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  • 19 gen
  • 2016

Consumatori: nuove disposizioni per la risoluzione delle controversie in ambito stragiudiziale

Lo scorso settembre è entrato in vigore il d.lgs. n. 130 del 6 agosto 2015, in attuazione della direttiva 2013/11/UE sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, nell’ambito delle obbligazioni derivanti dai contratti di vendita e/o di servizi.

L’obiettivo della norma è quello di garantire ai consumatori la possibilità di risolvere volontariamente, anche in via telematica, le controversie (nazionali e transfrontaliere) con imprese e professionisti dell’UE al di fuori dei Tribunali, innanzi ad organismi alternativi: i c.d. ADR – Alternative Dispute Resolution.

Essenzialmente, il decreto in commento modifica il d.lgs. 206 del 2005, c.d. Codice del Consumo, introducendo nella parte V del codice, dopo l’art. 140, il nuovo titolo II-bis “Risoluzione extragiudiziale delle controversie” e, in particolare, sostituendo l’art. 141 e inserendo gli artt. dal 141-bis al 141-decies, oltre a modificare alcuni altri articoli del codice del consumo.

Il nuovo articolo 141 riprende le definizioni già consolidate nei provvedimenti normativi di derivazione comunitaria.

Ambito di applicazione

Vengono definiti i confini di operatività delle nuove disposizioni, che sono limitate alle “procedure  volontarie di composizione extragiudiziale per la risoluzione, anche in via telematica, delle controversie nazionali e transfrontaliere, tra consumatori e professionisti residenti e stabiliti nell'Unione europea” ed è altresì circoscritto il compito dell’organismo ADR, il quale “propone una soluzione o riunisce le parti al fine di agevolare una soluzione amichevole” (art. 141, comma 4).

Il comma 6 dell’art. 141 fa salve le disposizioni che prevedono l’obbligatorietà delle procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie (ad esempio, l’art. 5, comma 1-bis, d.lgs. 28/2010 relativo alla mediazione obbligatoria, ed altri casi), che continueranno a seguire la disciplina cui già devono sottostare in base alle specifiche norme.

Obblighi e requisiti delle ADR

Ogni organismo ADR deve essere iscritto in appositi elenchi istituiti presso le autorità competenti, in conformità alle rispettive aree di competenza istituzionale, ai sensi dell’art. 141-decies.

Il decreto obbliga gli organismi di ADR all’osservanza di particolari obblighi e requisiti.

Gli organismi sono tenuti, tra l’altro, a mantenere un sito web aggiornato che consenta ai consumatori un facile accesso alle informazioni e soprattutto la possibilità di presentare la domanda per via telematica; tuttavia, deve essere altresì garantita al consumatore la possibilità di presentare la domanda anche in modalità diversa da quella telematica (art. 141-bis, comma 1).

E’ fatto loro obbligo di prevedere e garantire che le persone fisiche incaricate della risoluzione delle controversie siano in possesso di specifiche conoscenze e competenze, che siano nominate secondo specifici criteri e che siano imparziali (art. 141-bis, comma 4).

Procedura

Una volta ricevuto il fascicolo completo della domanda e relativi documenti, le ADR sono tenute a comunicare alle parti l’avvio della procedura, informando altresì le stesse circa il diritto di ritirarsi in qualsiasi momento (art. 141-bis, comma 6); tuttavia, per i casi in cui è previsto l’obbligo del professionista di aderire alle procedure di ADR, la facoltà di ritirarsi dalla procedura spetta esclusivamente al consumatore (art. 141-quater, comma 5).

La durata massima del procedimento è fissata in 90 giorni dalla data di ricevimento della domanda da parte del consumatore (solo in eccezionali ipotesi tale termine può essere prorogato fino ad un massimo di ulteriori 90 gg.). Le parti possono partecipare a tali procedure senza necessità di assistenza legale e le procedure sono gratuite o disponibili a costi minimi per i consumatori (art. 141-quater, comma 3).

Inoltre, va tenuto presente che la partecipazione alla procedura non preclude il diritto di chiedere un risarcimento attraverso un ordinario procedimento giudiziario. Infatti, in nessun caso il consumatore potrà essere privato del diritto di adire il giudice competente, qualunque sia l’esito della procedura stragiudiziale (art. 141, comma 10).

Infine, il decreto in commento si occupa anche del Regolamento UE 524 del 21 maggio 2013 che ha istituito il c.d. ODR, ossia il sistema on-line per la risoluzione stragiudiziale delle controversie dei consumatori. Infatti, tra le controversie nazionali e transfrontaliere che gli organismi di ADR hanno l’obbligo di accettare, vi rientrano anche quelle oggetto del predetto regolamento (art. 141-bis, comma 1, lett. e).

In conclusione

Il nuovo decreto offre ai consumatori la possibilità di esperire un tentativo stragiudiziale e bonario di composizione delle liti, di breve durata (90 gg.), senza dover sostenere alcun costo o a costi minimi per l’avvio della procedura, senza dover avvalersi dell’assistenza dell’avvocato e con la garanzia sempre e comunque (a prescindere dall’esito della procedura di composizione extragiudiziale) di mantenere il diritto di adire il giudice ordinario competente per la tutela dei loro diritti.

 

 

Avv. Arianna Ruggieri