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  • 30 giu
  • 2016

Brexit ed accordi di giurisdizione in favore del giudice dell'Inghilterra e del Galles, della Scozia e del Nord Irlanda

 Una volta notificata l'intenzione di recedere dall'Unione Europea alla Commissione, il Regno Unito negozierà le modalità del recesso che dovrà intervenire entro due anni. Dopodiché, se tale recesso davvero avverrà, quali saranno le norme di conflitto applicabili nel Regno Unito agli accordi di giurisdizione in favore dei giudici dell'Inghilterra e del Galles, della Scozia e del Nord Irlanda? Per rispondere alla domanda occorre prima esaminare la disciplina attualmente in vigore.

Anzitutto nel Regno Unito non esiste nessun giudice dotato di autorità, in materia civile e commerciale, su tutto il territorio del regno. Esistono invece i giudici dell'Inghilterra e del Galles, della Scozia e del Nord Irlanda, conferiti di giurisdizione sui rispettivi territori. Quindi, cosa accade nel raro caso in cui le parti concludano un accordo di proroga della giurisdizione in favore delle corti del Regno Unito o della Gran Bretagna? La dottrina d'oltremanica dibatte circa il valore da attribuire ad un simile accordo, e, sebbene privo di significato, secondo alcuni, esso dovrebbe esser ritenuto tale da conferire giurisdizione in capo alle corti di tutti i paesi del Regno Unito. Eppure, in una sua nota decisione The Komninos S, la Corte d'appello dell'Inghilterra e del Galles ha interpretato l'accordo con cui si intendeva sottoporre una controversia alle fantomatiche corti della Gran Bretagna, come tale da conferire giurisdizione alle sole corti inglesi. Non resta quindi che suggerire alle parti di specificare il paese del Regno Unito in cui opera il giudice che intendono investire di giurisdizione.

Ciò premesso, in Gran Bretagna, in materia civile e commerciale, gli accordi di giurisdizione in favore del giudice dell'Inghilterra e del Galles, della Scozia e del Nord Irlanda sono disciplinati, a seconda dei casi, (i) dalla Convenzione dell'Aia del 2005 sugli accordi di giurisdizione esclusiva (7), (ii) dal Regolamento Bruxelles Ibis, o (iii) dal Civil Jurisdiction and Judgments Act del 1982, e successive modifiche, del parlamento del Regno Unito.

(i) La Convenzione dell'Aia del 2005 si applica alla scelta esclusiva (v. artt. 1, par. 1 e 3 della Convenzione) del foro inglese e gallese, scozzese, o nord irlandese, allorché la controversia prorogata sia caratterizzata da un elemento di estraneità (v. art. 1 della Convenzione), ricada nella materia civile e commerciale (v. artt. 1, par. 1 e 2 della Convenzione) ed una parte sia domiciliata in uno Stato Membro dell'UE e l'altra in Messico. Così, si capisce quanto la Convenzione abbia una portata applicativa limitata, quindi una scarsa rilevanza pratica.

(ii) Di grande applicazione è invece il Regolamento Bruxelles Ibis il quale si applica negli altri casi, ossia quelli in cui la controversia prorogata al giudice d'oltremanica sia  caratterizzata dall'elemento di estraneità, abbia carattere civile e commerciale (v. art. 1, par. 1 del Regolamento) e – nel caso in cui l'accordo abbia natura esclusiva – alcuna delle parti sia residente in Messico.

Difatti, con le modifiche introdotte, la norma che disciplina gli accordi di giurisdizione all'interno del Regime di Bruxelles si applica a prescindere dal domicilio delle parti contraenti, ma, nel caso in cui l'accordo sia esclusivo ed una delle parti sia domiciliata in Messico, si ritiene che alla norma del regolamento prevalga la Convenzione dell'Aia.

(iii) Dunque, a fronte dell'estensione del campo di applicazione ratione personae portato dal Regolamento Bruxelles Ibis, il diritto dei paesi del Regno Unito non trova più spazio nella disciplina degli accordi di giurisdizione in favore delle corti inglesi e gallesi, scozzesi e nord irlandesi, se non nei casi in cui le controversie prorogate siano carenti dell'elemento di estraneità od esulino dalla materia civile e commerciale.

Seppur stravagante per l'internazional privatista italiano, nel caso in cui sorga un conflitto tra le giurisdizioni dei paesi che compongono il Regno Unito, oltremanica si ritiene che tale conflitto dia luogo ad una vera e propria questione di diritto internazionale privato, come se si trattasse di un conflitto tra le giurisdizioni del Regno Unito ed uno Stato terzo.

Infatti, nel caso in cui la controversia prorogata sia carente dell'elemento di estraneità ma ricada nella materia civile e commerciale, si applica la legge di diritto internazionale privato del parlamento del Regno Unito che fa stato in tutti i territori del regno. In particolare, quando sorga un caso di conflitto di giurisdizioni intraneo al Regno Unito  si applicherà il Civil Jurisdiction and Judgments Act del 1982 e successive modifiche, norma che disciplina l'allocazione della giurisdizione all'interno del regno, adottando gli stessi criteri del Regime di Bruxelles. Ad esempio, nel caso in cui, in virtù di un accordo di giurisdizione, un soggetto domiciliato in Inghilterra abbia convenuto dinnanzi al giudice nord irlandese la controparte domiciliata in Scozia, l'accordo sarà retto dalla norma che governa la proroga di giurisdizione nel Regime di Bruxelles come trasposta nell'Act (v. Section (16) dell'Act).

