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  • 17 dic
  • 2021

La giurisdizione nei confronti del convenuto non domiciliato nell’UE e il rinvio dell’art. 3, co. 2, L. 218/1995 alla Convenzione di Bruxelles del 1968

1. Introduzione

Una serie di recenti pronunce delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass., S.U., ord. del 25/06/2021, n. 18299; del 10/11/2021, nn. 3302 e 3303; del 24/11/2021, n. 36371) riaccendono i riflettori sul problema del rinvio dell’art. 3, co. 2, L. 218/1995 alla Convenzione di Bruxelles del 1968, un aspetto importante per la determinazione della giurisdizione italiana nei confronti dei convenuti non domiciliati nell’UE.

 

2. Il rinvio dell’art. 3, co. 2, L. 218/1995

L’art. 3, co. 2, L. 218/1995 così dispone: “La giurisdizione sussiste inoltre in base ai criteri stabiliti dalle sezioni 2, 3 e 4 del titolo II della [Convenzione di Bruxelles], e successive modificazioni in vigore per l’Italia, anche allorché il convenuto non sia domiciliato nel territorio di uno Stato contraente, quando si tratti di una delle materie comprese nel campo di applicazione della Convenzione.  […]”.

La disposizione estende il campo di applicazione soggettivo (di determinate regole giurisdizionali) della Convenzione di Bruxelles ai convenuti non domiciliati nell’UE. Infatti, di regola, la Convenzione di Bruxelles si applica soltanto nel caso di convenuti domiciliati nell’UE.

La ratio dell’estensione operata dall’art. 3, co. 2, L. 218/1995 è quella di semplificazione e di evitare discriminazioni: la giurisdizione nei confronti del convenuto domiciliato al di fuori dell’UE si determina in base alle stesse regole che si applicano nel caso del convenuto domiciliato nell’UE.

Successivamente all’adozione della L. 218/1995, la Convenzione di Bruxelles è stata sostituita dal Regolamento Bruxelles I, e, a sua volta, quest’ultimo è stato sostituito ed abrogato dal Regolamento Bruxelles Ibis (come la Convenzione, anche i due Regolamenti, di regola, si applicano soltanto nel caso di convenuti domiciliati nell’UE).

Sorge quindi il problema di determinare se il rinvio dell’art. 3, co. 2, L. 218/1995 debba essere “mantenuto” alla Convenzione di Bruxelles, oppure “spostato” – o meglio, riferito – al Regolamento Bruxelles Ibis. La risposta alla domanda ha una rilevanza pratica per le seguenti ragioni.

 

3. Il problema

Il Regolamento Bruxelles Ibis contiene regole giurisdizionali simili a quelle della Convenzione di Bruxelles, ma in alcuni punti queste divergono sensibilmente. Ad esempio, in materia contrattuale, l’art. 5, n. 1, Convenzione di Bruxelles stabilisce che ha giurisdizione il “giudice del luogo in cui l’obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita”. Il Regolamento Bruxelles Ibis prevede la stessa regola (cfr. art. 7, n. 1, lett. a)), ma anche una regola speciale in materia di compravendita. Infatti, il Regolamento Bruxelles Ibis prevede che, in tale materia, il luogo di esecuzione dell’obbligazione è, in ogni caso, “il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto” (art. 7, n. 1, lett. b), primo allinea).

Immaginiamo che:

- l’impresa italiana (venditrice) abbia concluso con l’impresa (acquirente) degli Stati Uniti, un contratto di compravendita;

- in base al contratto, i beni siano stati consegnati negli Stati Uniti;

- il contratto sia disciplinato dalla legge italiana;

- l’acquirente non abbia pagato il prezzo; e che,

- l’impresa italiana agisca davanti al giudice italiano per ottenere il pagamento.

Il giudice, per determinare se ha giurisdizione, applica l’art. 3, co. 2, L. 218/1995. Nel caso in cui si ritenesse che il rinvio dell’art. 3, co. 2, L. 218/1995 debba essere mantenuto alla Convenzione di Bruxelles, sussisterebbe la giurisdizione italiana (siccome, ai sensi dell’art. 1182, co. 3, c.c., l’obbligazione di pagamento deve essere eseguita in Italia). Al contrario, nel caso in cui ritenesse che il rinvio debba essere riferito al Regolamento Bruxelles Ibis, non sussisterebbe la giurisdizione italiana (siccome, ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. b), primo allinea, dello stesso Regolamento, ha giurisdizione il giudice del luogo in cui i beni sono o devono essere consegnati, nell’esempio, gli Stati Uniti).

