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  • 29 gen
  • 2017

Entra in vigore il Reg. (UE) n. 655/2014: nuova arma in mano ai creditori a caccia di conti correnti nello spazio giudiziario europeo

Con questo breve articolo s'intende segnalare l'entrata in vigore del reg. (UE) n. 655/2014 il 18 gennaio 2017 e cogliere l'occasione per evidenziare alcuni aspetti collegati all'applicazione concreta dello stesso Regolamento.

A tal fine, immaginiamo:

(i) che il creditore vanti un credito pecuniario nei confronti del debitore;

(ii) che il creditore abbia instaurato un giudizio nei confronti del debitore avanti al Giudice italiano o abbia già ottenuto una sentenza favorevole pronunciata dallo stesso giudice;

(iii) che il creditore sappia che il debitore dispone di somme depositate su conti correnti aperti presso un istituto di credito con sede in Germania, presso un istituto di credito con sede in Francia e presso un istituto di credito con sede nei Paesi Bassi; e,

(iv) che il creditore nutra il (fondato) timore che, nelle more del giudizio (o, se già pronunciata, nel tempo necessario per eseguire la sentenza lui favorevole), il debitore distragga le somme depositate sui diversi conti correnti.

Prima del 18 gennaio 2017, onde evitare che il debitore operasse una distrazione delle somme, il creditore avrebbe dovuto rivolgersi: (i) al giudice tedesco perché pronunciasse un Arrest ai sensi dell'art. 916 del Zivilprozessordnung sulle somme depositate sul conto corrente tedesco; (ii) al giudice francese perché adottasse una mesure conservatoire ai sensi dell'art. 809 del Code de procédure civile avente ad oggetto le somme depositate sul conto corrente francese; e (iii) al giudice olandese perché ordinasse un kort geding ai sensi degli artt. 700 e ss. del Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in relazione alle somme depositate sul conto corrente olandese.

Insomma, il creditore si sarebbe dovuto rivolgere ai giudici di tre diversi Stati membri per ottenere, alle diverse condizioni stabilite dalle rispettive leggi nazionali, il sequestro conservativo delle somme depositate sui conti correnti e ciascuno di tali giudici avrebbe potuto disporre il sequestro delle somme depositate sui conti correnti presso gli istituti di credito con sede nel rispettivo Stato membro...

"Sembra pertanto necessario e opportuno adottare uno strumento giuridico dell'Unione vincolante e direttamente applicabile che istituisca una nuova procedura dell'Unione atta a consentire, in casi transnazionali, di procedere, in modo efficiente e rapido, al sequestro conservativo di somme detenute in conti correnti bancari", recita il quinto considerando del reg. (UE) n. 655/2014 che, in soccorso dei creditori nella stessa condizione del creditore nel caso in ipotesi, istituisce l'auspicata "procedura per l'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari al fine di facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile in commerciale".

Ed ecco che, a partire dal 18 gennaio 2017, data di entrata in vigore del Regolamento, nel caso in ipotesi, il creditore potrà ottenere un'ordinanza di sequestro conservativo sulle somme depositate dal debitore su conti correnti aperti presso gli istituti di credito con sede nei diversi Stati membri, rivolgendosi ad un unico Giudice, quello italiano, e alle condizioni (uniformi) dettate dallo stesso Regolamento (già descritte nell'articolo "L'ordinanza europea di sequestro conservativo sui conti bancari" dell'Avv. Mariaelena Giorcelli, pubblicato sul sito www.newsmercati.com e al quale si rinvia).

Per quanto qui interessa rilevare, in primo luogo, per ottenere l'ordinanza di sequestro conservativo, il creditore dovrà compilare il relativo modulo di domanda, recentemente predisposto all'interno del reg. (UE) n. 1823/2016 del 10 ottobre 2016, di esecuzione del reg. 655/2014.

Una volta compilato, il creditore dovrà presentare il modulo al Giudice competente e, in caso di controversie caratterizzate dall'elemento d'estraneità, dotato di giurisdizione internazionale, che possa cioè conoscere nel merito la controversia nell'ambito della quale sorge l'esigenza di adottare il sequestro conservativo ai sensi del reg. (UE) n. 655/2014. Quest'ultima precisazione sembra opportuna in quanto, lo strumento in parola è a disposizione del creditore e nel caso in cui la controversia nell'ambito del quale sorge la necessità di farvi ricorso sia dotata di un elemento d'estraneità e nel caso in cui non lo sia (ad esempio, nel caso di una controversia tra due soggetti domiciliati in Italia, che sorga da un obbligazione radicata sul suolo italiano), purché le somme di cui si domanda il sequestro siano depositate presso istituti di credito con sede in uno Stato membro diverso da quello avanti al quale si propone la stessa domanda. Conformemente, il Regolamento che pretende d'applicarsi in c.d. "casi transnazionali" indica, tra questi, quelli in cui lo Stato membro dove è presentata la domanda di sequestro conservativo sia diverso dallo Stato membro dove ha sede l'istituto di credito in cui il conto corrente è aperto (cfr. Art. 3(1)(b) reg. (UE) n. 655/2014).

Inoltre, nel caso in cui il creditore non disponga di informazioni circa gli istituti di credito in cui le somme del debitore sono depositate, allora, unitamente al modulo di domanda (cfr. 14(2) Reg. (UE) n. 655/2014), potrà presentare un ulteriore modulo per domandare al Giudice italiano di ottenere tali informazioni rivolgendosi alle c.d. autorità di informazione dello Stato membro in cui hanno sede gli istituti di credito presso i quali i conti correnti sono aperti. Infatti, ai sensi dell'art. 50 reg. (UE) n. 655/2014, gli Stati membri hanno individuato le autorità competenti ai fini dell'esecuzione del Regolamento stesso, tra cui le c.d. autorità di informazione. Le informazioni comunicate ex art. 50 reg. (UE) n. 655/2014 sono state di recente pubblicate sul portale europeo della giustizia. Ad esempio, per ottenere informazioni circa i conti correnti aperti presso istituti di credito tedeschi, sulla scorta delle informazioni comunicate dalla Repubblica Federale di Germania, il Giudice italiano dovrà rivolgersi al Bundesamt für Justiz con sede in Bonn.

Per inciso, tra le informazioni comunicate dalla Repubblica italiana ai sensi dell'art. 50, figura l'indicazione del "tribunale, al quale appartiene il giudice che ha emesso l'ordinanza di sequestro, che decide in composizione collegiale", quale autorità competente per il ricorso contro una decisione di rifiuto di emettere un'ordinanza di sequestro conservativo.

In secondo luogo, va soggiunto che al nuovo strumento si potrà far ricorso in alternativa (cfr. Art. 1 reg. (UE) n. 655/2014) alle misure nazionali di sequestro conservativo. Quindi, se il creditore in ipotesi non intendesse profittare del nuovo strumento, ma ritenesse di agire per il tramite di un Arrest, di una mesure conservatoire o di un konig geding, avrà il diritto di farlo.

In terzo ed ultimo luogo, pare appena il caso ricordare come il Regno Unito e la Danimarca non partecipino al Regolamento in parola e, pertanto, da un lato, va da sé, i Giudici inglesi e gallesi, scozzesi e nord irlandesi, nonché quelli danesi, non possono emettere un'ordinanza di sequestro conservativo ai sensi dello stesso Regolamento, e, dall'altro lato, i giudici dei restanti Stati membri dell'Unione europea non possono emettere ordinanze di sequestro conservativo che abbiano ad oggetto conti correnti aperti presso banche con sede all'interno di una nazione del Regno Unito o della Danimarca.

 

Dott. Ennio Piovesani