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  • 10 feb
  • 2026

La Cassazione si pronuncia sull’abuso di dipendenza economica nel contratto di franchising

Con sentenza n. 15023 del 4 giugno 2025, la Corte di Cassazione si è pronunciata sull’applicazione dell’art. 9 L. 192/1998, sull’abuso di dipendenza economica, ad un contratto di franchising.

Il caso riguardava un contratto di franchising relativo all’apertura e gestione di un bar, che conteneva una clausola (art. 2), in base alla quale il franchisee poteva dare disdetta per evitare il rinnovo automatico del contratto alla sua scadenza, solo al ricorrere di due condizioni:

a) l’acquisto integrale del quantitativo minimo di caffè pattuito, da parte del franchisee; e

b) la risoluzione del contratto di locazione dell’immobile commerciale in cui veniva esercitata l’attività di impresa del franchisee.

Nel procedimento in esame, in primo grado, il Tribunale di Treviso con sentenza n. 711/2021, dichiarava nullo l’art. 2 del contratto (contenente la clausola sopra menzionata), ritenendo che la stessa integrasse gli estremi dell’abuso di dipendenza economica.

In particolare, il Tribunale riteneva che l’obbligo di acquisto di un quantitativo minimo di caffè, posto a carico del franchisee, fosse già tutelato dalla previsione di una penale di € 50.000,00 prevista al ricorrere di tale inadempimento del franchisee, oltre che dalla possibilità per il franchisor di risolvere in tronco il contratto. In tali circostanze, il porre l’obbligo di acquisto come condizione per evitare il rinnovo automatico del contratto costituiva un vincolo eccessivo per il franchisee e configurava, di conseguenza, un “abuso di posizione dominante” del franchisor, in quanto non corrispondeva ad un interesse meritevole di tutela e attuava un ingiustificato squilibrio tra le parti.

La Corte d’Appello di Venezia, con sentenza n. 1730/2021, confermava la decisione di primo grado, dichiarando anzitutto l’applicabilità dell’art. 9 L. 192/1998 al contratto in esame, qualificandolo come: “(..) un rapporto commerciale di natura verticale che vede la predominanza di una importante società [il franchisor] in rapporto con altra società in accomandita a base personale e posta in situazione di oggettiva dipendenza” (e ravvisando così gli estremi della “dipendenza economica”). Quanto all’abuso, la Corte d’Appello riprendeva la decisione del Tribunale sul punto, ribadendo come l’obbligo di acquisto del quantitativo minimo di caffè fosse già tutelato dalla clausola penale e di risoluzione del contratto; ed aggiungendo che la seconda condizione (la risoluzione del contratto di locazione dell’immobile in cui il franchisee esercitava l’impresa) avrebbe fatto “perdere” anche il contratto sottostante a quello di franchising, venendo quindi egli “a trovarsi, nel mercato specifico di riferimento (Fiera di Primero) in assenza di alternative economiche sul mercato (..)”.

La Corte di Cassazione nella sentenza che qui si commenta, cassa la sentenza della Corte d’Appello di Venezia, ritenendo che tale Corte abbia omesso di verificare la sussistenza del primo requisito, ossia la “dipendenza economica”.

Com’è noto, infatti, l’art. 9 della legge 192 del 1998 sulla subfornitura (pacificamente applicabile, in linea di principio, dalla giurisprudenza a molti altri contratti, incluso il franchising), disciplina l’abuso di dipendenza economica nei termini seguenti:

“1.   È vietato l'abuso da parte di una o più imprese dello stato di dipendenza economica nel quale si trova, nei suoi o nei loro riguardi, una impresa cliente o fornitrice. Si considera dipendenza economica la situazione in cui un'impresa sia in grado di determinare, nei rapporti commerciali con un'altra impresa, un eccessivo squilibrio di diritti e di obblighi. La dipendenza economica è valutata tenendo conto anche della reale possibilità per la parte che abbia subito l'abuso di reperire sul mercato alternative soddisfacenti.

2. L'abuso può anche consistere nel rifiuto di vendere o nel rifiuto di comprare, nella imposizione di condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose o discriminatorie, nella interruzione arbitraria delle relazioni commerciali in atto.

3. Il patto attraverso il quale si realizzi l'abuso di dipendenza economica è nullo.”

Quindi, per valutare se ricorra tale fattispecie, si deve in primo luogo accertare l’esistenza di una “dipendenza economica” tra due imprese – ossia:

1)    che una di esse si trovi in una situazione tale da determinare un eccessivo squilibrio di diritti e obblighi nei rapporti commerciali con l’altra; valutando anche

2)    che l’altra impresa non abbia concrete possibilità di trovare alternative soddisfacenti sul mercato.

Una volta accertata l’esistenza di una situazione di dipendenza economica, si dovrà poi verificare se l’impresa “forte” abbia commesso un “abuso”.

