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  • 3 feb
  • 2020

Nuova direttiva a tutela dei consumatori: Direttiva UE 2019/771 sulla garanzia legale di conformità e sulle garanzie commerciali per i beni di consumo

Il 20 maggio 2019 è stata adottata la Direttiva UE n. 2019/771 che introduce sostanziali modifiche al quadro normativo esistente in materia di conformità dei beni di consumo e abroga, con effetto dal 1 ° gennaio 2022, la direttiva 1999/44 / CE relativa a determinati aspetti della vendita di beni di consumo e garanzie associate.

Le disposizioni della direttiva 1999/44 sono state recepite da tempo in Italia e sono ora contenute negli articoli da 129 a - 134 del decreto legislativo n. 206 del 6.9.2005 (Codice del Consumo).

Lo scopo della nuova direttiva 2019/771 è migliorare il quadro esistente tenendo conto, da un lato, dello sviluppo del commercio elettronico e delle attività transfrontaliere verso le vendite al consumo di beni e, dall'altro, armonizzare meglio il livello di protezione dei consumatori all'interno dell'UE.

La direttiva si applica solo ai contratti di vendita tra un consumatore e un venditore (B2C) relativi a beni mobili materiali e si applica sia alla vendita online che a quella offline.

1. Requisiti di conformità

L’obbligo principale del venditore è ovviamente quello di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita.

Ai sensi della nuova direttiva i requisiti per la conformità dei beni oggetto del contratto di vendita, rimangono sostanzialmente gli stessi di quelli previsti dalla norme esistenti ma vengono distinti in due categorie: requisiti soggettivi e oggettivi. Affinché un prodotto sia considerato conforme al contratto di vendita entrambi i requisiti devono essere soddisfatti.

Requisiti soggettivi: i beni, ove applicabile, devono: a) corrispondere alla descrizione, tipo, quantità, qualità e possedere la funzionalità, compatibilità, interoperabilità e altre caratteristiche, previste dal contratto di vendita; (b) essere idonei all’uso speciale richiesto dal consumatore e che il consumatore abbia comunicato al venditore al più tardi al momento della conclusione del contratto di vendita e che il venditore abbia accettato; (c) essere forniti con tutti gli accessori e le istruzioni, incluse le istruzioni sull'installazione, come previsto dal contratto di vendita; e d) essere forniti con gli aggiornamenti previsti dal contratto di vendita.

Requisiti oggettivi: i beni devono: a) essere idonei agli scopi per i quali si impiegano di norma beni dello stesso tipo, tenendo conto, se del caso, del diritto dell'Unione e nazionale, delle norme tecniche o, in mancanza di tali norme, dei codici di condotta applicabili allo specifico settore; (b) se applicabile, possedere le qualità e corrispondere alla descrizione di un campione o modello che il venditore ha messo a disposizione del consumatore prima della conclusione del contratto; c) ove applicabile, essere consegnati insieme agli accessori, inclusi l'imballaggio, le istruzioni di installazione o altre istruzioni, che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi di ricevere; d) essere della quantità e possedere le qualità e le altre caratteristiche, anche in termini di durabilità, funzionalità, compatibilità e sicurezza normali per beni dello stesso tipo e che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, data la natura dei beni e tenendo conto qualsiasi dichiarazione pubblica fatta da o per conto del venditore o di altre persone in precedenti collegamenti della catena di transazioni, incluso il produttore, in particolare nella pubblicità o sull'etichettatura.

Beni con elementi digitali

La nuova Direttiva si occupa espressamente di beni con elementi digitali; per tali beni, oltre ai requisiti di cui sopra, la direttiva stabilisce che il venditore deve garantire che al consumatore siano forniti gli aggiornamenti, compresi gli aggiornamenti di sicurezza, necessari per mantenere tali beni conformi, per il periodo di tempo: a) che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto del tipo e della finalità dei beni e degli elementi digitali, e tenendo conto delle circostanze e della natura del contratto, qualora il contratto di vendita preveda un unico atto di fornitura del contenuto digitale o servizio digitale; oppure (b) se il contratto di vendita prevede una fornitura continua del contenuto digitale o del servizio digitale per un dato periodo di tempo, per un periodo di due anni (in caso di fornitura che va oltre i due anni, per il periodo di tempo durante il quale devono essere forniti i contenuti digitali o il servizio digitale).

