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  • 22 lug
  • 2021

La disciplina degli accordi di scelta del foro nell’“era post Brexit”

1. Introduzione

Il Regolamento (UE) n. 1215/2012 (in seguito “Regolamento Bruxelles Ibis) disciplina la competenza giurisdizionale in materia civile e commerciale all’interno dell’Unione europea (in seguito “UE”). In particolare, l’articolo 25 del Regolamento Bruxelles Ibis disciplina gli accordi di scelta del foro in favore dei giudici degli Stati membri dell’UE. L’articolo si applica agli accordi di scelta del foro esclusivi (che cioè prorogano la giurisdizione in favore dei giudici dello Stato membro designato, derogando dalla giurisdizione dei giudici di qualsiasi altro Stato) e non esclusivi (che cioè prorogano la giurisdizione in favore dei giudici di uno o più Stati membri, senza derogare dalla giurisdizione dei giudici di altri Stati). Si ritiene generalmente che l’articolo in questione si applichi anche agli accordi di scelta del foro asimmetrici (che cioè consentono ad una delle parti di rivolgersi a più giudici rispetto alla propria controparte). Il Regolamento Bruxelles Ibis disciplina anche il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni rese dai giudici degli Stati membri – inclusi quelli designati da accordi di scelta del foro ai quali si applichi l’articolo 25 dello stesso Regolamento – all’interno dell’UE.

Con la conclusione dell’Accordo sul recesso del Regno Unito dall’UE (in seguito “Accordo sul recesso”), il diritto UE – incluso il Regolamento Bruxelles Ibis –, non trova più applicazione nel Regno Unito, salvo le eccezioni previste nello stesso Accordo. Tra le eccezioni previste dall’Accordo sul recesso figura quella che riguarda il Regolamento Bruxelles Ibis: nel Regno Unito (nonché negli Stati membri in situazioni che coinvolgano detto Paese) il Regolamento continua ad applicarsi ai procedimenti instaurati ed alle decisioni rese prima del 31 dicembre 2020. Dall’altro lato, l’Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’UE ed il Regno Unito, non introduce norme sulla cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale.

Non trovando più applicazione norme di diritto UE – salvo la limitata eccezione prevista nell’Accordo sul recesso –, la disciplina applicabile da parte dei giudici del Regno Unito ed italiani agli accordi di scelta del foro in favore dei giudici del primo Paese – nonché la disciplina del riconoscimento e dell’esecuzione delle decisioni rese da tali giudici nell’altro Paese – è attualmente contenuta in trattati internazionali e nel diritto nazionale (v. in generale, sulla disciplina degli accordi di scelta del foro, su tutti, Salvadori, Gli accordi di scelta del foro nello Spazio giudiziario europeo, 2018).

2. Trattati internazionali

a) Convenzioni dell’Aja

aa) Convenzione dell’Aja del 2005

La Convenzione dell’Aja del 2005 sugli accordi di scelta del foro è stata firmata ed approvata dall’UE – rendendo vincolante la Convenzione per i suoi Stati membri, inclusa l’Italia) e ratificata da Stati terzi. Il Regno Unito ha di recente acceduto (in via “individuale” – alla Convenzione dell’Aja del 2005. Dunque, la Convenzione dell’Aja del 2005 trova applicazione nei rapporti tra il Regno Unito e l’Italia.

In particolare, la Convenzione dell’Aja del 2005 disciplina in materia civile e commerciale gli accordi di scelta del foro esclusivi in favore dei giudici degli Stati contraenti, nonché il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni rese dai giudici degli Stati contraenti designati da tali accordi. Infatti, l’ambito di applicazione della Convenzione dell’Aja del 2005 si estende soltanto agli accordi di scelta del foro esclusivi (cfr. però l’articolo 22 della Convenzione).

È importante segnalare come l’articolo 6 della Convenzione dell’Aja del 2005 introduca un meccanismo per “gestire” la violazione degli accordi di scelta del foro che ricadono nel suo ambito d’applicazione (e cioè degli accordi di scelta del foro esclusivi): se la parte ricorre ad un giudice diverso da quello designato dall’accordo – salvo limitate eccezioni – questi è tenuto a sospendere il procedimento o a dichiarare la domanda inammissibile.

bb) Convenzione dell’Aja del 2019

Di recente (il 16 luglio 2021), la Commissione UE ha adottato una Proposta di decisione del Consiglio UE per l’accessione dell’UE alla Convenzione dell’Aja del 2019 sul riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze straniere in materia civile e commerciale (in seguito, “Convenzione dell’Aja del 2019”). Anche il Governo del Regno Unito sta considerando l’opportunità di aderire alla Convenzione dell’Aja del 2019.