Nella sentenza qui in commento, la Cassazione anzitutto richiama una recente sentenza (Cass. 1184/2020, emessa con riferimento ad un contratto di fornitura e non di franchising) che ha espresso alcuni principi fondamentali su tale nozione. In particolare, in tale sentenza si dice:

“(...) Proprio in quanto si supera il principio della c.d. autoresponsabilità imprenditoriale, mettendo fuori gioco l’autonomia contrattuale ed il vincolo negoziale raggiunto dalle parti – senza che ricorrano i presupposti dei rimedi della rescissione o dei vizi del consenso ex artt. 1425 c.c. e ss. – la valutazione delle condotte deve essere svolta secondo criteri approfonditi, completi e coerenti.

Atteso il principio costituzionale della libertà d’iniziativa economica, e date la liceità e la normalità, di per sé, di una diversa forza negoziale delle parti, si richiede, da parte del giudicante, una adeguata ponderazione di tutti gli elementi di fatto e di diritto, al fine della puntuale ricostruzione della causa concreta degli accordi e prima di giungere alla vanificazione di un regolamento negoziale fonte di posizioni giuridiche soggettive ed alla rivisitazione ex post delle opzioni contrattuali in funzione di apprezzamenti esterni: non avendo l’arbitro, così come il giudice, il potere di sovrapporre la propria soggettiva valutazione al regolamento posto in essere dalle parti. Onde l’esigenza di accertare, in concreto, l’esistenza di una condotta arbitraria ed ingiustificata.

In definitiva, nell’applicazione della norma, è necessario:

1) in primo luogo, con riguardo alla sussistenza della situazione di dipendenza economica, indagare non se sussista una situazione di mero squilibrio o “asimmetria” di diritti e di obblighi, ma se lo squilibrio sia “eccessivo” (L. n. 192 del 1998, art. 9, comma 1) e se l’altro contraente fosse realmente privo di alternative economiche sul mercato (rilevando, ad esempio, la dimensione della società dipendente, che non permetta agevolmente di differenziare la propria attività, o l’avere adeguato l’organizzazione e gli investimenti in vista di quel rapporto);

2) in secondo luogo, indagare la condotta arbitraria contraria a buona fede, ovvero l’intenzionalità di una vessazione perpetrata sull’altra impresa, in vista del perseguimento di fini esulanti dalla lecita iniziativa commerciale retta da un apprezzabile interesse economico dell’impresa dominante (quale potrebbe essere, ad esempio, la legittima esigenza di modificare le proprie strategie di espansione, di adattare il tipo o la quantità del prodotto, ma anche di spuntare legittimamente migliori condizioni), in quanto volta, al contrario, essenzialmente a cagionare il pregiudizio altrui. Come sopra rilevato, invero, che non ogni situazione di dipendenza economica può dirsi vietata, ma unicamente quella che sia abusivamente sfruttata dalla parte dominante, al fine di trarne vantaggi ulteriori rispetto a quelli derivanti dal legittimo esercizio della propria autonomia negoziale.

L’onere della prova di tali presupposti resta a carico dell’attore che invochi le tutele L. n. 192 del 1998, ex art. 9.”

Con riguardo al caso di specie, quindi, la Suprema Corte nella sentenza che qui si commenta, rileva come la Corte d’Appello non abbia verificato la sussistenza del primo requisito, secondo quanto stabilito nella sentenza di Cassazione 1184/2020 sopra citata, ma si sia limitata a ripetere le affermazioni del Tribunale sopra riportate; né avrebbe potuto desumere l’esistenza di una dipendenza economica unicamente dal testo del contratto.

La Cassazione conclude quindi dicendo:

“la sentenza impugnata va, pertanto, cassata con la prescrizione al giudice di rinvio di spiegare, naturalmente sulla base delle emergenze di causa, perché in iure, in sede di stipulazione del contratto, ricorreva la posizione dominante della odierna ricorrente tale da determinare in relazione all'oggettivo tenore del contenuto del contratto un eccessivo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti, essendosi venuta la contraente qui resistente a trovare priva di reali alternative economiche sul mercato e, quindi, in posizione tale da subire il detto squilibrio”.

In buona sostanza, la parte debole si deve trovare - prima della stipulazione del contratto - in una posizione di “dipendenza economica” nei termini sopra indicati, che la pongono in una condizione di dover accettare condizioni contrattuali eccessivamente sbilanciate. Nella sentenza di appello qui cassata, invece, non solo non viene effettuata tale valutazione, ma inoltre la disponibilità per il franchisee di reali alternative economiche sul mercato, viene considerata come una conseguenza del preteso abuso, anziché come presupposto per l’esistenza della dipendenza economica (come richiesto dalla norma).

Questa decisione della Suprema Corte si pone in linea con la consolidata giurisprudenza (prima di questa sentenza, solo di merito), che già da molti anni, esaminando in concreto rapporti contrattuali di franchising, ha sempre negato la sussistenza della dipendenza economica del franchisee rispetto al franchisor, ritenendo che il franchisee - al momento della stipulazione del contratto col franchisor - non fosse privo di reali alternative economiche sul mercato e rimanesse quindi libero di scegliere, se accettare o meno clausole contrattuali sbilanciate in favore del franchisor.

 

Silvia Bortolotti