Informativa

Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella cookie policy.

Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie, consulta la Cookies Policy.

Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all'uso dei cookie.

 
  • 11 gen
  • 2019

Trade Secrets: il decreto attuativo della direttiva europea

Il 22 giugno scorso è entrato in vigore nel nostro Ordinamento il Decreto Legislativo dell’11 maggio 2018, n. 63 emanato in attuazione della direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione illeciti.

La direttiva europea sui cosiddetti “trade secrets” è espressione di un percorso di armonizzazione delle legislazioni nazionali applicabili alle informazioni riservate, a fronte della precedente frammentazione dovuta alla presenza nei singoli stati membri di modelli di protezione del segreto difformi tra loro. Il legislatore europeo ha ritenuto necessario ridurre le distanze tra i diversi modelli nazionali, marcando una definizione comune di segreto commerciale e degli standard minimi di tutela condivisi a livello europeo.

Già prima della suddetta direttiva, il sistema italiano di tutela delle informazioni segrete era considerato uno dei più completi in ambito europeo, grazie all’adozione da parte dell’Italia del Codice della proprietà industriale (d.l. 10.02.2005, n. 30).

Infatti, a onor del vero, l’introduzione in Italia del nuovo provvedimento (d.lgs. 63/2018) non ha comportato modifiche dirimenti rispetto alla disciplina precedente.

Più che altro, tra le modifiche più significative, si segnala quanto segue.

Il nuovo provvedimento ha sostituito alla nozione di “informazioni aziendali riservate”, quella di “segreti commerciali”. Non sono variati invece i requisiti che un’informazione deve possedere per essere qualificabile come segreto commerciale e quindi oggetto di tutela. Insomma, deve sempre trattarsi di informazioni: a) segrete, cioè generalmente non note o facilmente accessibili; b) che abbiano un valore economico in quanto segrete; c) che siano sottoposte a misure ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete.

All’art. 99 sono stati aggiunti due commi (1bis e 1ter) che hanno ampliato le fattispecie illecite. Oggi è fatto altresì divieto di acquisire, utilizzare, rivelare un segreto commerciale ovvero produrre, offrire o commercializzare merci costituenti violazioni anche quando il soggetto era o avrebbe dovuto essere a conoscenza del fatto che i segreti commerciali erano stati ottenuti o utilizzati (a seconda dei casi) illecitamente. Insomma, al fine di ridurre il rischio di diffusione di pratiche illecite, vengono punite non più soltanto le condotte dolose ma è stato posto l'accento anche sulle condotte colpose, non prese in considerazione in passato.

Il decreto ha introdotto apposite disposizioni (art. 121 ter) volte alla tutela dei segreti commerciali nell’ambito dei procedimenti giudiziari. In buona sostanza, il Giudice può vietare ai soggetti coinvolti nel processo e a coloro che a qualsiasi titolo hanno accesso ai documenti del fascicolo l’utilizzo o la rivelazione dei segreti commerciali, che egli ritenga riservati. Inoltre, il Giudice, su istanza di parte, potrà altresì adottare ulteriori provvedimenti che appaiono idonei a tutelare la riservatezza dei segreti commerciali.

Di particolare rilievo è l’introduzione all’interno dell’art. 124, dedicato alle misure correttive e sanzioni civili, della previsione di un indennizzo, quale alternativa alle altre misure correttive, che il Giudice può disporre su istanza della parte interessata.

Anche nell’art. 132 sono stati introdotti nuovi commi. In particolare, il comma 5bis, secondo cui: nei procedimenti cautelari aventi ad oggetto segreti commerciali, il giudice può – su istanza di parte ed in alternativa all’applicazione delle misure cautelari - autorizzare la parte interessata a continuare ad utilizzare i segreti commerciali prestando idonea cauzione per l’eventuale risarcimento dei danni subiti dal legittimo detentore.

Infine, il decreto apporta alcune modifiche al Codice penale. Gli articoli coinvolti sono il 388 ed il 623.

In sintesi, a seguito delle modifiche introdotte dal nuovo decreto, la pena prevista per il caso di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice, ex art. 388 c.p., si applica anche a chi elude l’esecuzione di un provvedimento del giudice che prescriva misure inibitorie o correttive a tutela dei diritti di proprietà industriale, nonché a chiunque, essendo obbligato alla riservatezza per espresso provvedimento adottato dal Giudice, violi il relativo ordine.

Il nuovo art. 623 c.p., che già puniva con la reclusione sino a due anni chiunque rivelasse segreti scientifici o commerciali di cui era venuto a conoscenza, prevede un’estensione del campo di applicazione della suddetta pena anche a chi, avendo acquisito in modo abusivo segreti commerciali, li riveli e li impieghi a proprio o altrui profitto e un aumento di pena se il fatto è commesso tramite l’utilizzo di qualsiasi strumento informatico.

In conclusione, come già anticipato, il nuovo decreto di attuazione della direttiva europea non ha introdotto novità particolarmente rilevanti, si è trattato più che altro di un rafforzamento di una disciplina che già funzionava. Infatti, i cambiamenti apportati hanno sostanzialmente preservato intatta la struttura della protezione delle informazioni segrete, limitandosi a rafforzarla: ampliando la tutela tramite l’aggiunta di due commi all’art. 99 del c.p.i sulle fattispecie di illeciti punibili; conferendo ai giudici poteri più incisivi nel corso dei procedimenti, al fine di garantire la segretezza delle informazioni; inasprendo la tutela in sede penale.

Ovviamente, come già lo era prima, a maggior ragione adesso, a seguito del recepimento della direttiva europea, è fondamentale che le aziende si dotino di adeguate misure di protezione dei segreti commerciali, mediante l’adozione di soluzioni contrattuali adeguate, che vincolino alla riservatezza quei soggetti che per ragioni commerciali possano venire a conoscenza di informazioni segrete della propria azienda.

 

Avv. Mariaelena Giorcelli

Avv. Arianna Ruggieri