Ai sensi della Convenzione dell’Aja del 2019, la sentenza resa da un giudice di uno Stato contraente (cd. Stato d’origine) può essere riconosciuta ed eseguita in un diverso Stato contraente (cd. Stato richiesto), a condizione che tale giudice avesse giurisdizione sulla scorta dei cd. “filtri giurisdizionali” previsti nella stessa Convenzione. In particolare, ai sensi della Convenzione dell’Aja del 2019 hanno giurisdizione, tra gli altri, i giudici designati da accordi di scelta del foro non esclusivi ed anche asimmetrici (cfr. articolo 5 par. 1 lett. m) della Convenzione dell’Aja del 2019; Garcimartín/Saumier, Explanatory Report on the Convention of 2 July 2019 on the Recongition and Enforcement of Foreign Judgments in Civil or Commercial Matters, 2020, par 217).

Tuttavia, diversamente dalla Convenzione dell’Aja del 2005, quella del 2019 non contiene un meccanismo per “gestire” la violazione degli accordi di scelta del foro: nella specie, la Convenzione dell’Aja del 2019 non contiene norme sulla litispendenza (v. Pocar, Riv dir int priv e proc 2021, 5, 10–11) che impongano al giudice non designato dall’accordo di scelta non esclusivo o asimmetrico (o semplicemente designato, ma secondo adìto) di sospendere il procedimento o a dichiarare la domanda inammissibile, né tantomeno norme che impongano allo stesso giudice di rifiutare il riconoscimento e l’esecuzione di una sentenza resa in violazione di un siffatto accordo (cfr. l’uso del verbo “può” all’art. 7 par. 1 della Convenzione dell’Aja del 2019).

In ogni caso, a parere di chi scrive, sarebbe auspicabile che la Convenzione dell’Aja del 2019 entrasse in vigore nei rapporti tra il Regno Unito e l’UE, al fine di garantire l’applicazione di una disciplina uniforme concernente (quantomeno) il riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze rese da giudici (degli Stati contraenti) sulla scorta di accordi di scelta del foro non esclusivi ed asimmetrici.

b) Convenzione di Lugano del 2007

La Convenzione di Lugano del 2007 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale è stata conclusa tra la Danimarca, dalla Comunità europea – in nome dei suoi Stati membri, inclusa l’Italia –, dall’Islanda, dalla Norvegia e dalla Svizzera. Le disposizioni della Convenzione di Lugano del 2007 riprendono sostanzialmente quelle del Regolamento (CE) n. 44/2001 (in seguito “Bruxelles I”) che è stato sostituito ed abrogato dal Regolamento Bruxelles Ibis.

L’8 aprile 2020, il Regno Unito ha chiesto di accedere alla Convenzione di Lugano del 2007. L’accessione di un nuovo Stato alla Convenzione di Lugano del 2007 richiede l’unanimità degli Stati contraenti. In data 28 giugno 2021, sulla scia della raccomandazione della Commissione (del 4 aprile 2021), l’UE ha notificato (al depositario della Convenzione di Lugano del 2007, segnatamente il Consiglio federale svizzero) la propria opposizione alla richiesta di accessione del Regno Unito.

In conclusione, attualmente, la Convenzione di Lugano del 2007 non trova applicazione nei rapporti tra il Regno Unito e gli Stati contraenti della Convenzione (inclusa l’Italia).

c) Convenzione di Bruxelles del 1968

La Convenzione di Bruxelles del 1968 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale è stata ratificata, tra gli altri, dall’Italia. Nel 1978, il Regno Unito ha acceduto alla Convenzione di Bruxelles del 1968. La Convenzione di Bruxelles del 1968 disciplina le stesse materie oggi disciplinate dal Regolamento Bruxelles Ibis. Infatti, la Convenzione di Bruxelles del 1968 è stata sostituita dal Regolamento Bruxelles I il quale, a sua volta, come detto sopra (v. 2 b), è stato sostituito ed abrogato dal Regolamento Bruxelles Ibis.

La Convenzione di Bruxelles del 1968 non è stata (formalmente) abrogata dai successivi Regolamenti Bruxelles I e Ibis. Tuttavia, la dottrina (che pare essere maggioritaria) esclude che – a seguito della Brexit, venuta meno l’efficacia dei predetti Regolamenti nel Regno Unito – la Convenzione di Bruxelles del 1968 “riviva” nei rapporti tra il Regno Unito e gli Stati contraenti (inclusa l’Italia).

