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  • 5 apr
  • 2017

Sull’applicazione dell’AEC 2014 a tutti i contratti di agenzia in corso di esecuzione

 

A partire dal 31/3/2017, le norme sull’indennità di fine rapporto contenute nell’Accordo Economico Collettivo del 30 luglio 2014 si applicheranno a tutti i contratti di agenzia del settore industriale, inclusi quelli già in corso al momento della stipulazione di detto Accordo.

Occorre ricordare infatti che tutte le norme del suddetto AEC hanno trovato immediata applicazione al momento dell’entrata in vigore dell’Accordo (ossia 1° settembre 2014) anche con riguardo ai contratti di agenzia in corso di esecuzione, ad eccezione degli artt. 10 e 11 sull’indennità, disciplinata dalla norma transitoria n. 2 a tali articoli.

In particolare, le norme sull’indennità del nuovo AEC sono applicabili a partire dal 1° settembre 2014 a tutti i contratti stipulati dopo tale data.

Con riguardo, invece, ai contratti già in vigore alla data di sottoscrizione dell’accordo (30/7/2014) e stipulati prima del 1/1/2014, ad essi si applica la disciplina dell’AEC 2002 fino al 31 dicembre 2015 e, a decorrere dal 1° gennaio 2016, si applicano le nuove disposizioni dell’AEC 2014, a condizione però che tali contratti siano rimasti in vigore per almeno cinque trimestri decorrenti dal 1/1/2016.

In altri termini, ciò significa che, se alla data del 31 marzo 2017 tali contratti sono ancora in corso, l’AEC 2002 continuerà ad essere applicato sino al 31/12/2015 mentre a partire dal 1/1/2016 verranno applicate le nuove norme dell’accordo del 2014. Viceversa, se alla data del 31 marzo 2017 tali contratti sono cessati, ai medesimi verrà applicata unicamente la normativa prevista dall’AEC del 2002, non potendo in quest’ultimo caso trovare applicazione le nuove disposizioni contenute nell’AEC 2014.

Ed infine, ai contratti già in corso di esecuzione al 30/7/2014 e stipulati a partire dal 1.1.2014, nel silenzio della norma, per deduzione è ragionevole ritenere che si applichino le disposizioni dell’accordo del 2002 sino al 31/8/2014 e le norme del nuovo AEC a partire dal 1/9/2014.

Per maggior chiarezza, riassumiamo qui di seguito i dati sopra riportati avvalendoci dell’ausilio di uno schema riepilogativo.

Schemariepilogativo2.png 

 

Avv. Arianna Ruggieri