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  • 2 feb
  • 2020

Pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese della filiera agricola e alimentare; la nuova direttiva UE 2019/633

La recente direttiva UE 2019/633 del 17 aprile 2019 in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare introduce nuove norme a tutela dei fornitori di prodotti agricoli e alimentari. Si tratta di norme che, una volta recepite nei singoli Stati Membri, dovranno coordinarsi con la disciplina nazionale già esistente in materia ed in particolare, per quanto attiene all’Italia alla disciplina prevista dell’art. 62 del decreto legge 24 n.1 del 2012 (c.d. decreto Cresci Italia), convertito in legge con L. n. 27 del 2012, in materia di contratti e relazioni commerciali relativi a cessioni di prodotti agricoli e alimentari.

La disciplina prevista dalla presente direttiva si applica unicamente alle transazioni commerciali tra imprese non riguarda invece gli accordi di fornitura di prodotti agricoli e alimentari conclusi con i consumatori.

Gli squilibri esistenti nel potere contrattuale tra fornitori e acquirenti nel settore alimentare (si pensi ad es. al settore della grande distribuzione), hanno indotto il legislatore comunitario ad introdurre delle norme volte a rafforzare la tutela dei fornitori, con un minor potere contrattuale, ed introdurre un livello minimo di tutela in tutta l’Unione Europea.

La nuova direttiva, che dovrà essere recepita dai singoli stati membri entro il 1 maggio 2021 e le relative misure adottate entro il 1 novembre 2021, distingue tra pratiche commerciali in ogni caso vietate e pratiche commerciali vietate salvo che siano state concordate in maniera chiara ed univoca nell’accordo di fornitura o in altro accordo successivo tra fornitore e acquirente. La direttiva dispone che le norme di recepimento di tali divieti costituiranno disposizioni imperative, applicabili qualunque sia la legge altrimenti applicabile al contratto di fornitura tra le parti.

 

1. Sono in ogni caso vietate le seguenti pratiche commerciali:

1.1 Annullamento ordine

Nel caso di prodotti agricoli e alimentari deperibili è vietato annullare l’ordine con un preavviso troppo breve – inferiore a 30 giorni- tale da fare presumere che il fornitore non riuscirà a trovare un’alternativa per commercializzare e utilizzare tali prodotti.

1.2 Modifica unilaterale delle condizioni di fornitura

E’ vietata la modifica unilaterale di un accordo di fornitura da parte di un acquirente avente ad oggetto le seguenti condizioni di fornitura: la frequenza, il metodo, il luogo, i tempi o il volume della fornitura o della consegna dei prodotti, le norme di qualità, i termini di pagamento o i prezzi oppure le condizioni relative alla prestazione di servizi.

1.3 Richieste di pagamenti da parte dell’acquirente

E’ vietato ai sensi della direttiva chiedere all’acquirente pagamenti che non sono connessi alla vendita dei prodotti nonché pagamenti per il deterioramento e/o la perdita di prodotti forniti che si verificano presso i locali dell'acquirente o dopo che tali prodotti sono divenuti di sua proprietà, salvo che il deterioramento o la perdita siano stati causati dalla negligenza o colpa del fornitore.

1.4 Divulgazione di segreti commerciali

I segreti commerciali del fornitore, oltre ad essere tutelati dalla direttiva UE 2016/943 sulla protezione del know-how e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali), sono anche protetti dalla presente direttiva. La divulgazione di un segreto commerciale del fornitore costituirà una pratica commerciale sleale e dunque vietata, con la conseguente applicazione della tutela prevista per tali pratiche (controllo autorità - sanzioni pecuniarie).

1.5 Minacce di ritorsioni

E’ vietato minacciare ritorsioni commerciali nei confronti del fornitore quando quest'ultimo esercita i diritti contrattuali e legali di cui gode (incluso quando presenta una denuncia all’autorità di controllo).

1.6 Termini di pagamento

La direttiva prevede il divieto di pagamento oltre i 60 giorni (oltre 30 giorni in caso di prodotti deperibili) rispetto al periodo di consegna convenuto o rispetto alla data in cui è stato stabilito l’importo da corrispondere a seconda di quale delle due date sia successiva. In caso di consegna su base regolare il termine di pagamento non dovrà comunque essere superiore a un mese.

Sono fatti salvi casi particolari ad es. non si applicano tali termini in caso di (contratti di fornitura pluriennali tra fornitori di uve o mosto per la produzione di vino e i loro acquirenti diretti).

Sul punto, in sede di recepimento, il legislatore dovrà coordinare tali norme con le norme previste dal c.d. art. 62 del decreto Cresci Italia che prevede già termini simili (in particolare per quanto riguarda il periodo di decorrenza).

2. Sono vietate salvo che siano state oggetto di chiara e specifica pattuizione le seguenti pratiche commerciali:

2.1 Restituire l’invenduto senza la corresponsione di un pagamento per tali prodotti invenduti o per il loro smaltimento, e/o per entrambi;

2.2 Richiedere un pagamento per l’immagazzinamento, l’esposizione, l’inserimento in listino o la messa a disposizione sul mercato;

2.3 Richiedere al fornitore di sopportare il costo degli sconti sui prodotti venduti dall’acquirente come parte di una promozione, a meno che, prima della promozione avviata dall'acquirente, quest'ultimo ne specifichi il periodo e indichi la quantità dei prodotti da ordinare a prezzo scontato

2.4 Richiedere al fornitore di pagare i costi della pubblicità, del marketing, effettuato dall’acquirente così come i costi del personale incaricato di organizzare gli spazi destinanti alla vendita dei prodotti.

Nei casi in cui viene pattuito in maniera chiara e specifica il pagamento da parte del fornitore dovrà comunque essere fornita a quest’ultimo da parte dell’acquirente una stima dei costi.

Conclusioni

I divieti previsti dalla direttiva si applicheranno agli accordi di fornitura conclusi dopo l’entrata in vigore delle norme di recepimento, mentre per quanto riguarda gli accordi già esistenti gli stessi dovranno essere adeguati entro 12 mesi. E’ inoltre importante tenere in considerazione che, in sede di recepimento, gli Stati membri potranno mantenere o introdurre norme nazionali più rigorose a tutela dei fornitori.

In attesa del recepimento in Italia della direttiva è comunque consigliabile rivedere gli accordi di fornitura tra imprese operanti nella filiera alimentare onde verificare la compatibilità con la direttiva ed individuare i termini che possano porsi in contrasto con i divieti sopra individuati nonché valutare di integrare tali accordi.

 

Avv. Mariaelena Giorcelli