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  • 16 apr
  • 2014

I crediti per provvigioni derivanti dal rapporto di agenzia vantati da una società di capitali sono privilegiati?

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione sono intervenute (con Sentenza n. 27986 del 16 dicembre 2013) a dirimere il seguente contrasto giurisprudenziale: se un credito relativo a provvigioni e indennità derivanti da un rapporto di agenzia sia da considerarsi come privilegiato, indipendentemente dal fatto che l’agente sia persona fisica o società.

L’art. 2751-bis, n. 3, c.c. prevede: "Hanno privilegio generale sui mobili i crediti riguardanti: […] 3) le provvigioni derivanti dal rapporto di agenzia dovute per l'ultimo anno di prestazione e le indennità dovute per la cessazione del rapporto medesimo".

Il quesito sottoposto al vaglio delle Sezioni Unite della Cassazione prende origine da un caso relativo alla domanda di ammissione al passivo in via privilegiata proposta da una società di capitali (a responsabilità limitata) che svolgeva per conto della società fallita (preponente) l’attività di agente.

Secondo un primo orientamento, sostenuto da numerose pronunce (Cass. 15.06.2000, n. 8171; Cass. 17.3.2009, n. 6481; Cass. 14.5.2012, n. 7433), il predetto articolo trova applicazione indipendentemente dal fatto che l’agente/creditore sia una persona fisica ovvero una società, e ciò in ragione del fatto che la norma in commento sembrerebbe occuparsi non del titolare del credito bensì del rapporto cui esso consegue. Secondo un diverso orientamento, espresso da Cass. 14.06.2000,n. 8114 e da alcune Corti di merito (Trib. Torino 29.8.1997; Trib. Milano 7.4.1994), l’art. 2751-bis n. 3 c.c., nell’accordare un privilegio generale sui mobili alle provvigioni ed indennità derivanti dal rapporto di agenzia, intende riferirsi ai soli creditori persone fisiche, con esclusione dei casi in cui l’attività di agente sia svolta da società di capitali.

Le Sezioni Unite della Suprema Corte, per dirimere la questione, hanno fatto principalmente riferimento alla sentenza n. 1 del 2000 della Corte Costituzionale, la quale ha dichiarato che l’interpretazione dell’art. 2751-bis n. 3 c.c. che ne limita l’applicabilità alle persone fisiche escludendo le società non è contraria all’art. 3 della Carta Costituzionale, in quanto la norma codicistica deve essere interpretata tenendo conto non solo del dettato letterale, ma anche della ratio che sta alla base della stessa. A tal proposito, il Giudice delle Leggi ha osservato che l’art. 2751-bis è stato introdotto dal Legislatore allo scopo di riconoscere una collocazione privilegiata ai crediti dei prestatori d’opera che, al pari dei lavoratori subordinati, traggono dalla loro attività i mezzi per soddisfare i bisogni propri e della propria famiglia. Al contrario, i crediti delle società di capitali derivanti dallo svolgimento dell’attività di agenzia costituiscono non già un compenso del lavoro prestato bensì una eventuale remunerazione del capitale conferito e, dunque, non rientrano tra quei crediti che il legislatore ha inteso tutelare. Pertanto, l’assimilazione, quanto ai privilegi, delle società di capitali alle persone fisiche comporterebbe un’ingiustificata equiparazione di situazioni diverse, in contrasto con l’art. 3 Cost..

Le Sezioni Unite, nel risolvere il contrasto giurisprudenziale, hanno ritenuto di non poter prescindere dall’interpretazione data dalla Corte Costituzionale, di conseguenza, hanno sancito il principio per cui l’art. 2751-bis n. 3 c.c. deve essere interpretato, in conformità con l’art. 3 Cost. ed in sintonia con la ratio dello stesso articolo 2751-bis c.c., nel senso che il privilegio dei crediti ivi previsto non assiste i crediti per provvigioni spettanti alla società di capitali che eserciti l’attività di agente.

 

Arianna Ruggieri