Informativa

Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella cookie policy.

Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie, consulta la Cookies Policy.

Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all'uso dei cookie.

 
  • 6 giu
  • 2019

All'agente supervisore (c.d. capoarea o coordinatore) spetta l'indennità di fine rapporto?

La questione si pone ogniqualvolta ad un soggetto viene affidato (anche) l’incarico di coordinamento della rete di vendita (ossia degli agenti) di un’azienda.

Il tema è già stato affrontato in più occasioni e, in linea di massima, sembra ragionevole sostenere che, se il supervisore si limita a controllare e stimolare l’attività degli agenti a lui affidati, senza svolgere attività di promozione diretta di contratti per la vendita dei prodotti, debba escludersi l’applicazione delle norme in tema di agenzia.

Tuttavia, in passato non sono mancate decisioni secondo cui, il fatto di controllare ed indirizzare coloro che svolgono materialmente l’attività di promozione implica un’attività di promozione, seppure indiretta, del supervisore, dando così per scontato che il contratto con un agente generale, coordinatore di più agenti semplici, debba qualificarsi come contratto di agenzia (cfr. Pret. Milano, 17/12/1996 e, più recentemente, Cass. 30/8/2007, n. 18303), con la conseguenza che costui avrà diritto all’indennità di fine rapporto.

Di recente sul tema è nuovamente intervenuta la Suprema Corte, affermando il principio - ritenuto condivisibile dalla scrivente - secondo cui si deve escludere dall’ambito di applicabilità dell’art. 1751 c.c., relativo all’indennità di fine rapporto, l’attività di reclutamento e coordinamento degli agenti (Cass. 15/10/2018, n. 25740). Nello specifico, la Corte ha affermato che dalla semplice lettura della norma codicistica risulta chiara l’intenzione del Legislatore di voler premiare unicamente l’attività direttamente rivolta alla promozione della clientela (reperimento di nuovi clienti, sensibile sviluppo degli affari con la clientela esistente) e non anche le ulteriori attività, pur rilevanti sul piano organizzativo, che si pongono tuttavia come strumentali ed accessorie rispetto alla prima.

In buona sostanza, con la pronuncia in commento la Corte ha escluso il diritto all’indennità di fine rapporto in favore degli agenti coordinatori/supervisori.

Tale principio andrà tenuto presente anche in tutti quei casi in cui l’agente, oltre alla “normale” attività di promozione della conclusione di contratti, svolga l’ulteriore attività di supervisione/coordinamento. In tal caso, si pone il problema di determinare su quali provvigioni dovrà essere calcolata l’indennità di fine rapporto. Ebbene, sulla base della recente pronuncia, si potrà validamente sostenere che – in caso di cessazione del rapporto ad iniziativa della casa mandante e comunque non per colpa dell’agente (in quest’ultimo caso infatti non spetterebbe all’agente alcuna indennità) - l’indennità di fine rapporto spettante all’agente dovrà essere calcolata unicamente tenendo conto delle provvigioni maturate dall’agente nello svolgimento della sua attività diretta di promozione delle vendite, e non invece sulle eventuali ulteriori provvigioni dallo stesso maturate che si riferiscono all’attività di coordinatore/capo area.

 

Avv. Arianna Ruggieri