La gestione dei contratti con controparti russe e ucraine
Avv. Silvia Bortolotti
Redattore
Il contesto di guerra tra Russia e Ucraina ha avuto e sta avendo un grave impatto per le aziende italiane, sia per le conseguenze dirette (in particolare, contratti in corso con controparti di tali Paesi) che indirette (es. aumento del costo del gas).
Sotto il profilo delle importazioni, rileva la carenza di materie prime (v. ad esempio le aziende del settore dell’industria ceramica che importavano l’argilla migliore dall’Ucraina) e l’aumento del costo dell’energia, che aveva già fortemente colpito l’industria italiana in seguito alla pandemia e che ora sta raggiungendo livelli ai limiti della sostenibilità.
In merito poi ai contratti in esportazione, oltre all’impossibilità di eseguire contratti con controparti ucraine, rilevano ovviamente le sanzioni imposte dall’Unione Europea, dal Regno Unito e dagli Stati Uniti, applicabili ai contratti con controparti russe e bielorusse.
Risulta quindi essenziale procedere ad un’attenta verifica di tutti i rapporti contrattuali in corso di esecuzione con controparti di tali Paesi, per accertare se ed a che condizioni i contratti già conclusi possano ancora essere eseguiti, alla luce di tutte le disposizioni applicabili.
Occorre quindi esaminare i testi contrattuali e le norme interne e/o internazionali applicabili, per gestire correttamente i rapporti in essere ed evitare di incorrere in responsabilità, vuoi per violazioni di sanzioni, vuoi per inadempimento del contratto.
Particolare attenzione dovrà quindi essere prestata alle clausole sulla forza maggiore o sulla hardship o eccessiva onerosità sopravvenuta, nonché alle eventuali convenzioni internazionali applicabili (ad esempio, l’art. 79 della Convenzione CISG sulla vendita internazionale di beni mobili), ovvero alle disposizioni previste da norme interne italiane, o del Paese della controparte.
L’impatto delle sanzioni dovrà poi essere attentamente valutato, tenendo conto dello specifico settore (v. ad esempio, le sanzioni applicabili alla fornitura di prodotti di lusso; v. l’aspetto del dual use applicabile ad esempio ai contratti di vendita di impianti e macchinari), dei soggetti destinatari della relativa fornitura (soggetti inclusi nelle “liste”) ecc.
Il nostro studio offre un supporto specifico alle aziende sotto i vari profili sopra menzionati: ad es. nel far valere clausole di forza maggiore e hardship, nel valutare i rischi relativi all’esecuzione di prestazioni contrattuali in corso (e delle relative controprestazioni), nella gestione e negoziazione di soluzioni transattive con le controparti, nella stipulazione di nuovi contratti in tale difficile contesto.
Avv. Silvia Bortolotti