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  • 29 set
  • 2014

La nozione di contratto di distribuzione. Possibili effetti della sentenza Corman–Collins, della Corte di Giustizia europea, sulla giurisprudenza italiana.

Da molti anni la giurisprudenza italiana si è imbattuta nella definizione del contratto di distribuzione (concessione di vendita), nell’ambito dell’applicazione delle norme europee sulla giurisdizione. Più precisamente, la Suprema Corte è stata spesso adita per accertare se un tribunale italiano avesse o meno giurisdizione, in relazione ad una controversia sorta fra una parte italiana ed una controparte straniera di un contratto internazionale di distribuzione.  

In assenza di una scelta del foro, operata dalle parti nel contratto, la giurisdizione del tribunale adito, ai fini dell’applicazione dell’art. 5.1 della Convenzione di Bruxelles del 1968 (e del successi­vo Regolamento UE 44/2001, che l’ha sostituita[1]) dipende dalla qualificazione del contratto di di­stribuzione.  

L’orientamento ormai prevalente nella giurisprudenza italiana è quello di considerare il contratto di distribuzione come un “contratto quadro”, nell’ambito del quale il concedente e il concessionario concludono una serie di contratti di vendita. L’aspetto però rilevante, ai fini di decidere se sia competente il giudice italiano ovvero quello del paese della controparte straniera, è di stabilire se debba considerarsi prevalente (e quindi caratterizzante) l’attività di vendita/fornitura dei prodotti, ovvero l’attività svolta dal distributore (consistente, ad esempio, nel creare il mercato, svolgere attività di marketing e promozione, assistere i clienti, nel suo diritto di esclusiva, ecc.).

Fino a quando trovava applicazione l’art. 5.1 della Convenzione di Bruxelles, per stabilire se un giudice italiano fosse o meno competente, si faceva riferimento all’obbligazione “dedotta in giudi­zio”, valutando caso per caso quale fosse il luogo di esecuzione di tale obbligazione. Così, ad esempio, se il concedente agiva per il pagamento del prezzo della merce, si guardava al luogo in cui il distributore doveva pagare; se il distributore agiva per violazione dell’esclusiva, si guardava – normalmente – al territorio concesso in esclusiva al distributore. 

Successivamente però, il Regolamento 44/2001 ha introdotto un criterio nuovo, distinguendo a se­con­da che si tratti di un contratto di vendita (nel qual caso, si fa riferimento al luogo di consegna della merce) ovvero di prestazione di servizi (nel qual caso, si fa riferimento al luogo in cui i servizi sono prestati). Pertanto, se l’elemento caratterizzante del contratto di distribuzione è la vendita/for­nitura dei prodotti dal concedente al concessionario, il giudice italiano potrà avere giurisdizione nei casi in cui la consegna della merce avvenga in Italia. Se invece si considera caratterizzante l’in­sieme dei servizi resi dal distributore, sarà competente il giudice del luogo in cui i servizi sono prestati.  

Di fatto, nella maggior parte dei casi il distributore svolge un’attività che va oltre la semplice riven­dita dei prodotti e parrebbe quindi più corretto qualificare il contratto come prestazione di servizi. Infatti, anche il Regolamento 593/2008 (c.d. “Roma I”) indica quale soggetto che svolge l’obbli­ga­zio­ne caratteristica del contratto, il distributore (e non il concedente/venditore). 

E’ chiaro che tale approccio ha conseguenze molto importanti per l’esportatore italiano (conceden­te) in quanto, in assenza di una clausola contrattuale di foro competente in Italia, egli non potrà instaurare un giudizio in Italia nei confronti del distributore straniero (quanto meno nell’area UE/EFTA, in cui si applicano il Regolamento 44/2001 e la Convenzione di Lugano del 2007, che prevede un principio analogo), ma dovrà agire davanti ai giudici del paese di quest’ultimo. Appli­cando, invece, la norma sulla vendita, il concedente italiano avrà la possibilità di far causa in Italia, nel caso in cui la consegna dei prodotti, in base al contratto, debba avvenire in Italia.

La giurisprudenza italiana ha tendenzialmente considerato l’attività di vendita/fornitura come predominate sia in applicazione dell’art. 5.1 della Convenzione di Bruxelles e sia dopo l’introdu­zione del nuovo art. 5.1 del Regolamento 44/2001.

 

I principi sviluppati dalla giurisprudenza italiana.

L’articolo 5.1 della Convenzione di Bruxelles del 1968 prevede:

“Il convenuto domiciliato nel territorio di uno Stato contraente può essere citato in un altro Stato contraente:

1.    In materia contrattuale, davanti al giudice del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita […]”

In seguito a due casi nei quali la Suprema Corte ha correttamente deciso in tema di giurisdizione sulla base del luogo di esecuzione delle obbligazioni rispettivamente dedotte in giudizio (in partico­lare, le controversie concernevano rispettivamente la violazione dell’esclusiva del distributore da parte del concedente[2] e la violazione dell’obbligo del distributore di raggiungere un quantitativo mi­nimo di prodotti acquistati[3]), successivamente le Corti italiane si sono principalmente concentrate sull’obbligazione di fornitura/vendita dei prodotti.