Inoltre, il Regno Unito ha adottato le Civil Jurisdiction and Judgments (Amendment) (EU Exist) Regulations 2019, dove si dichiara, tra l’altro, che la Convenzione di Bruxelles del 1968 non ha efficacia nel detto Paese. In data 29 gennaio 2021, il Governo del Regno Unito ha confermato tale dichiarazione, notificando al Consiglio Europeo di non considerarsi più vincolato dalla Convenzione di Bruxelles del 1968.

In conclusione, si esclude che la Convenzione di Bruxelles del 1968 “riviva” nei rapporti tra il Regno Unito e gli Stati contraenti (inclusa l’Italia).

d) Convenzione bilaterale del 1964 tra Regno Unito ed Italia

Parte della dottrina non esclude che – a seguito della Brexit – le convenzioni bilaterali concernenti il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale concluse tra il Regno Unito ed alcuni Stati membri possano “rivivere”. Tra le convenzioni bilaterali in questione figura la Convenzione bilaterale del 1964 tra il Regno Unito e l’Italia. In principio, la Convenzione bilaterale del 1964 potrebbe trovare applicazione nei casi – non disciplinati dalla Convenzione dell’Aja del 2005 – di riconoscimento ed esecuzione di sentenze rese da giudici designati da accordi di scelta del foro non esclusivi o asimmetrici. In particolare, la Convenzione bilaterale del 1964 consente – ma non obbliga – il giudice dello Stato contraente di rifiutare il riconoscimento e l’esecuzione della decisione resa dal giudice dell’altro Stato contraente in violazione di un accordo di scelta del foro.

3. Diritto nazionale

Nella misura in cui non trovi applicazione la Convenzione dell’Aja del 2005 (né la Convenzione bilaterale del 1964), agli accordi di scelta del foro (ed al riconoscimento ed alla esecuzione delle sentenze rese dai giudici designati da tali accordi) trova applicazione il diritto nazionale. Limitando l’esame al diritto italiano, gli accordi di scelta del foro esclusivi, non esclusivi ed asimmetrici – o meglio, la proroga in favore e la deroga espressa dalla giurisdizione italiana – sono disciplinati dall’articolo 4 della Legge 218/1995. Dall’altro lato, le sentenze rese dai giudici stranieri sono suscettibili di essere riconosciuti ed eseguiti in Italia solo se siano soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 64 della Legge 218/1995. In particolare, ai sensi dell’articolo 64 lettera a) della Legge 218/1995, le sentenze straniere possono essere riconosciute ed eseguite in Italia solo se i giudici stranieri che l’abbiano rese sarebbe stati competenti in conformità con i principi italiani sulla allocazione della giurisdizione. Pertanto, ai sensi dell’articolo 64 lettera a) della Legge 218/1995, il giudice italiano deve rifiutare il riconoscimento e l’esecuzione di una sentenza straniera resa in violazione di un accordo di scelta del foro.

4. Osservazioni finali

1. L’esame svolto sopra dimostra come l’intervento della c.d. Brexit abbia “complicato” la ricostruzione della disciplina applicabile da parte dei giudici del Regno Unito ed italiani agli accordi di scelta del foro in favore dei giudici dei due Paesi, nonché al riconoscimento ed all’esecuzione delle decisioni rese da tali giudici nell’altro Paese.

2. A fronte dello stesso esame, si potrebbe concludere che, nel caso in cui un contratto presenti significativi con il Regno Unito e si intenda adottare una clausola di scelta del foro in favore dei giudici di tale Paese o di quelli italiani, sia consigliabile formulare la clausola in modo tale che sia esclusiva, così da poter beneficiare del regime (uniforme) stabilito dalla Convenzione dell’Aja del 2005. In verità, un simile suggerimento potrebbe esser dato soltanto dopo aver considerato attentamente le circostanze del caso concreto; infatti non si può escludere che possa essere invece consigliabile formulare la clausola di scelta del foro in favore dei giudici del Regno Unito o italiani in modo tale che sia non esclusiva (o addirittura asimmetrica).

3. In effetti, considerate le complicazioni derivanti dalla Brexit, è importante sottolineare come occorra valutare attentamente, caso per caso, quale tipo di clausola di scelta del foro adottare, quando si tratti di designare il giudice del Regno Unito o italiano, oppure, più in generale, quando il contratto presenti un collegamento significativo con il primo Paese.

 

Avv. Ennio Piovesani