L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) infligge un’ammenda per un accordo restrittivo verticale, che comporta la fissazione dei prezzi e restrizioni alle vendite online, nell’ambito di una rete di distribuzione selettiva
Avv. Silvia Bortolotti
Redattore
Il 17 marzo 2026 l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha inflitto a Morellato S.p.A. una sanzione di 25.895.043 euro per aver stipulato un accordo anticoncorrenziale, in violazione dell’articolo 101, paragrafo 1, del TFUE.
Le circostanze del caso e i fatti rilevanti sono illustrati dall’AGCM nella sua decisione come segue.
Morellato S.p.A. è un’azienda italiana attiva nella produzione, commercializzazione e vendita di gioielli e orologi di fascia media (non di lusso), attraverso la propria rete di distribuzione selettiva.
Gli accordi di distribuzione selettiva di Morellato, a partire dal 2018, includevano una clausola esplicita che vietava ai distributori autorizzati di vendere tramite marketplace online di terzi (come Amazon, eBay, ecc.), mentre era loro consentito vendere attraverso il proprio sito web. La stessa Morellato era attiva sui marketplace ed aveva persino nominato Amazon come uno dei propri distributori.
A seguito di un esame più approfondito nell’ambito dell’indagine preliminare, l’Autorità garante della concorrenza ha inoltre accertato che Morellato imponeva prezzi di rivendita (RPM) fissando gli sconti massimi che i distributori potevano offrire sui canali di vendita online, attraverso indicazioni specifiche sulle percentuali di sconto applicabili.
Morellato monitorava costantemente il rispetto delle proprie linee guida da parte dei distributori selettivi, verificando in particolare i prezzi applicati dai distributori e le eventuali vendite effettuate tramite i marketplace online. Morellato imponeva sanzioni a coloro che non seguivano le sue istruzioni, mediante ripetuti avvertimenti, richieste di revoca degli sconti o di cessazione delle vendite, blocco automatico degli ordini, sospensione degli account Amazon, nonché minacce di risoluzione dei contratti di distribuzione.
L’AGCM ha accertato che la pratica di RPM – consistente in (i) la definizione di una politica relativa a Internet; (ii) un sistema di monitoraggio (basato su un software dedicato); (iii) un meccanismo disciplinare – costituisse una restrizione grave della concorrenza ai sensi del Regolamento di esenzione per categoria verticale (VBER) e dell’articolo 101, paragrafo 1, del TFUE. In tale contesto, l’Autorità garante della concorrenza ha deciso che il comportamento di Morellato non potesse beneficiare dell’esenzione prevista dal VBER. Inoltre, tale pratica di RPM doveva essere considerata una restrizione verticale per oggetto, ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 1, del TFUE.
Per quanto riguarda la clausola di divieto di vendita su marketplace, l’AGCM ha affermato che tale clausola costituiva una restrizione della concorrenza ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 1, del TFUE, in quanto era idonea a incidere sulla concorrenza intra-brand tra Morellato e i suoi distributori; inoltre, l’Autorità garante della concorrenza ha applicato i «criteri Metro» e ha sostenuto che la clausola non appariva giustificata, necessaria o proporzionata rispetto agli obiettivi di tutela dei prodotti oggetto di distribuzione selettiva, ed era, per di più, applicata in modo discriminatorio da Morellato.
A tale riguardo, l’AGCM ha ritenuto che il canale dei marketplace fosse utilizzato dal 64% delle gioiellerie che vendevano online e rappresentasse circa il 47% delle vendite online totali dei distributori; inoltre, tale canale era molto importante anche per Morellato, alla luce delle percentuali relative alle vendite di Morellato tramite i marketplace e del fatto che tali vendite fossero in crescita nel tempo.
Pertanto, l’AGCM ha concluso che gli elementi emersi dall’indagine preliminare dimostravano che Morellato aveva impedito in modo discriminatorio ai propri distributori di accedere ai marketplace e ai siti di intermediari terzi: i) inserendo una specifica clausola contrattuale; ii) monitorandone il rispetto; iii) esigendo la cessazione delle vendite sulle piattaforme digitali; iii) bloccando l’evasione degli ordini relativi ai prodotti venduti da Morellato; e iv) bloccando i loro account su Amazon.
Inoltre, l’AGCM ha affermato che il comportamento di Morellato non era conforme alle condizioni di cui all’articolo 101, paragrafo 3, del TFUE, in quanto Morellato non aveva dimostrato che tale comportamento contribuisse a promuovere obiettivi di efficienza o miglioramenti nella distribuzione dei prodotti; al contrario, esso era finalizzato ad escludere la concorrenza intra-brand, limitando la capacità della rete di vendita di definire autonomamente le proprie politiche di prezzo e di sconto. Infine, Morellato non aveva in alcun modo dimostrato che la restrizione fosse necessaria e proporzionata al raggiungimento di tali obiettivi, consentendo al contempo ai consumatori di beneficiare equamente dei potenziali vantaggi.
L’Autorità garante della concorrenza ha pertanto concluso che il comportamento di Morellato costituisse un accordo verticale in violazione dell’articolo 101 del TFUE. Imponendo prezzi di rivendita e limitando le vendite online tramite marketplace in modo discriminatorio e sproporzionato, Morellato ha ridotto la concorrenza tra i distributori autorizzati e ne ha limitato la libertà di determinare le proprie politiche commerciali.
Data la gravità della condotta e la sua durata (dal 20 luglio 2018 al 23 dicembre 2025), l’AGCM ha inflitto a Morellato un’ammenda di 25.895.043 euro.
Avv. Silvia Bortolotti