In alcuni casi, tale approccio, volto a considerare predominante l’obbligazione del concedente di fornire i prodotti, rispetto alle prestazioni svolte dal distributore[4], era giustificato dal fatto che il concedente agiva per il mancato pagamento dei prodotti da parte del distributore e, quindi, in relazione ai contratti di vendita conclusi nell’ambito del contratto di distribuzione, piuttosto che ad obbligazioni oggetto del contratto “quadro” di distribuzione.

Tuttavia, in alcuni casi recenti, la Suprema Corte sembra aver stabilito un principio generale (segui­to poi da numerose sentenze di merito), secondo cui l’obbligazione del concedente di fornire i pro­dotti al distributore è da considerarsi come obbligazione caratteristica del contratto di distribuzione, mentre l’esclusiva e le altre obbligazioni del distributore sono meramente accessorie all’obbliga­zione di fornitura (c.d. “fornitura di prodotti, dal quale dipende una susseguente attività distri­butiva”)[5].  

Si noti che, per esempio, nella prima sentenza in questo senso[6], la richiesta concerneva la violazione dell’esclusiva del distributore (per un importo di 8 miliardi di lire) e la violazione dell’obbligazione del concedente di fornire un quantitativo di prodotti (per un importo di 15 milioni di lire): la Suprema Corte ha considerato l’obbligazione di consegna come obbligazione prevalente e caratteristica del con­trat­to di distribuzione ed ha deciso sulla giurisdizione, facendo riferimento al luogo di consegna (applicando l’articolo 5.1 della Convenzione di Bruxelles del 1968).

Analogamente, nella sentenza del 18/12/2008, la Corte d’Appello di Roma ha seguito lo stesso ragionamento, senza nemmeno accertare quale fosse l’obbligazione dedotta in giudizio.

Nella sentenza della Cassazione 14208/2005, la Suprema Corte ha applicato per la prima volta l’articolo 5.1 del Regolamento 44/2001, secondo cui:

“La persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro:

1) a) in materia contrattuale, davanti al giudice del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita;

b) i fini dell'applicazione della presente disposizione e salvo diversa convenzione, il luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio è:

- nel caso della compravendita di beni, il luogo situato in uno Stato membro, in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto,

- nel caso della prestazione di servizi, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto;”

La Cassazione non ha tuttavia valutato se il contratto di distribuzione dovesse qualificarsi come contratto di vendita, ovvero come prestazione di servizi ed ha semplicemente applicato il criterio del luogo della consegna (Articolo 5.1 b), primo trattino, del Regolamento 44/2001), senza dare al­cu­na motivazione circa la propria decisione.

Lo stesso principio stabilito dalla Corte di Cassazione nella sentenza 10223/2006 è stato poi appli­cato in una sentenza di merito, nella quale il nostro studio legale è stato coinvolto[7].

 

La decisione Corte di giustizia UE nel caso Corman–Collins.

Nella sua recente sentenza del 19/12/2013, per la prima volta la Corte di giustizia dell’Unione Eu­ropea ha avuto l'occasione di pronunciarsi sulla qualificazione del contratto di distribuzione.

I contenuti di tale decisione non sono molto chiari, anche considerando che si tratta di una decisione a titolo pregiudiziale in cui i fatti non sono descritti in modo esaustivo, e le domande non sono state poste chiaramente dal Tribunale di Verviers (come rilevato anche dall’Avvocato Generale). 

In ogni caso, con riferimento all’applicazione dell’Articolo 5.1 b), del Regolamento n. 44/2001, la Corte di giustizia ha stabilito che i contratti di distribuzione debbano considerarsi come prestazioni di servizi (e non come contratti di vendita) quando le relative istanze concernono: 

“diritti derivanti da un contratto di concessione, il che presuppone che il contratto vincolante le parti comporti clausole specifiche circa la distribuzione da parte del concessionario della merce venduta dal concedente. È compito del giudice nazionale verificare se ciò effettivamente si verifichi nella controversia di cui è investito.”

Più precisamente, la Corte ha menzionato alcuni elementi da considerare, allo scopo di ravvisare l’esistenza di un contratto di distribuzione, come per esempio:

-   un’attività positiva, che sembra includere un’esclusiva ed un coinvolgimento del distributore nel far  crescere la distribuzione, un coinvolgimento nel piano commerciale del concedente, nel­le operazioni di marketing, nell’offrire ai clienti servizi e vantaggi che un semplice riven­ditore non potrebbe acquisire.

