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  • 6 feb
  • 2014

Il Brasile aderisce alla Convenzione di Vienna: novità e conseguenze

Il 4 marzo 2013 il Brasile ha aderito alla Convenzione delle Nazioni Unite sulla vendita internazionale di merci del 11.04.1980 (c.d. Convenzione di Vienna), che entrerà in vigore il 1 aprile 2014, diventando così il settantanovesimo Stato ad aderire alla Convenzione di Vienna.

Pertanto, a partire dal 1 aprile 2014, i contratti di vendita tra una parte italiana ed un parte brasiliana, avendo entrambi i Paesi ratificato la suddetta Convenzione (in Italia la convenzione di Vienna è in vigore sin dall’1° gennaio 1988), saranno direttamente regolati dalla Convenzione di Vienna.

Si tratta di un grosso passo in avanti per le relazioni commerciali con il Brasile, che negli ultimi anni ha adottato numerose riforme (da ultimo la riforma del codice civile del gennaio 2013) e che, tenuto conto anche del considerevole aumento delle sue esportazioni verso l’estero ed in particolare l’Europa, è destinato diventare un interessante partner commerciale anche per l’Italia.

Gli imprenditori italiani con relazioni commerciali di importazione e/o esportazione con il Brasile potranno ora contare su una disciplina uniforme della vendita internazionale, superando così le barriere giuridiche tra i due Stati e riducendo i costi di transazione e i rischi connessi all’applicazione di normative nazionali differenti. Ricordiamo infatti che la Convenzione di Vienna, che si applica esclusivamente alle vendite internazionali, cioè ai contratti di vendita di beni mobili quando le parti hanno sede in paesi diversi, contiene una disciplina uniforme di molti aspetti della vendita internazionale, quali le norme sulla formazione del contratto, sui diritti ed obblighi del venditore e del compratore, le conseguenze in caso di inadempimento di tali obbligazioni, il passaggio del rischio, il risarcimento del danno ecc...

Tali norme offrono dunque il quadro normativo che regolerà i rapporti di vendita internazionale con controparti brasiliane, ferma restando la possibilità delle parti di derogare ad alcune disposizioni contenute nella Convenzione. Le disposizioni contenute nella Convenzione di Vienna sono infatti sempre derogabili dalle parti.
Il venditore italiano avrà di regola interesse a prevedere nel contratto una disciplina diversa in tema di difetti conformità della merce venduta e a tal fine sarà opportuno regolare specificatamente tale aspetto nel proprio contratto di compravendita. Inoltre, sarà in ogni caso opportuno per il contraente italiano prevedere espressamente che il contratto di compravendita sia sottoposto alla legge italiana, affinché sia quest’ultima a disciplinare una serie di questioni non coperte dalla Convenzione che pure rilevano nell’ambito di un rapporto di compravendita internazionale (quali as es. la validità e l’efficacia di un’eventuale clausola penale, la validità della cessione del credito, il passaggio di proprietà, ecc…).