel mercato stesso.
L’8 giugno 2016 è stata adottata la Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate contro l’acquisizione, l’utilizzo e la divulgazione illeciti.
Obiettivo della direttiva è l’armonizzazione delle varie normative nazionali in tema di tutela dei segreti commerciali, sia per quanto riguarda l’identificazione di questi ultimi, che per l’individuazione degli strumenti di diritto civile da utilizzare per la loro protezione.
Per quanto concerne specificatamente il testo della direttiva, esso si compone di una prima parte dedicata all’oggetto e all’ambito di applicazione; di una seconda parte dedicata alla definizione delle condotte illecite di acquisizione, utilizzo e divulgazione dei segreti commerciali; di una terza, relativa alle forme di tutela, e di più sezioni dedicate alle misure cautelari, al risarcimento del danno ed alle sanzioni.
2. Oggetto e ambito di applicazione
Il “segreto commerciale” è definito come: informazioni che soddisfano tutti i seguenti requisiti:
1. sono segrete nel senso che non sono, nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi, generalmente note o facilmente accessibili a persone che normalmente si occupano del tipo di informazioni in questione;
2. hanno valore commerciale in quanto segrete;
3. sono state sottoposte a misure ragionevoli, secondo le circostanze, da parte della persona al cui legittimo controllo sono soggette, a mantenerle segrete;
3. Condotte illecite
La direttiva anzitutto stabilisce quando l’acquisizione, utilizzo e divulgazione dei segreti debba considerarsi lecita; quindi prosegue specificando quando tali condotte debbano invece considerarsi illecite.
In particolare, per quanto riguarda l’acquisizione dell’informazione segreta, le condotte considerate ”illecite” consistono nell’accesso non autorizzato/appropriazione/copia non autorizzata di documenti, oggetti, materiali, sostanze o file elettronici sottoposti al controllo del legittimo detentore del segreto, nonché ogni altra condotta che possa considerarsi contraria alle leali pratiche commerciali. Riguardo invece all’utilizzo o divulgazione del segreto, essi vengono considerati illeciti quando l’acquisizione è avvenuta illecitamente; o in violazione di un accordo di riservatezza (o di qualsiasi altro obbligo di non divulgare il segreto commerciale); o in violazione di un obbligo contrattuale o di altra natura che impone limiti all’utilizzo del segreto commerciale; o da persona che sa, o dovrebbe sapere, che il segreto commerciale è stato ottenuto illecitamente da un terzo.
L’ovvio presupposto è che l’acquisizione, l’uso o la divulgazione avvenga senza il consenso del detentore.
4. Strumenti di tutela
Lasciando agli Stati membri la definizione di azioni civili contro l’acquisizione ed utilizzazione illecita dei segreti commerciali, la direttiva indica i criteri ai quali dovrà comunque essere ispirata l’adozione di tali strumenti di tutela.
Tali strumenti dovranno infatti essere leali, e equi e proporzionali all’offesa, non dovranno essere inutilmente complessi o costosi e dovranno essere concretamente efficaci e dissuasivi.
Anche la disciplina della prescrizione dell’azione è demandata agli Stati membri, salvo stabilire che la relativa durata non deve superare i sei anni.
Il legislatore europeo ha poi deciso di estendere la tutela del segreto commerciale anche all’ambito dei procedimenti giudiziari in materia di illecita divulgazione. Di fronte ad informazioni dichiarate riservate da parte di un giudice a seguito della richiesta motivata dell’interessato, gli Stati membri devono assicurare che tali informazioni non siano utilizzate dalle parti in giudizio, dai loro avvocati, testimoni, esperti e così via.
5. Misure cautelari e misure a seguito di una sentenza
La direttiva individua con precisione le misure cautelari da adottarsi in caso di violazione: dalla cessazione e divieto provvisori di divulgazione/utilizzazione del segreto al sequestro delle merci sospettate di costituire violazione fino al divieto di produzione/importazione/esportazione di merci costituenti violazione.
In caso di decisione giudiziaria che accerti l’illiceità dell’acquisizione/utilizzo/divulgazione di un segreto commerciale, gli Stati membri dovranno poi anche assicurare l'adozione delle opportune misure correttive per quanto riguarda le merci costituenti violazione (che comprendono il richiamo delle merci dal mercato, nonché la loro eliminazione e distruzione) e la distruzione (o consegna all’attore) di tutti i documenti e materiali che contengono o incorporano un segreto commerciale.
In aggiunta alle misure di tutela di cui sopra, il legislatore europeo accorda inoltre al legittimo detentore del segreto il diritto di ottenere il risarcimento del danno, in misura adeguata al pregiudizio effettivamente subito a seguito dell’illecito, tenendo conto di tutti i fattori pertinenti (ivi inclusi «il lucro cessante subito dalla parte lesa, i profitti realizzati illecitamente dall'autore della violazione e, ove opportuno, elementi diversi dai fattori economici, quale ad esempio il pregiudizio morale causato al detentore del segreto commerciale dall'acquisizione, dall'utilizzo o dalla divulgazione illeciti del segreto commerciale»).
Gli Stati membri dovranno infine assicurare la disciplina possibile concessione di ulteriori misure, quali la pubblicazione della sentenza ovvero sanzioni pecuniarie.
6. Conclusioni
Pur essendo questa materia già disciplinata nell’ordinamento italiano (in particolare, dagli artt. 98-99 del codice italiano della proprietà industriale, che coprono una nozione più ampia di “informazioni segrete”), deve senz’altro vedersi con favore l’obiettivo di ampliarne la disciplina ed uniformarla tra i vari Paesi europei.
Sarà tuttavia essenziale vedere come verranno recepite tali disposizioni nell’ordinamento italiano (e negli altri ordinamenti europei), stante la necessità di trovare il giusto equilibrio tra le due contrapposte esigenze: tutelare adeguatamente ed efficacemente il detentore del segreto, ma evitare anche abusi ed eccessive limitazioni alla circolazione delle informazioni.
Gli Stati membri avranno due anni di tempo dall’adozione della direttiva, per recepirne il contenuto.
Silvia Bortolotti Giulia Levi