La decisione Nike della Commissione UE sul diritto della concorrenza
Avv. Silvia Bortolotti
Redattore
La decisione della Commissione Europea del 25 marzo 2019 che ha sanzionato Nike per 12,5 milioni di euro per violazione dell'articolo 101 TFUE e dell'articolo 53 dell'Accordo SEE, è stata finalmente pubblicata il 21 giugno 2019.
Sebbene i contratti in questione fossero contratti di licenza di fabbricazione e vendita di prodotti recanti il marchio di società del calcio (merchandising), la decisione riguarda in realtà le restrizioni alle vendite e alla distribuzione di tali prodotti all'interno dell'UE e del mercato SEE.
In sostanza, Nike Inc., attraverso alcune controllate del suo gruppo, ha ottenuto la licenza IP per la produzione e la distribuzione di vari tipi di prodotti dalle principali società e federazioni calcistiche europee (FC Barcelona, Manchester United, Juventus, Inter Milan, AS Roma e la Federazione francese di calcio). Tali diritti sono stati inoltre concessi da Nike a terzi mediante accordi di licenza diretta o master, che prevedevano diritti non esclusivi per la produzione e la distribuzione di tali prodotti in alcuni territori dell'UE e del SEE.
Nella sua decisione la Commissione ha riscontrato una serie di "pratiche" che limitano le vendite transfrontaliere attive e passive dei prodotti oggetto di licenza. In particolare,
a) misure dirette (clausole contrattuali) che limitano le vendite dei licenziatari al di fuori del territorio, quali (i) il divieto di vendite passive (anche online) e attive al di fuori del territorio; (ii) l'obbligo di inoltrare a Nike ordini per vendite fuori territorio o richieste di informazioni; (iii) clausole di recupero di royalties e ricavi derivanti da vendite fuori territorio; e (iv) clausole che impongono doppie royalties per vendite al di fuori del territorio;
b) misure indirette che limitano le vendite fuori territorio da parte dei licenziatari, come la minaccia di porre fine agli accordi per i licenziatari che vendono fuori dai territori loro assegnati;
c) pratiche restrittive attuate nei confronti dei master licensees per costringerli a non vendere al di fuori del loro territorio e ad applicare restrizioni nei confronti dei loro sublicenziatari per conto della Nike; e
d) obbligo di estendere le restrizioni relative alle vendite fuori territorio attraverso pratiche che includono, a volte, il divieto di vendita da parte dei licenziatari a terzi che vendono al di fuori del territorio le merci concesse in licenza.
Sulla base di quanto precede, la Commissione ha deciso che tale pratica restrittiva dovesse essere considerata come una restrizione della concorrenza "per oggetto", citando la recente sentenza "Carte Bancaire" (CB c. Commissione, C-67/13) e ha pertanto concluso che il grado di pregiudizio alla concorrenza fosse tale da non rendere necessario esaminarne gli effetti.
In particolare, la Commissione ha dichiarato che: "Nike ha limitato la capacità dei suoi licenziatari e dei suoi master licensees di vendere merci su licenza a livello transfrontaliero, ripristinando così la compartimentazione tra i mercati nazionali" e "tali pratiche hanno anche portato ad una riduzione della scelta a disposizione dei consumatori e, potenzialmente, ad un aumento dei prezzi di alcuni prodotti come diretta conseguenza del minore livello di concorrenza".
La Commissione ha inoltre escluso eventuali esenzioni ai sensi dell'articolo 101, paragrafo 3, del TFUE, affermando che le restrizioni alle vendite attive e passive al di fuori del territorio sono “hardcore restrictions” sia ai sensi del regolamento n. 330/2010 (VABER) che, anche se probabilmente non applicabile nel caso in questione, del Regolamento di esenzione per categoria sul trasferimento di tecnologia (Regolamento n. 316/2014).
Alla Nike è stata quindi inflitta una sanzione di 12,5 milioni di euro per violazione dell'articolo 101 TFUE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE.
Avv. Silvia Bortolotti