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  • 8 lug
  • 2025

Le novità del nuovo AEC Commercio 2025

Il 1° luglio 2025 è entrato in vigore il nuovo Accordo Economico Collettivo (AEC) per il settore commercio, che è stato sottoscritto il 4 giugno 2025. Le nuove previsioni dell’accordo collettivo si applicheranno quindi automaticamente dal 1° luglio 2025 ai contratti di agenzia che prevedono l’applicazione dell’AEC Commercio.

Si analizzano brevemente qui di seguito le principali novità introdotte dal nuovo accordo collettivo.

Viene ampliato l’elenco delle definizioni, introducendo per la prima volta la definizione di “promozione” (art. 1, co. 2, lett. c), che sembra voler estendere il campo di applicazione dell’accordo anche nuove figure di intermediari che svolgono l’attività on-line.

Viene introdotta la definizione di “base di calcolo” che include nel computo, oltre alle provvigioni, tutte le somme corrisposte esclusivamente a titolo di rimborso o concorso spese forfettari, premi per il risultato, coordinamento o incasso (art. 1 bis). Tale base di calcolo sarà quella da prendere a riferimento per il calcolo delle indennità di fine rapporto (art. 2, co. 4), nonché per la determinazione delle eventuali variazioni in peius per l’agente (art. 3, co. 6), per il patto di non concorrenza (art. 8, co. 2, lett. a) e per l’eventuale indennità in sostituzione del preavviso (art. 11, co. 13).

Nell’ottica di disincentivare il ripetuto ricorso ai contratti a termine, è stabilito che il contratto a tempo determinato può essere rinnovato non più di due volte consecutivamente.

Quanto alle variazioni del contenuto del rapporto, sono stati introdotti nuovi limiti e alcune modifiche (art. 3), tra cui: il divieto di apportare variazioni di rilevante entità nei primi 12 mesi di rapporto; sono state modificate le soglie delle variazioni di media e rilevante entità (di media entità quelle comprese tra il 5 e il 15 per cento, di rilevante entità quelle oltre al 15 per cento); è stata introdotta la possibilità per l’agente di rifiutare anche le variazioni di media entità (oltre a quelle di sensibile entità).

Gli obblighi informativi a carico del preponente sono stati inaspriti, ad esempio: il preponente è tenuto ad avvertire l’agente, entro il termine di 30 giorni da quando ha ricevuto l’ordine, dell’impossibilità di poterlo evadere (art. 4, co. 6) (nella precedente versione, invece, non era previsto un termine); il preponente deve fornire all’agente i dati relativi al fatturato (non solo per la verifica delle provvigioni liquidate) anche ai fini del calcolo delle indennità di fine rapporto (art. 4, co, 8); il preponente deve fornire anche i dati relativi alle vendite effettuate on-line (art. 5, co. 8). 

Per la prima volta viene riconosciuto espressamente il diritto dell’agente alle provvigioni anche sulle vendite effettuate dal preponente tramite e-commerce nella sua zona di esclusiva (art. 5, co. 14).

Quanto al patto di non concorrenza post contrattuale, viene precisato che la relativa indennità non può essere corrisposta mediante anticipi erogati nel corso del rapporto (art. 8, co. 3). Ciò è in linea con la previsione già contenuta nel comma 1 del medesimo articolo, secondo cui tale indennità deve essere corrisposta “in un’unica soluzione al termine del rapporto”.

E’ stato introdotto il diritto per il padre agente di astenersi dall’attività fino a 20 giorni consecutivi nei primi 5 mesi dalla nascita, adozione o affido del figlio, con sospensione del contratto per tale periodo e divieto di risoluzione da parte della preponente.

I termini di preavviso che dovrà osservare il preponente per lo scioglimento del rapporto in caso di agente monomandatario sono stati modificati in favore dell’agente: 5 mesi per i primi tre anni di durata del rapporto (anziché per i primi cinque anni di durata); 6 mesi dal quarto anno; 7 mesi dal quinto anno; 8 mesi dal sesto anno in poi. 

Quanto all’indennità di fine rapporto, viene riconosciuto il diritto a tale indennità all’agente società di persone anche nel caso di (i) suo scioglimento per raggiungimento dell’età pensionistica di tutti i suoi soci oppure (ii) per il venir meno della pluralità dei soci – senza che questa venga ricostituita nel termine di sei mesi di cui all’art. 2272, n. 4 c.c. – a causa dell’invalidità totale o permanente, del conseguimento della pensione di vecchiaia, o del decesso di alcuni soci.

Sono stati introdotti nuovi scaglioni per la determinazione del FIRR, a partire dal 1° gennaio 2026.

Nel definire le condizioni in presenza delle quali l’agente ha diritto alla meritocratica, sono ribadite le condizioni già note: (i) incremento del fatturato o sviluppo della clientela e (ii) permanenza dei sostanziali vantaggi, ma il nuovo accordo precisa che il secondo requisito si intende soddisfatto in presenza di un incremento del fatturato ai sensi del successivo art. 14.

Infine, sempre con riguardo alla meritocratica, è stata introdotta un’ulteriore modifica, anche se meno rilevante: i valori inziali e finali per compiere il raffronto sono individuati diversamente, ossia non più con riferimento ai trimestri, bensì facendo riferimento ai mesi; ad esempio, per il secondo anno di durata del rapporto, il valore iniziale si determina considerando la media annua del fatturato dei primi 6 mesi (anziché dei primi 2 trimestri) e il valore finale si determina considerando la media annua del fatturato degli ultimi 6 mesi (anziché degli ultimi 2 trimestri), e così via.

In sintesi, quindi, a parte la previsione di nuovi scaglioni per la determinazione del FIRR, il sistema di calcolo dell’indennità di risoluzione del rapporto rimane sostanzialmente uguale a prima.

 

Avv. Arianna Ruggieri