Informativa

Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella cookie policy.

Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie, consulta la Cookies Policy.

Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all'uso dei cookie.

 
  • 5 giu
  • 2023

Sub-agenzia: indennità di cessazione del rapporto e decadenza

La richiesta, anche parziale, dell'indennità di cessazione del rapporto entro il termine di decadenza previsto dalla legge, purché con specificazione del titolo, è sufficiente ad impedire la decadenza anche per la parte residua, originariamente non richiesta.

  

Con sentenza n. 22535 del 18 luglio 2022 la Cassazione si è occupata di un contratto di sub-agenzia ed ha cassato la decisione della Corte d’Appello di Trieste (n. 593/2017) che, accogliendo l’appello degli eredi dell’agente, aveva ritenuto che il subagente fosse decaduto dalla possibilità di accampare pretese per somma superiore a quella oggetto della richiesta fatta prima della causa.

In sintesi, nella vicenda de quo il subagente in via stragiudiziale avanzava pretese a titolo di indennità di fine rapporto per importo non superiore ad € 20.000. Nasceva una controversia con l’agente/preponente, cosicché il subagente agiva in giudizio nei confronti del primo, chiedendo il pagamento di un importo maggiore rispetto a quello richiesto in via stragiudiziale ed il giudice di prime cure riconosceva le maggiori somme richieste. Gli eredi dell’agente ricorrevano innanzi alla Corte d’Appello di Trieste per chiedere la riforma della sentenza. Con decisione n. 593/2017 la corte adita accoglieva il gravame, ritenendo che il subagente fosse decaduto dalla possibilità di accampare pretese per somme superiori a quella oggetto della richiesta fatta prima della causa.

Con la sentenza in commento la Suprema Corte ha cassato la decisione della Corte d’Appello Triestina ed in particolare, ribadendo un principio già espresso in altre occasioni (cfr. Cass. 12472/1993; Cass. 11866/1992), ha precisato che, qualora l’esercizio di un diritto di credito sia sottoposto a termine di decadenza (come nel caso dell’indennità di fine rapporto nel contratto di agenzia che, ai sensi dell’art. 1751, comma 5 c.c., deve essere fatta valere entro il termine di un anno dallo scioglimento del rapporto), la richiesta di un pagamento soltanto parziale vale comunque ad impedire la decadenza, consentendo al creditore di chiedere il pagamento residuo, senza essere assoggettato ad alcun termine decadenziale. In buona sostanza, la Cassazione ha confermato che “la richiesta di un pagamento soltanto parziale è atto di esercizio idoneo ad impedire la decadenza con riguardo all’intera prestazione dovuta ed a far sì che la richiesta di pagamento dell’importo residuo non sia poi soggetta ad alcun termine di tal genere” (Cass. 7099/2005). Ed ha aggiunto che, al fine di evitare la decadenza, occorre l’indicazione del titolo, senza che sia necessaria l’indicazione (neanche approssimativa) della somma pretesa; e qualora tale indicazione sia stata fatta per somma minore, si impedisce il prodursi della decadenza con riguardo all’intera prestazione (e quindi anche con riferimento alla somma residua). Ciò in quanto è prevista la facoltà per il creditore di chiedere ed accettare l’adempimento parziale (Cass. 3918/2008), atteso altresì che non può configurarsi una rinuncia ad un diritto in mancanza di uno specifico atto dal quale possa univocamente ricavarsi tale manifestazione di volontà (Cass. 7099/2005).

 

 

Avv. Arianna Ruggieri