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  • 15 dic
  • 2021

Secondo la Corte di Giustizia la fornitura di software per via elettronica costituisce "vendita di merci" ai sensi della direttiva sugli agenti commerciali

Con la sentenza del 16 settembre 2021 (C-410/19) la Corte di Giustizia dell’Unione Europea si è pronunciata sulla domanda pregiudiziale della Supreme Court of the United Kingdom di interpretazione dell’art. 1, par. 2 della direttiva 86/653/CEE, relativa agli agenti commerciali indipendenti e sul significato della nozione di vendita di merci ivi contenuto.

 

Il caso

La controversia sorgeva tra una società venditrice di programmi informatici e il suo agente per il Regno Unito e l’Irlanda. Quest’ultimo operava per conto della prima, al fine di contattare potenziali clienti per la promozione, la commercializzazione e la vendita del software prodotto dalla venditrice. Al termine del rapporto la società agente promuoveva un’azione risarcitoria nei confronti della preponente per ottenere i diritti previsti a tutela dell’agente conseguenti alla cessazione del contratto di agenzia.

La corte britannica adita (High Court of Justice of England and Wales) accoglieva la domanda avanzata dall’agente. La società venditrice proponeva appello dinanzi alla Court of Appeal of England and Wales, la quale, sulla base delle ragioni addotte dalla venditrice-appellante, riformava la decisione impugnata, ritenendo che la fornitura del software per via elettronica non potesse considerarsi “vendita di merci”, ai sensi di quanto previsto dalla direttiva agenti 86/653/CEE. A sua volta, l’agente impugnava la decisione resa in appello di fronte alla Supreme Court of the United Kingdom, la quale ha investito della questione la Corte di Giustizia dell’Unione Europea per ottenere l’interpretazione dell’art. 1, par. 2, della direttiva 86/653 e sapere se la norma consenta di ricomprendere la copia di un programma informatico messa a disposizione per via elettronica nella categoria delle “merci”, e se la fornitura del suddetto software possa consistere in “vendita di merci”, nelle accezioni risultanti dalla definizione di agente commerciale contenuta nell’art. 1, par. 2 della direttiva.

 

La decisione della Corte

La Corte europea, preso atto che la direttiva sugli agenti commerciali non definisce il concetto di "vendita di beni" (nello specifico non distingue tra beni materiali o immateriali) e non rinvia al diritto nazionale per quanto riguarda il significato da attribuire a tale concetto, ha ritenuto che allo stesso deve essere data "un'interpretazione autonoma e uniforme" in tutta l'UE, applicando il "principio di uguaglianza".

Di conseguenza, laddove una norma non fornisca alcuna definizione (come nel caso di specie), la determinazione del significato e della portata dei termini deve essere valutata “conformemente al senso abituale dei termini stessi nel linguaggio corrente, tenendo conto allo stesso tempo del contesto in cui sono utilizzati e degli obiettivi perseguiti dalla normativa in cui sono inseriti”, come già affermato in precedente sentenza della medesima corte del 4 giugno 2020, C-828/18.

Così la Corte, richiamando precedenti orientamenti (sentenza 26 ottobre 2006, C-65/05), ha affermato che per “merce” debbano intendersi  tutti i prodotti che possono essere valutati in denaro e che sono in grado di formare l'oggetto di una transazione commerciale, concludendo che, un software informatico – seppur messo a disposizione per via elettronica – laddove abbia un valore commerciale e possa formare oggetto di una transazione commerciale, possa essere qualificato come “merce”, a prescindere dal fatto che sia fornito su supporto fisico.

Quanto al concetto di “vendita di merci”, la Corte ha ritenuto che la messa a disposizione di una copia del programma mediante download e la conclusione del relativo contratto di licenza di utilizzazione, volte a consentire ai clienti di utilizzare detta copia in modo permanente, a fronte del pagamento di un prezzo, implicano il trasferimento del diritto di proprietà.

Sulla base di ciò, la Corte ha stabilito che la fornitura, dietro pagamento di un compenso, di un programma informatico a un cliente per via elettronica, se accompagnata dalla concessione di una licenza perpetua per il suo utilizzo, integra il concetto di "vendita di beni", ai sensi dell’articolo 1, comma 2 della direttiva sugli agenti commerciali. 

 

Avv. Arianna Ruggieri