-     una remunerazione, consistente non necessariamente nel pagamento di una somma di dena­ro, ma anche in vantaggi competitivi del distributore quale quello di essere rivenditore e­sclu­sivo, o di vendere i prodotti del concedente in un determinato territorio, o in ultimo, che un numero molto limitato di distributori possa godere di questi diritti. Per di più, l’accordo di distribuzione comporta spesso l'assistenza al distributore riguardo l’accesso alla pubbli­cità, trasferimento del know-how per mezzo di periodi di formazione o addirittura servizi di pagamento. Tutti questi vantaggi, la cui sussistenza deve essere valutata dalla Corte nazio­nale giudicante, rappresentano un valore economico per il distributore che potrebbe essere considerato come costituente remunerazione.

Non è ancora chiaro quali saranno le conseguenze di questo primo tentativo di definire il contratto di distribuzione, così come non si sa come tale principio verrà applicato dal tribunale di Commercio di Verviers, al quale la controversia è stata rinviata dalla Corte di Giustizia. 

In ogni caso, sarà interessante vedere se, ed in che misura, tale decisione influenzerà l’orientamento seguito dalle corti italiane sino ad ora: se la Suprema Corte inizierà a considerare il contratto di di­stri­buzione, al fine dell’applicazione delle norme sulla giurisdizione, come un contratto di pre­sta­zion­e di servizi anziché come che una semplice “fornitura di prodotti, dal quale dipende una susse­guente attività distributiva”.  

Considerando che, in base all'art. 5.1 del regolamento 44/2001 questo orientamento giurisprudenziale non permetterebbe al concedente italiano di portare (in assenza di valida scelta del foro) il concessionario/distributore davanti ai propri giudici, diventa quindi sempre più importante per il concedente italiano/esportatore (anche in consi­de­ra­zione della protezione concessa ai distributori dalle leggi e/o dalla giurisprudenza in tali paesi), stipulare contratti con i propri distributori di paesi UE ed EFTA in forma scritta, inserendo clausole che attribuiscano la giurisdizione esclusiva ai tribunali italiani e che prevedano come legge applicabile quella del nostro paese.

 

 

Avv. Silvia Bortolotti

BBM Partners, Buffa Bortolotti & Mathis, Torino



[1]Si noti che il Regolamento UE 44/2001, a partire dal 10 gennaio 2015 verrà sostituito dal nuovo Regolamento UE 1215/2012. Tuttavia, il testo dell’art. 5.1 (che diventerà l’art. 7.1 del Regolamento 1215/2012) è rimasto immutato.

[2] Cass. Civ. Sez. Unite, 6 agosto 1998, n. 7714, BS Electrodomesticos s.a. c. Fallimento Sicentecnica S.P.A., in Riv. Dir. Internaz. Priv. e Proc., 1999, 583.

[3] Cass. Civ. Sez. Unite, 30 giugno 1999, n. 366, Ets. Payen Et Cie S.A. c. FKI - Fai Komatsu Industries, in Riv. Dir. Internaz. Priv. e Proc., 2000, 738.

[4] Cass. Civ. Senz. Unite, 14 dicembre 1999, n. 895, Imperial Bathroom Company Plc c. Sanitari Pozzi S.P.A, in Mass. Giur. it., 1999; Cass. Civ. Sez. Unite, 11 giugno 2011, n. 7860, Otto Kogler Ditta Individuale c. Eurogames s.r.l., in www.leggiditalia.it

[5] Cass. Civ. Sez. Unite, 20 settembre 2004, n. 18902, Kling & Freitag Gmbh s.r.l. c. Societa' Reference Laboratory s.r.l. in Foro it., 2005, 1, 3420; Cass. Civ. Sez. Unite, 6 luglio 2005, n. 14208, Vtech Electronics Europe c. Editrice Giochi S.P.A, in Mass. Giur. it., 2005 ?CED Cassazione, 2005; Cass. Civ. Sez. Unite, 4 maggio 2006, n. 10223 Fallimento Manifatture Natlacen s.r.l. c. ETS. Hallette S.A.S., Dentelle Berthe S.A., Dentelle Sophie Hallette S.A.S in Mass. Giur. it., 2006 ?CED Cassazione, 2006.

[6]             Ibidem.

[7] Tribunale di Brescia, 5/12/2013, sentenza non pubblicata. In tale controversia il nostro studio rappresentava un distributore francese in un procedimento iniziato da un fornitore italiano nell’ambito del quale abbiamo contestato la giurisdizione delle corti italiane, adducendo elementi in favore dell’interpretazione secondo cui il contratto distribu­zio­ne dovesse essere considerato come una prestazione di servizi (applicando, di conseguenza, l’articolo 5.1, b), secondo trattino, del Regolamento 44/2011). Tuttavia, seguendo il sopraccitato orientamento della Corte di Cassazione, il tribunale ha applicato il primo trattino dell’articolo 5.1 b), sul contratto di vendita (in ogni caso la decisione è stata a noi favorevole, avendo provato che la consegna aveva avuto luogo in Francia)