Beni che devono essere installati

Per quanto riguarda i beni che devono essere installati, la Direttiva ripete quanto già previsto dalla Direttiva 1999/44 e dall'art. 129 del nostro Codice del Consumo; qualsiasi difetto di conformità risultante da un'installazione errata della merce deve essere considerato un difetto di conformità, quando l'installazione è stata eseguita dal venditore o sotto il suo controllo. Il venditore è anche responsabile per il difetto di conformità quando l'installazione è stata effettuata dal consumatore se l'installazione non errata era dovuta a carenze o mancanza di chiarezza nelle istruzioni fornite dal venditore

2.  Diritti del consumatore

In caso di difetto di conformità, il consumatore ha innanzitutto diritto alla riparazione o alla sostituzione del bene. Le disposizioni relative a tali rimedi rimangono sostanzialmente invariate rispetto alle rispettive disposizioni della direttiva 1999/44 e dell’attuale art. 130 del Codice del Consumo.

Per la riduzione del prezzo e la risoluzione del contratto di vendita, la nuova Direttiva 2019/771 stabilisce che tali rimedi possono essere applicati nei seguenti casi: a) quando il venditore non ha completato la riparazione o la sostituzione o, ove applicabile, non ha completato la riparazione o la sostituzione entro un periodo ragionevole da quando il venditore è stato informato dal consumatore in merito al difetto di conformità, oppure quando il venditore ha rifiutato di ripristinare la conformità dei beni. b) quando permanga un difetto di conformità nonostante il venditore abbia tentato di ripristinare la conformità dei beni; c) quando il difetto di conformità è così grave da giustificare un'immediata riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto di vendita; o d) quando il venditore ha dichiarato, o è chiaro dalle circostanze, che non ripristinerà la conformità dei beni entro un termine ragionevole, o senza inconvenienti significativi per il consumatore. Il consumatore non ha tuttavia il diritto di risolvere il contratto se il difetto di conformità è di lieve entità (l'onere sull'entità del difetto di conformità è a carico del venditore).

Pluralità di beni

Una nuova disposizione della direttiva 2019/771 riguarda i contratti di vendita di più beni; nel caso in cui il difetto di conformità si riferisca solo a uno o alcuni dei beni forniti nell'ambito dello stesso contratto di vendita e vi sia un motivo per la risoluzione del contratto di vendita, solo in relazione ad alcuni tali beni, il consumatore può risolvere il contratto anche in relazione agli altri beni anche se conformi, qualora non si possa ragionevolmente presumere che il consumatore accetti di tenere solo i beni conformi.

 

3. Responsabilità del venditore e onere della prova

Il venditore è responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna e che si manifesti entro due anni dalla consegna. Mentre, in base la Direttiva 1999/44 e le effettive disposizioni del Codice del Consumo italiano (art. 132), si presume che i difetti di conformità che si manifestano entro sei mesi dalla consegna esistessero già a tale data, con la Direttiva 2019/771, tale periodo di presunzione, è esteso a un anno dalla consegna.

Gli Stati membri possono tuttavia mantenere o introdurre un periodo di presunzione sino a due anni dalla consegna.

Beni di seconda mano

La direttiva prevede espressamente che per quanto riguarda la vendita di beni di seconda mano le parti possono concordare una responsabilità o un termine di prescrizione più breve, a condizione che tale periodo non sia inferiore a un anno.

Garanzia convenzionale

Ai sensi della direttiva 2019/771, la garanzia convenzionale, definita “garanzia commerciale”, se fornita, deve essere fornita al consumatore su un supporto durevole al più tardi al momento della consegna della merce.

La dichiarazione di garanzia commerciale deve includere espressamente includere i seguenti elementi segue: a) una dichiarazione chiara che il consumatore dispone per legge di rimedi da parte del venditore, a titolo gratuito, in caso di difetto di conformità dei beni e che tali rimedi non sono pregiudicati dalla garanzia commerciale; (b) il nome e l'indirizzo del garante; (c) la procedura che il consumatore deve seguire per ottenere l'applicazione della garanzia commerciale; (d) la designazione dei beni ai quali si applica la garanzia commerciale; e (e) le condizioni della garanzia commerciale. Gli Stati membri possono inoltre stabilire norme su altri aspetti relativi alle garanzie commerciali che non sono regolate dalla direttiva 2019/771.

 

Conclusioni

Gli Stati membri, che potranno mantenere o introdurre norme nazionali più rigorose per proteggere i consumatori, avranno ora tempo fino al 1 ° luglio 2021 per adottare le misure necessarie per conformarsi alla nuova direttiva che saranno quindi applicabili dal 1 ° gennaio 2022.

Si ricorda che tali norme hanno natura imperativa. Pertanto, non appena la direttiva sarà attuata nella legislazione nazionale, le imprese che vendono ai consumatori dovranno adeguare i propri testi contrattuali (ad es. le condizioni generali di vendita) alle nuove disposizioni.

 

Avv. Mariaelena Giorcelli