Società a responsabilità limitata: sarà possibile la costituzione “online”
Avv. Arianna Ruggieri
Redattore
La recente direttiva UE 2019/1151 del 20 giugno scorso introduce importanti novità in ambito societario.
La direttiva infatti impone agli Stati membri di aggiornare le modalità di costituzione delle società, prevedendo accanto alla procedura tradizionale l’alternativa di un iter telematico.
Il recepimento della direttiva dovrà avvenire entro il 1° agosto 2021, salvo il diritto di beneficiare di una proroga (di un anno al massimo), qualora gli Stati incontrino particolari difficoltà oggettive nel recepimento della medesima.
Prima di esaminare brevemente le importanti novità derivanti dalla direttiva in commento, va ricordato che le basi per l’adozione di tale direttiva erano già state poste dalla precedente direttiva UE 2017/1132, grazie alla quale è diventata operativa l'interconnessione dei registri centrali, di commercio, e delle imprese degli Stati membri e con cui è stato agevolato l'accesso transfrontaliero alle informazioni sulle società nell'Unione e consentito ai registri degli Stati membri di comunicare tra loro elettronicamente, relativamente a determinate operazioni transfrontaliere che hanno impatto sulle società.
La direttiva in commento, quindi, costituisce attuazione del piano d'azione dell'UE per la costituzione di un mercato unico digitale, favorendo la costituzione online di società e la registrazione di succursali in Stati membri.
In buona sostanza, gli Stati membri dovranno provvedere - adottando le norme di recepimento necessarie - affinché alcuni tipi di società (in Italia, così come nella maggior parte degli altri Stati, trattasi delle società a responsabilità limitata e quelle a responsabilità limitata semplificata – cfr. Allegato II bis della direttiva) possano essere costituite, oltre che mediante la procedura tradizionale (che prevede l’intervento del notaio), anche attraverso una procedura completamente online, senza che i richiedenti debbano comparire di persona dinanzi a un'autorità o a qualsiasi persona o organismo (quale il notaio, appunto), nemmeno per la redazione dell’atto costitutivo. Ovviamente, le modalità per la costituzione online delle società saranno precisate dai singoli Stati, i quali dovranno comunque assicurare che la costituzione online possa essere effettuata presentando documenti o informazioni in formato elettronico (a tal fine, dovranno essere adottati idonei mezzi di identificazione).
E’ invece rimessa agli Stati membri la decisione se prevedere o meno procedure di costituzione online per i tipi di società diversi da quelli di cui al citato allegato. In Italia quindi, a seconda della scelta che farà il nostro Legislatore, potrebbe accadere che le S.p.A., le S.n.c. e le S.a.s. continueranno a poter essere costituite solo per atto pubblico o scrittura privata autenticata (cfr. art. 13 octies, commi 1 e 2), mentre le S.r.l. dovranno poter essere costituite anche a mezzo di procedura telematica.
Il suddetto articolo al paragrafo 6 dispone inoltre che, quando la procedura di costituzione della società preveda il versamento del capitale sociale, il pagamento dello stesso potrà essere effettuato on line su conto bancario di un Istituto di credito che opera nell'Unione europea.
Riguardo alle tempistiche, la costituzione online dovrà essere completata entro cinque giorni lavorativi per le società di persone oppure entro dieci giorni lavorativi negli altri casi. La norma prevede poi che, qualora non sia possibile completare la procedura entro i termini sopra indicati, gli Stati dovranno informare il richiedente dei motivi di eventuali ritardi (cfr. art. 13 octies, comma 7).
L’articolo 13 nonies obbliga gli stati a mettere a disposizione per le società di cui all’allegato II bis dei modelli scaricabili dai portali che gestiscono lo sportello digitale unico, prevedendo altresì la facoltà di mettere a disposizione modelli standard anche per altri tipi di società.
La procedura di costituzione online di cui alla direttiva potrà essere derogata solo in caso di specifici motivi di pubblico interesse, come previsto dagli artt. 13 ter, comma 4 e 13 octies, comma 8 (ad esempio, per impedire l’usurpazione o l’alterazione di identità, se vi sono motivi per sospettare una falsificazione dell’identità, oppure quando vi sia il sospetto dell’inosservanza delle norme atte a garantire che i richiedenti abbiano la capacità giuridica e la capacità di rappresentare la società).
Infine, l’art. 28 bis della direttiva prevede che anche la registrazione in uno Stato membro di una succursale di una società di un altro Stato membro potrà essere svolta completamente online, senza che i richiedenti debbano comparire di persona dinanzi ad un’autorità.
In conclusione, con la direttiva in commento l’Unione europea sembra decisamente orientata a consentire una semplificazione delle modalità di costituzione e registrazione delle società, nonché una riduzione dei costi e delle tempistiche delle relative procedure (per lo meno con riguardo ad un certo tipo di società: ossia, quelle a responsabilità limitata), senza tuttavia pregiudicare la procedura di costituzione tradizionale, che continuerà a rimanere possibile.
Resta inteso che, trattandosi di una direttiva, la stessa dovrà essere recepita a livello nazionale. Pertanto, l’applicazione della stessa (cioè, l’individuazione e la disciplina dei vari aspetti della costituzione online, ecc.) è demandata ai singoli Stati. Dovremo quindi attendere la deadline del 21 agosto 2021 per vedere come l’Italia disciplinerà in concreto la costituzione di società per via telematica.
Avv. Arianna Ruggieri