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  • 6 ott
  • 2021

Recenti novità in materia di appalti pubblici. In particolare la riforma dei limiti al subappalto di cui all'art. 105 Dlgs 50/2016

1. Dopo le ripetute modifiche sulle quote subappaltabili nell’ambito dei pubblici appalti, finalmente, con la legge 108 del 29 luglio 2021 è stato convertito in legge il D.L 77 del 31 maggio 2021, cosiddetto “decreto semplificazioni bis” . La principale novità contenuta in tale norma è costituita dall’eliminazione dei limiti al subappalto, oltre determinate quote: dapprima il 30%, quindi il 40% ed ora sino al 31 ottobre 2021 il 50% dell’importo complessivo del contratto di lavori, servizi e forniture.

Invero, a partire dal 1 novembre 2021, non esisterà più il limite di quote subappaltabili. Tuttavia, le Stazioni Appaltanti nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza di cui all’art. 30 Dlgs 50/2016, possono indicare, all’interno dei Documenti Di Gara, quali prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto debbano essere eseguite, in ragione delle specifiche caratteristiche dell’appalto, direttamente dall’aggiudicatario. Conseguentemente, per tali ragioni, dette opere o lavorazioni non saranno subappaltabili. In questi casi, la S.A deve comunque adeguatamente motivare tale scelta nel Bando di Gara: tra le motivazioni possibili si evidenziano, oltre alle particolari esigenze tecniche/ tecnologiche legate al tipo di opere e/o lavorazioni, l’esigenza di controllare le attività di cantiere, sia sotto il profilo di tutela delle condizioni di lavoro salute e sicurezza dei lavoratori, sia della prevenzione del rischio di infiltrazioni criminali (salvo che i subappaltatori siano iscritti nelle cosiddette “White List”).

Si tratta di una riforma molto importante volta a favorire la concorrenza nel mercato, in un settore che sino ad oggi aveva subito rilevanti limitazioni quale quella del limite quantitativo del 30%, e quindi del 40% e infine del 50% dei subappalti.

2. Mentre da un lato si eliminano i limiti al subappalto, nel contempo al comma 8 dell’art. 105 c.d.a, a partire dai 1 novembre 2021 viene estesa al subappaltatore la responsabilità per i lavori oggetto del subappalto nei confronti della S.A. Infatti, il subappaltatore sarà responsabile, in via solidale con l’appaltatore, nei confronti dell’Ente appaltante, che quindi potrà a sua scelta agire, indifferentemente, nei confronti dell’uno o dell’altro contraente.

In particolare, il primo periodo del comma 14 dell’art. 105 c.d.a è stato modificato prevedendo l’obbligo per il subappaltatore, per le prestazioni affidategli, di garantire gli stessi standard qualitativi previsti nel contratto di appalto.

3. Infine, il subappaltatore dovrà rilasciare una esplicita dichiarazione di assenza di motivi di esclusione e di possesso dei requisiti ai sensi degli articoli 80 e seguenti del c.d.a. Tale dichiarazione dovrà essere trasmessa a cura dell’appaltatore alla Stazione Appaltante, la quale verificherà la dichiarazione del subappaltatore tramite la Banca Dati Nazionale, di cui all’art. 81 del c.d.a.

4. Diviene quindi particolarmente rilevante, sia per l’appaltatore, che per il subappaltatore, negoziare e redigere il contratto di subappalto in modo da definire con precisione l’oggetto, le modalità di esecuzione delle opere e le rispettive responsabilità nei confronti della Stazione Appaltante.

 

 Avv. Giovanna Buffa      Avv. Mariaelena Giorcelli