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  • 6 mag
  • 2025

L’Autorità antitrust italiana avvia un’istruttoria, in relazione ad una restrizione alle vendite online, prevista nell’ambito di una rete di distribuzione selettiva

Il 18 marzo 2025, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha aperto un’istruttoria nei confronti della società Morellato S.p.A., per una presunta condotta anticoncorrenziale.

In particolare, tale condotta consiste nel vietare ai membri della sua rete distributiva (selettiva) di vendere i prodotti su piattaforme online gestite da terzi (“marketplaces”) e la presunta illegittimità di tale condotta deriverebbe del fatto che la stessa Morellato, invece, vende sulla piattaforma Amazon.it, tramite un proprio negozio virtuale.

Dalle informazioni che si ricavano dal provvedimento di apertura dell’istruttoria dell’AGCM, risulta che il contratto di distribuzione selettiva di Morellato, con riguardo alle vendite online, consente ai distributori di vendere tramite un proprio sito internet (in conformità a specifici criteri), mentre vieta loro di vendere tramite piattaforme di terzi quali ad esempio Amazon, Ebay ecc.

Com’è noto, l’art. 4 del Regolamento (UE) n. 720/2022 della Commissione europea del 10 maggio 2022, di esenzione degli Accordi Verticali, relativo all’applicazione dell’articolo 101, paragrafo 3, del TFUE (di seguito, “VBER”) individua alcune restrizioni fondamentali (“hardcore restrictions”), che comportano la perdita del beneficio dell’esenzione.

In particolare, ai sensi dell’art. 4.1, e):

L'esenzione di cui all'articolo 2 non si applica agli accordi verticali che, direttamente o indirettamente, isolatamente o congiuntamente con altri fattori controllati dalle parti, hanno per oggetto quanto segue:

e) la pratica di impedire l'uso efficace di internet da parte dell'acquirente o dei suoi clienti per vendere i beni o servizi oggetto del contratto, in quanto tale pratica limita il territorio in cui, o i clienti ai quali, i beni o servizi oggetto del contratto possono essere venduti ai sensi delle lettere b), c) o d), fatta salva la possibilità di imporre all'acquirente:

i) altre restrizioni delle vendite online; o

ii) restrizioni della pubblicità online che non hanno lo scopo di impedire l'uso di un intero canale pubblicitario online; (..)”

Pertanto, come si ricava dal testo del VBER e come confermato anche dalle Linee Guida interpretative emesse della Commissione Europea nel 2022, in linea di principio un accordo di distribuzione selettiva che ricada sotto l’ambito di applicazione del VBER, dovrebbe poter includere una restrizione alle vendite online, imposta ai distributori selettivi, nella misura in cui tale restrizione non impedisca l’uso efficace di internet da parte degli stessi.

Nel caso in esame, si potrebbe dubitare che una restrizione alle vendite sui marketplaces possa impedire l’uso efficace di internet, considerato che ai distributori della rete è comunque consentito di vendere online tramite un proprio sito internet.

Tuttavia, l’Autorità pone la sua attenzione sulla circostanza che Morellato, pur impedendo le vendite tramite marketplaces ai propri distributori selettivi, vende però lei stessa tramite la piattaforma Amazon.

Sul punto, l’AGCM, richiama i c.d. “criteri Metro”, affermando, in particolare che:

“31. Le condotte segnalate, che riguardano i rapporti commerciali fra Morellato e la propria rete di distributori, sembrano configurare ipotesi di una restrizione verticale, pattuita con i propri distributori autorizzati, consistente nell’esplicito divieto, di tipo discriminatorio e non proporzionato, di vendita di gioielli e orologi sui marketplace dove invece è attiva la stessa Morellato apparentemente non giustificate da esigenze di natura qualitativa.

32. Infatti, gli elementi sopra evidenziati inducono a ritenere che le condizioni commerciali adottate da Morellato, nell’ambito dei rapporti verticali con i propri distributori attivi online, siano suscettibili di integrare una intesa vietata, ai sensi dell’articolo 101 del TFUE, in quanto idonea a limitare lo sviluppo concorrenziale del canale distributivo in esame.

33. Le limitazioni pattuite con i rivenditori in relazione alla vendita tramite piattaforme terze, nella misura in cui sono volte a scoraggiare e/o consentire in modo discriminatorio l’utilizzo di una specifica modalità di vendita online, potrebbero determinare ostacoli all’uso efficace di internet per la vendita dei prodotti a determinati clienti o territori.

34. Inoltre, il carattere discriminatorio della restrizione, per cui il contratto consente a Morellato l’accesso a un canale di vendita precluso ai distributori, anche con riferimento ai criteri stabiliti dalla giurisprudenza europea e cristallizzati negli Orientamenti della Commissione, costituisce invero un indice sintomatico del difetto di proporzionalità della clausola rispetto al fine - dichiaratamente previsto dalle disposizioni contrattuali improntate su un sistema di distribuzione selettiva - di salvaguardare l’immagine dei prodotti del fornitore.”

In particolare, l’AGCM richiama una disposizione delle Linee Guida interpretative del VBER (§ 338) che prevede:

“Le restrizioni relative all’uso dei mercati online sono spesso concordate nei sistemi di distribuzione selettiva. La sezione 4.6.2 indica i criteri secondo i quali un sistema di distribuzione selettiva può non rientrare nell’ambito di applicazione dell’articolo 101, paragrafo 1, del trattato. Nei casi in cui non conclude un accordo con il mercato online, il fornitore può non essere in grado di verificare che il mercato online soddisfi le condizioni che i suoi distributori autorizzati sono tenuti a rispettare per la vendita dei beni o servizi oggetto del contratto. In tal caso, una restrizione o un divieto di utilizzo dei mercati online possono essere appropriati e non superare quanto è necessario per conservare la qualità e garantire l’uso corretto dei beni o servizi oggetto del contratto. Tuttavia nei casi in cui un fornitore nomina il gestore di un mercato online membro del suo sistema di distribuzione selettiva, limita l’utilizzo dei mercati online da parte di alcuni distributori autorizzati ma non di altri o limita l’utilizzo di un mercato online, facendovi però ricorso per vendere i beni o servizi oggetto del contratto, è improbabile che le restrizioni relative all’uso di tali mercati online soddisfino i requisiti di adeguatezza e proporzionalità

Alla luce di quanto sopra esposto, l’AGCM ha deciso di avviare un’istruttoria nei confronti di Morellato, per valutare se tale restrizione, alla luce delle circostanze del caso, costituisca una violazione della concorrenza, ai sensi dell’articolo 101 del TFUE.

 

Silvia Bortolotti