Nel caso in cui, infine, la controversia prorogata al giudice del paese del Regno Unito esuli dalla materia civile o commerciale, si applicheranno i principi di diritto internazionale privato espressi dal diritto comune in vigore nel territorio di quel paese. Infatti, è noto come, in ciascun paese del Regno Unito viga un ordinamento legislativo particolare. Per la precisione, benché Inghilterra e Galles formino un'unità a fini giurisdizionali, nel secondo paese vige un sistema di leggi distinto dal primo.

Ebbene, quali saranno le norme applicabili dalle corti dei paesi del Regno Unito agli accordi di giurisdizione in materia civile e commerciale quando la nazione sarà fuoriuscita dall'Unione Europea?

Anzitutto, in quanto ratificata dall'Unione Europea per conto degli Stati Membri (esclusa la Danimarca), si ritiene che la Convenzione dell'Aia non sarà più applicabile al  Regno Unito.

Parimenti, non sarà applicabile il Regolamento Bruxelles Ibis e - al contrario di quanto qualcuno già afferma - la Convenzione di Bruxelles del 1968 non potrà supplire il conseguente vuoto normativo, in quanto si ritiene che possa “rivivere” soltanto tra i paesi aderenti al Trattato di Roma, sulla cui base è stata ratificata.

Sarebbe quindi auspicabile che il Regno Unito, una volta fuoriuscito dall'Unione Europea, ratificasse la Convenzione dell'Aia. Eppure, questa soluzione sarebbe inappagante rispetto al sistema finora in vigore, in quanto, da un lato, l'interpretazione della Convenzione dell'Aia non è sottoposta al vaglio di un organo nomofilattico, diversamente dal Regime di Bruxelles la cui interpretazione uniforme è garantita dal Corte di giustizia europea; e, dall'altro lato, non predispone un regime automatico di circolazione delle decisioni che è stato invece introdotto dal Regolamento Bruxelles Ibis con la c.d. abolizione dell'exequatur (v. art. 39 del Regolamento).

Se, invece, il Regno Unito decidesse di aderire alla Convenzione di Lugano del 2007, oltre agli stessi inconvenienti descritti nel caso di ratifica della Convenzione dell'Aia, si riproporrebbe il problema delle c.d. Torpedo Actions, invece risolto nel Regime dell'Aia, nonché nel Regime di Bruxelles con le nuove norme sulla litispendenza introdotte dal Regolamento Bruxelles Ibis (v. art. 31, par. 2, del Regolamento).

Tantomeno appagante sarebbe la decisione del Parlamento del Regno Unito di predisporre una disciplina interna di diritto internazionale privato sulla falsariga del Regime di Bruxelles, come accade nel Civil Jurisdiction and Judgments Act del 1982 e successive modifiche.

In sostanza, nessuna delle soluzioni prospettate sarebbe soddisfacente in quanto la migliore disciplina in materia di accordi di giurisdizione, in termini di loro efficacia, è proprio quella contenuta nel Regolamento Bruxelles Ibis alla quale il Regno Unito ha  dimostrato di voler rinunciare con il referendum del 23 giugno scorso. Così, chi abbia concluso un accordo di giurisdizione in favore del giudice inglese e gallese, scozzese e nord irlandese, contando sulla validità ed efficacia dell'accordo, nonché sulla  circolazione della sentenza eventualmente emanata dal giudice prorogato in virtù del Regime di Bruxelles, sarà costretto a riconsiderare l'opportunità della sua scelta.

Tutto ciò senza contare che, in assenza di una disciplina eurounitaria o comunque convenzionale, l'accordo di giurisdizione in favore delle corti inglesi e gallesi, scozzesi e nord irlandesi potrà esser disatteso dalle corti degli altri Stati Membri sulla base delle rispettive norme interne di diritto internazionale privato.

Alcuni, però, nel tentativo di salvare il salvabile, rassicurano circa il futuro degli accordi di giurisdizione in favore del giudice inglese sottolineando come, una volta fuori dall'Unione Europea, egli potrà tornare a far ricorso alle anti-suit injunctions, quel potente strumento - bandito dalla Corte di giustizia europea nel caso West Tankers - con cui punire chi instaura o prosegue un giudizio in un paese straniero in spregio di una scelta del foro inglese. Eppure, tale provvedimento continuerà ad essere carta straccia nei paesi terzi ed anzi, tornerà a rappresentare un attentato alla c.d. international comity. In più, chi fa riferimento alle anti-suit injunctions omette di ricordare come si potrà far altresì ricorso alla dottrina del forum non conveniens - anch'essa bandita dalla Corte di giustizia europea, nel caso Owusu - che permette a tal giudice inglese di biffare un accordo di giurisdizione in suo favore quando ritenga, a sua (ampia) discrezione, che la controversia prorogata abbia un più stretto collegamento con un altro foro.

Infine, lungi dal voler creare qualunque allarmismo, si ricorda come, fintantoché il Regno Unito farà parte dell'Unione Europea, i giudici che operano sul suo territorio saranno tenuti a rispettare le norme della Convenzione dell'Aia e, soprattutto, del Regolamento Bruxelles Ibis.

Dott. Ennio Piovesani