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  • 27 giu
  • 2016

Certezza della data ex art. 2704 c.c.: La fine del servizio "Data Certa" e le alternative all'apposizione del timbro postale

L'apposizione del timbro postale ha da sempre rappresentato il mezzo più accessibile per poter conferire data certa ad una scrittura privata ai sensi dell'art. 2704 c.c. Sennonché, dal 1° aprile 2016, in virtù di una circolare interna, Poste Italiane non garantisce più il servizio "Data Certa", ossia l'apposizione del timbro postale.

È dunque necessario valutare se sussistono degli strumenti altrettanto pratici ed economici cui far ricorso al fine di conferire data certa ad una scrittura privata. Tale problema si pone in quanto la certezza della data è indispensabile, in caso di fallimento, perché il creditore concorsuale possa far valere nei confronti della curatela il suo credito e, in caso di procedura esecutiva, perché il proprietario possa vedersi restituito il bene mobile pignorato di sua proprietà. Ad esempio, nel caso in cui il venditore abbia ceduto al compratore dei beni riservandosene la proprietà ex art. 1523 c.c. e poi quest'ultimo sia fallito, l'unico modo perché il venditore possa riottenere tali beni è quello di opporre alla curatela l'accordo di riserva della proprietà provvisto di data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento. Similmente, nel caso in cui il venditore abbia concluso un patto di riserva della proprietà con il compratore, ed i creditori di quest'ultimo abbiano proceduto al pignoramento dei beni sottoposti a riserva di proprietà, la carta vincente onde recuperare i beni è il documento contenente l'accordo di riserva della proprietà fornito di data certa anteriore al pignoramento.

Ebbene, quali sono gli strumenti pratici ed economici che residuano al fine di conferire data certa ad una scrittura privata? In primo luogo, tra questi figura la posta elettronica certificata (la c.d. PEC). Infatti, ai sensi dell'art. 20, comma 3, del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, è certa la data (e l'ora) di invio del messaggio di posta elettronica certificata, purché tale invio sia conforme al d.p.r. 11 febbraio 2005, n. 68 ed alle relative regole tecniche. In secondo luogo, l'obiettivo può esser raggiunto tramite l'apposizione sul documento informatico di una marca temporale da parte di un c.d. certificatore accreditato, ai sensi della dir. n. 1999/93/CE e del d.p.c.m. 22 febbraio 2013. Infine ed in terzo luogo, i più tradizionalisti possono ricorrere all'invio di una raccomandata senza busta, tenendo a mente però che Poste Italiane non appone più il timbro postale all'atto di consegna al destinatario, ma soltanto un codice a barre da cui è possibile aver contezza del momento di ricevimento accedendo al sito delle Poste. 

 

 

Dott. Ennio Piovesani