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  • 27 mag
  • 2021

Le nuove Tabelle milanesi 2021

A marzo 2021 sono state promulgate e pubblicate le nuove Tabelle milanesi. Come a molti noto, tali tabelle vengono utilizzate da pressochè tutti i Tribunali italiani e servono per orientare i Giudici nella quantificazione e conseguente liquidazione del danno alla salute, nelle sue due principali declinazioni di “danno morale” e di “danno biologico”.

1. L’applicazione dei criteri contenuti nelle Tabelle Milanesi, pur non avendo le stesse un rango normativo, rappresenta da circa 20 anni una prassi consolidata per tutti i giudici italiani, che si trovino a dover decidere fattispecie risarcitorie per danni alla persona, derivanti da incidenti sul lavoro, incidenti stradali, infortuni in genere, fattispecie nelle quali occorra quantificare il cosiddetto danno biologico, inteso come lesione permanente e non suscettiva di completa guarigione,  subita dal danneggiato.

2. In questo così lungo lasso di tempo quattro importanti sentenze della Corte di Cassazione hanno negli anni mutato gli orientamenti delle Corti di merito sulla definizione del danno alla salute e sui criteri sottesi alla sua liquidazione.

3. Si è passati - dalla liquidazione del danno biologico in valori standard e alla costante liquidazione del danno morale, (con aumento quantificato semplicemente in un aumento da ¼ ad ½ di quanto liquidato per il danno biologico con possibilità per il Giudice di aumentare e personalizzare il danno sino al 30% dei valori così ottenuti – a parlare invece non più di solo danno biologico/morale ma piuttosto di - danno Patrimoniale e Non.

4. Nelle tabelle milanesi del 2009, si è iniziato con il prevedere un unico importo risarcitorio che ricomprendeva al suo interno il danno biologico e quello morale. Ferma la possibile personalizzazione del danno da parte del Giudice.

5. Si è giunti quindi alla promulgazione dell’Ordinanza della Cassazione 7513 del 2018, che statuendo la perfetta equivalenza tra la nozione di danno biologico e quella di danno dinamico-relazionale ha tracciato la via per parlare non più di danno biologico/ morale ma di un’unica categoria di danno non patrimoniale, distinto in danno dinamico-relazionale; (ii) e danni eziologicamente causati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sè, la paura, la disperazione), liquidando questi ultimi solo ed in quanto eziologicamente e con rigorosa prova causati dall’evento dannoso.

5.1. Tale valutazione unitaria del danno non patrimoniale, sia pure con le distinzioni al suo interno fra dinamico - relazionale e sofferenza interiore è stata recepita ed ha ispirato le tabelle Milanesi del 2018, ed ha tracciato la strada per l’attuale orientamento risarcitorio delle tabelle 2021, in base alle quali seguendo i principi di diritto di cui alla sentenza Cass 25164/20, per liquidare il danno alla salute occorre: (i) accertare l'esistenza di un eventuale concorso del danno dinamico-relazionale e del danno morale (inteso come particolare sofferenza interiore);(ii)determinare il quantum risarcitorio, liquidando entrambe le voci di danno, in modo distinto sia pur nell’unitarietà;(iii) in caso, invece, di esclusione della componente morale del danno  liquidare, conseguentemente, il solo danno dinamico-relazionale.

6. Le Tabelle 2021, hanno apportato, inoltre, alcune significative novità, pur nella confermata declinazione del danno non patrimoniale come somma di dinamico – relazionale e danno da sofferenza interiore.

7. Anzitutto, i valori delle tabelle dell’edizione 2018 sono stati rivalutati dell’1,38% (coefficiente di rivalutazione = 1,0138 del periodo gennaio 2018 - gennaio 2021).

8. Inoltre, la terminologia impiegata nelle nuove tabelle milanesi 2021 rispecchia il linguaggio utilizzato dalla Cassazione per designare i due profili di cui si compone l'unitario danno non patrimoniale, vale a dire l'interiore sofferenza morale soggettiva e quella riflessa sul piano dinamico-relazionale, con la precisazione che non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma a titolo di risarcimento della prima tipologia di pregiudizio e d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento della seconda. In particolare e visivamente:

- la prima colonna indica il punto di invalidità;

- la seconda colonna con il punto di danno biologico (A);

- la terza colonna indica l’incremento per sofferenza (il c.d. danno morale o da sofferenza interiore), sia dell’aliquota percentuale di aumento, sia del corrispettivo valore monetario (B);

- la quarta colonna che indica il complessivo punto da attribuirsi al danno non patrimoniale nel suo insieme (A+B);

- nelle singole colonne riferite all’età del danneggiato (che nell’edizione 2018 prevedeva solo l’importo unitario risarcibile), è stato riportato lo scorporo delle due voci (danno biologico + danno morale);

- l’ultima colonna indica, ancora, la personalizzazione applicabile in presenza di condizioni straordinarie del danneggiato.

9. Ulteriore novità apportata dalle Tabelle milanesi 2021 è il rinnovato modello di quesito medico-legale: l'intervento del consulente tecnico viene richiesto non soltanto, come accadeva prima, ai fini dell'accertamento del danno biologico/dinamico-relazionale, ma anche su alcuni elementi utili rispetto alla sofferenza del danneggiato. In particolare, l'indagine del medico legale potrà servire ad accertare l'intensità della sofferenza fisica e della sofferenza menomazione-correlata. Le altre componenti della sofferenza interiore, quali la tristezza, il dolore d'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura e la disperazione, invece per essere oggetto di liquidazione in via giudiziaria, dovranno essere rigorosamente provati.

10. Altra rilevante innovazione è data dal fatto che sono stati elaborati e diffusi i "Criteri orientativi per la liquidazione del danno da mancato/carente consenso in ambito sanitario". Infatti, all'esito di un'analisi dei dati raccolti da oltre cento sentenze rese in materia dagli uffici giudiziari di tutta Italia, l'Osservatorio sulla giustizia civile di Milano ha elaborato una suddivisione in quattro fasce, a ciascuna delle quali corrisponde una scala di valori, in base all'entità del danno: lieve, media, grave eccezionale (per quest'ultima si prevede soltanto una soglia minima e non è previsto un tetto massimo).

11. Da ultimo si segnala che le nuove tabelle si occupano anche della lesione del bene salute definito “da premorienza”, ossia il danno non patrimoniale in caso di decesso per causa diversa dalla lesione (si parla di “danno intermittente”, perché viene liquidato nell'intervallo compreso tra la data della lesione e quella della morte) ed è stata prevista una tabella ad hoc che indica i criteri per la sua liquidazione.

 

Avv. Giovanna Buffa