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  • 7 mag
  • 2018

Recesso dal contratto di concessione di vendita: abuso di diritto e violazione della buona fede

Con sentenza pubblicata il 5 febbraio 2018, la Corte d’Appello di Roma si è pronunciata su un’importante questione relativa ai contratti di concessione di vendita.

Il caso di specie riguardava il recesso da parte di Renault – esercitato tra il 1992 e il 1996 – da diversi contratti di concessione di vendita, stipulati con distributori italiani.

Il recesso era stato esercitato nel rispetto del termine di preavviso contrattualmente stabilito (così come del regolamento comunitario antitrust, all’epoca vigente) e quindi senza necessità di fornire le motivazioni di una tale decisione (il c.d. “recesso ad nutum”).

Ciò nonostante, i concessionari sostennero che un tale recesso fosse illegittimo, in quanto comportava un abusivo esercizio del diritto da parte di Renault, dal momento che il reale intento di Renault non era quello di riorganizzare la rete di vendita, ma di sostituire i concessionari esistenti con alcuni ex dipendenti della Renault; i concessionari affermarono altresì di essere stati sollecitati ad effettuare investimenti e ad impegnarsi al raggiungimento di minimi di vendita, incompatibili con la successiva decisione di recedere; ed infine invocarono l’applicazione analogica della disciplina sull’indennità di fine rapporto prevista per gli agenti di commercio (art. 1751 c.c.).

Il giudice di primo grado rigettò la pretesa, sostenendo che: (i) il termine di preavviso fosse sufficientemente lungo da permettere ai concessionari di trovare una soluzione alternativa, come dimostrato sia dal fatto che la normativa antitrust applicabile ai contratti di questo tipo prevedeva il medesimo termine, sia dalla circostanza fattuale che la maggior parte dei distributori era stata in grado di trovare un fornitore alternativo, entro il suddetto termine; (ii) l’esistenza di un fine ulteriore e diverso, che secondo i concessionari sarebbe stato posto alla base della scelta del fornitore di recedere, non sembrava ragionevolmente sostenibile nel caso specifico; (iii) i concessionari non avevano neppure dedotto che la richiesta di investimenti e di minimi di vendita fatta dal fornitore andasse oltre la normale attività contrattuale e/o che fosse realizzata con modalità incompatibili con il successivo recesso.

La Corte d’Appello confermò la decisione di primo grado, essenzialmente asserendo che un recesso “ad nutum” esercitato nel rispetto del termine di preavviso comporta, per sua natura, che la parte recedente sia libera di esercitare tale diritto, senza bisogno di fornire alcuna motivazione circa la propria decisione. Di conseguenza, la parte che subisce il recesso non può obiettare che il recesso integri un abuso del diritto.

Questa argomentazione fu, tuttavia, rigettata dalla Corte di Cassazione, nella famosa sentenza del 2009 (Cass 18/09/2009, n. 20106).

Nello specifico, La Suprema Corte asserì che i giudici sono liberi di accertare che un recesso contrattuale, anche se “ad nutum”, non sia abusivo, ossia, che non violi l’obbligo di buona fede oggettiva, tenendo in considerazione la “proporzionalità dei mezzi utilizzati” e la finalità della previsione. Così, in base al ragionamento seguito dalla Suprema Corte, anche nel caso in cui un diritto sia esercitato legittimamente dal punto di vista formale, tale esercizio può integrare gli estremi di un abuso del diritto, se utilizzato per ragioni diverse e ulteriori rispetto alla sua funzione oggettiva.

In seguito a tale decisione del Supremo Collegio, il procedimento è stato riassunto davanti alla Corte d’Appello di Roma, che ha dovuto interpretare ed applicare il principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione, al caso specifico.

La Corte d’Appello di Roma, nella sua decisione n. 691/2018 pubblicata il 5/2/2018, che qui si commenta, decide quanto segue. In linea di principio, il giudizio sull’abuso del diritto dovrebbe essere finalizzato a considerare un’eventuale “deviazione” dell’esercizio del diritto in questione, rispetto allo “scopo” allo stesso attribuito dalla legge; lo scopo del diritto di recesso “ad nutum” è quello di porre fine ad una relazione contrattuale - normalmente entro un termine di preavviso – senza bisogno di motivare o giustificare tale decisione. Di conseguenza, i giudici non possono valutare le ragioni che hanno condotto la parte a recedere, dal momento che, così facendo, trasformerebbero la nozione del recesso “ad nutum” in recesso “per giusta causa”, e ciò sarebbe contrario alle norme di legge. In realtà, la Corte fornisce, a tal riguardo, un’ulteriore argomentazione non del tutto chiara: in particolare, la Corte lascia intendere che sarebbe ammissibile una valutazione sul presunto esercizio del recesso per un “fine ulteriore e differente” (il che sembra in contraddizione con l’assunto precedente) ma sembra non considerare questo ulteriore aspetto nel caso specifico, a causa dell’insufficienza di prova sull’asserito scopo ulteriore.

