Validità delle clausole asimmetriche di deroga del foro
Avv. Arianna Ruggieri
Redattore
Quello della validità (o meno) delle clausole asimmetriche di deroga del foro è un tema da molto tempo dibattuto.
Si tratta di clausole che prevedono il diritto di una parte di scegliere tra il proprio foro e quello della controparte, mentre quest’ultima può adire esclusivamente il foro dell’altra.
Trattandosi di una clausola “sbilanciata” a favore di una parte, è sempre opportuno verificare (ammesso che la controparte sia disposta ad accettarla) se essa sia compatibile con la legislazione applicabile.
In Italia la giurisprudenza è orientata a riconoscere l’efficacia di tali clausole (cfr. Cass. S.U., 08/03/2013, n. 3624). Sulla stessa linea può essere menzionata anche la sentenza Liquimar Tankers della High Court inglese. Viceversa, la giurisprudenza francese in passato ha escluso la legittimità delle clausole in questione.
In particolare, la Corte di Cassazione francese ha di recente sollevato una questione pregiudiziale alla Corte di Giustizia europea sul punto.
Il caso sottoposto all’attenzione della Corte europea riguardava un contratto per la fornitura di pannelli di rivestimento tra una società francese ed una italiana, nell’ambito della realizzazione di un’opera commissionata da due persone fisiche. Il contratto conteneva una clausola di deroga del foro c.d. asimmetrica, secondo cui per qualsiasi controversia derivante dal contratto o ad esso collegata sarebbe stato competente il Tribunale di Brescia, ma che riservava altresì alla società italiana la facoltà di agire nei confronti dell’acquirente dinanzi a un altro giudice competente, in Italia o all’estero. Nasceva una disputa tra le parti: i committenti agivano in giudizio innanzi al tribunale di Rennes in Francia nei confronti della società francese. Quest’ultima chiamava in garanzia la società italiana, la quale contestava la giurisdizione dei giudici francesi. I giudici francesi di merito (sia il Tribunale che la Corte d’appello di Rennes) si dichiaravano competenti, ritenendo la clausola di scelta del foro illegittima ai sensi della legge francese, in quanto sbilanciata a favore di una parte. La società italiana proponeva allora ricorso avverso la sentenza della corte d’appello di Rennes innanzi alla Corte di Cassazione francese e quest’ultima, sospendeva il procedimento, per rinviare la questione alla Corte di Giustizia europea, interrogandola circa la legittimità di una clausola di scelta del foro asimmetrica.
Ebbene, La Corte di Giustizia ha dichiarato che la legittimità della clausola attributiva di competenza va valutata secondo i criteri autonomi contenuti nell’art. 25 del Regolamento Bruxelles Ibis ed ha aggiunto che anche nel caso in cui un tale accordo sia sbilanciato (in quanto una delle parti può adire solo il giudice da esso designato, mentre all’altra è consentito adire, oltre a tale giudice, qualsiasi altra autorità giurisdizionale competente) è comunque valido, purché (i) le parti vi abbiano liberamente consentito, (ii) individui elementi oggettivi sufficientemente precisi da consentire al giudice adito di stabilire se sia competente, (iii) non sia contrario agli articoli 15, 19 o 23 del Regolamento Bruxelles Ibis e (iv) non deroghi a una competenza esclusiva ex art. 24 del Regolamento Bruxelles Ibis (cfr. CGUE, 27 febbraio 2025, C-537-23).
In conclusione, la Corte di Giustizia UE ha dichiarato la legittimità delle clausole di scelta del foro asimmetriche, dando rilievo al principio dell’autonomia privata di cui all’art. 25 del Regolamento Bruxelles I-bis, ed ha chiarito che lo sbilanciamento tra le parti non rende la clausola illecita, se questa è stata accettata volontariamente.
avv. Arianna Ruggieri