 

4. La soluzione

La dottrina è concorde nel ritenere che il rinvio dell’art. 3, co. 2, L. 218/1995 debba essere riferito al Regolamento Bruxelles Ibis. Al contrario, la giurisprudenza è oscillante: in alcuni casi ha ritenuto che il rinvio dovesse essere mantenuto alla Convenzione di Bruxelles del 1968 ed in altri che dovesse essere riferito al Regolamento Bruxelles Ibis. In particolare, in un caso, nel 2009, la Corte di Cassazione ha adottato la prima soluzione interpretativa, e, in un caso successivo, nel 2013, la seconda (cfr., rispettivamente, Cass., S.U., ord. del 21/10/2009, n 22239; del 20/02/2013, n. 4211).

In un caso recentemente sottoposto alla Corte di Cassazione, la corte ha adottato la seconda soluzione interpretativa (Cass., S.U. ord. del 25/06/2021, n. 18299). In quel caso, un’impresa italiana (acquirente) lamentava, davanti al giudice italiano, l’inadempimento di un contratto di compravendita concluso con un’impresa di Hong Kong (venditrice). La merce compravenduta doveva essere consegnata in Italia (cfr. Cass., S.U., ord. del 25/06/2021, n. 18299, punto 6.3.). Ritenendo che il rinvio dell’art. 3, co. 2, L. 218/1995 debba essere riferito al Regolamento Bruxelles Ibis, la corte ha dichiarato la sussistenza della giurisdizione del giudice italiano, in quanto giudice del luogo dove i beni erano stati o avrebbero dovuto essere consegnati ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. b), primo allinea, dello stesso Regolamento. La soluzione interpretativa è stata confermata dalla stessa Cassazione in tre successive ordinanze in materia di trasporto aereo di passeggeri (Cass., S.U., ord. del 10/11/2021, nn. 3302 e 3303; del 24/11/2021, n. 36371)

 

5. Prospettive future

Alla luce delle quattro recenti ordinanze menzionate sopra, l’attuale orientamento della Corte di Cassazione è quello secondo il quale il rinvio dell’art. 3, co. 2, L. 218/1995 deve essere riferito al Regolamento Bruxelles Ibis. Tuttavia, al momento in cui si scrive, sono note pronunce di merito, successive alle ordinanze della Cassazione, in cui il rinvio è stato mantenuto alla Convenzione di Bruxelles (cfr. Trib. Rimini, sentt. del 15/12/2021, n. 1118 e del 14/12/2021, n. 1116; App. Venezia, sent. del 06/10/2021, n. 2513; Trib. Rimini, sentt. del 20/09/2021, n. 1336 e del 08/09/2021, n. 790).

L’incertezza in merito al rinvio dell’art. 3, co. L. 218/1995 potrebbe essere risolta definitivamente da un intervento legislativo che “aggiorni” il rinvio in questione al Regolamento Bruxelles Ibis. Un simile intervento non sembra però essere nei programmi del legislatore italiano. Piuttosto, l’incertezza potrebbe essere superata da un intervento del legislatore unionale. Infatti, alla luce dell’art. 79, secondo periodo, Regolamento Bruxelles Ibis, non è escluso che in futuro le regole del Regolamento siano estese anche al caso dei convenuti domiciliati al di fuori dell’UE, superando così l’art. 3, co. 2, L. 218/1995.

Nel frattempo, quando si intenda convenire in giudizio in Italia la parte domiciliata al di fuori dell’UE, occorrerà tener conto delle incertezze in merito al rinvio dell’art. 3, co. 2, L. 218/1995, e dell’ultima soluzione interpretativa della Corte di Cassazione che riferisce tale rinvio al Regolamento Bruxelles Ibis. In materia contrattuale, l’incertezza può essere mitigata inserendo nel contratto concluso con una parte domiciliata al di fuori dell’UE, una clausola di scelta del foro (o, se del caso, una clausola arbitrale). In proposito, segnaliamo che il nostro studio, esperto in contrattualistica internazionale, è disponibile a fornire la propria assistenza legale.

 

Avv. Ennio Piovesani