Ad ogni modo, la Corte conclude asserendo che l’unico giudizio ammissibile, che può essere operato dai giudici è quello relativo alle modalità con le quali il recesso è esercitato; il che è, peraltro, coerente con il generale obbligo di buona fede nell’esecuzione del contratto, di cui all’art. 1375 c.c.

Sulla scorta di quanto affermato, la Corte conclude che, nel caso di specie, Renault non sia receduta dal contratto di concessione della vendita in buona fede, perché – alla luce di una chiara sproporzione tra l’interesse del fornitore e quello dei concessionari – il fornitore ha chiesto ai concessionari di firmare delle condizioni aggiuntive ai contratti, che includevano l’assunzione di obblighi di incremento del fatturato e di realizzazione di nuovi investimenti, appena prima di dare il preavviso di recesso e senza concedere ai concessionari il diritto di negoziare un termine di preavviso più lungo, o proporre una somma per compensare tali investimenti ecc. Con tale comportamento, Renault ha determinato nei suoi concessionari una legittima aspettativa sulla continuazione del contratto, per poi, successivamente, recedere dal contratto, violando il principio di buona fede.

Per quel che riguarda la quantificazione e stima dei danni, la Corte esamina la posizione di ciascun concessionario, in base alle specifiche prove fornite dagli stessi, relative all’ammontare degli investimenti effettuati; all’esaurimento del magazzino; al lasso di tempo entro cui hanno potuto trovare (o non hanno trovato) un fornitore alternativo; alla durata, che ciascuno di essi avrebbe potuto ragionevolmente aspettarsi come continuazione del rapporto (per esempio, due o quattro anni, a seconda dei casi) ecc. e conclude, riconoscendo un ammontare globale di danni ai concessionari che hanno subito il recesso, di oltre € 2.000.000,00.

La Corte infine conferma espressamente il principio, già pacifico in giurisprudenza (e riaffermato anche in questa occasione nella decisione della Corte Suprema del 2009), in base al quale, ai concessionari non può essere riconosciuta l’indennità di fine rapporto, mediante l’applicazione analogica della disposizione prevista per gli agenti commerciali (art. 1751 c.c.).

La decisione in esame è molto interessante, in quanto sembra circoscrivere l’interpretazione del principio formulato dalla Suprema Corte, nell’affermare che i giudici non sono autorizzati a valutare le ragioni di un recesso, nel caso in cui tale recesso sia “ad nutum” (dal momento che la ratio di tale clausola è proprio quella di porre fine ad un rapporto contrattuale, senza dover giustificare una simile decisione); tuttavia, allo stesso tempo, la decisione fa salvo il caso in cui si receda per uno “scopo ulteriore e diverso” e sembra escludere, nel caso di specie, tale possibilità, per mancanza di prove relative alla “diversa finalità”. Ciò sembra piuttosto contraddittorio: per esempio, un recesso esercitato al fine di discriminare un concessionario rispetto agli altri può essere valutato dai giudici, oppure no?

Nel merito, la Corte di Cassazione conclude ribaltando completamente il giudizio fattuale operato dal giudice di primo grado e accordando un ingente ammontare di danni ai concessionari, sulla base della violazione del principio di buona fede. A tal proposito, mentre i danni relativi all’esaurimento del magazzino o agli investimenti sono sicuramente compatibili con il generale principio di risarcimento del danno, la decisione di compensare l’affidamento riposto dei distributori nella continuazione del contratto, è, in qualche modo, discutibile.

In definitiva, la decisione non riguarda più l’abuso del diritto, ma la violazione dell’obbligo di buona fede nell’esercizio del diritto di recesso (in applicazione dell’art. 1375 c.c.) e, per quanto riguarda il risarcimento concesso a fronte della legittima aspettativa dei concessionari circa la continuazione del rapporto (seppur nella specie derivante dal comportamento di Renault, valutato come contrario a buona fede), finisce per essere una decisione sulla ragionevole durata del preavviso che, secondo la decisione della Corte nel caso di specie almeno per alcuni dei concessionari, doveva essere più lungo di quello previsto nel contratto (e dalle norme antitrust applicabili).

Di conseguenza, diventa essenziale per i fornitori, quando recedono dai loro rapporti contrattuali con i loro concessionari italiani, prestare molta attenzione non soltanto al rispetto del termine di preavviso, ma anche alle specifiche circostanze a alle modalità con le quali il recesso viene esercitato.

 

Silvia Bortolotti