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  • 6 giu
  • 2023

L’Italia attua la direttiva Omnibus 2019/2161: il D.Lgs n. 26 del 7 marzo 2023

Il 18 marzo 2023 è stato pubblicato in Gazzetta il D.lgs n. 26 del 7 marzo 2023 che dà attuazione alla direttiva UE n. 2019/2161 c.d. direttiva Omnibus volta migliorare e modernizzare le norme a tutela dei consumatori. La direttiva introduce modifiche alle direttive esistenti in materia di (i) indicazione di prezzi (Dir. 98/6/CEE); (ii) pratiche commerciali sleali (Dir. 2005/29/CE) (iii) clausole vessatorie nei contratti stipulati con i consumatori (Dir. 93/13/CEE); (iv) diritti dei consumatori (Dir. UE 2011/81).

Le disposizioni del D.lgs n. 26 del marzo 2023 sono già applicabili dal 2 aprile 2023 salvo che per le disposizioni in materia di indicazioni dei prezzi che saranno applicabili alle campagne promozionali, a partire dal 1 luglio 2023.

 

1. Annunci di riduzioni del prezzo

Con l’avvicinarsi della stagione dei saldi estivi diventa estremamente importante adeguarsi alla nuova normativa, che introduce rilevanti novità, applicabili alla vendita ai consumatori sia on-line che presso i negozi fisici.

Ai sensi del nuovo articolo 17 bis del D. Lgs. n. 206 del 2005, c.d. Codice del Consumo, introdotto dal recente D.lgs n. 26 del 7 marzo 2023:

- qualsiasi annuncio di riduzione del prezzo deve indicare il prezzo precedente applicato dal venditore almeno 30 giorni prima della riduzione.

- nel caso in cui la riduzione di prezzo sia progressiva (ad esempio, 20%, 30%, 40%) e senza interruzioni, il venditore può indicare come "prezzo precedente" il prezzo senza la riduzione di prezzo anteriore alla prima applicazione della riduzione di prezzo.

Tali disposizioni si applicano anche alle vendite durante il periodo dei saldi e alle promozioni speciali come, ad esempio, il black friday.

Laddove un prodotto sia stato immesso sul mercato da meno di 30 giorni, il venditore dovrà indicare il periodo di tempo a cui il prezzo precedente fa riferimento.

La riduzione può essere comunicata in vario modo purché sia chiaramente individuato il prezzo precedente effettivamente applicato almeno 30 giorni prima della riduzione (e non dunque il prezzo di listino e/o il prezzo applicato all’inizio della stagione dal rivenditore).

Ad esempio:

sconto del 50%/ sconto di 50 € rispetto a € 100,00

oppure

sconto del 20%: 80€ al posto di € 100, il nostro prezzo più basso negli ultimi 30 giorni”.

L'inosservanza di tale disposizione può comportare una sanzione amministrativa da 500,00 a 3.000,00 euro.

Tale obbligo non si applica unicamente alle indicazioni di prezzo relative a prodotti agricoli e alimentari deperibili nonché alle indicazioni dei prezzi c.d. “lancio” caratterizzati da successivi annunci di aumento del prezzo.

Si precisa, inoltre che, nel caso di vendite straordinarie e quindi anche in caso di saldi, dovranno essere rispettate anche le norme in materia di individuazione del prezzo dettate dall’art. 1, comma 5 del D.Lgs. n. 114 del 1998 (ad es. l’obbligo di indicare sempre la riduzione in termini percentuali), che rimangono in vigore.  

Per chi vende all’estero è opportuno verificare come è stata recepita la direttiva Omnibus negli altri paesi dell’Unione Europea. Al momento la direttiva Omnibus è stata recepita e/o è in fase di recepimento in tutti gli Stati membri. In tutti gli Stati membri vige dunque l’obbligo di indicazione del prezzo più basso applicato almeno 30 giorni prima. La direttiva Omnibus lascia, però, gli Stati membri, liberi di scegliere se avvalersi della possibilità, in caso di indicazione progressiva di prezzi, di indicare solo il prezzo precedente la prima riduzione nonché della possibilità di prevedere una disciplina diversa nel caso di prodotti deperibili.  

Una verifica della disciplina degli altri Stati membri è poi essenziale in caso di vendite di fine stagione (saldi) effettuate in tali Stati membri. Infatti, a livello comunitario, in materia di vendite di fine stagione non vi è una disciplina uniforme, ma la disciplina risulta diversa e frammentaria; in alcuni Stati membri non vi è alcuna restrizione al periodo in cui possono essere effettuate, in altri vi sono restrizioni sui periodi e/o sulle modalità di comunicazione.  Una verifica preliminare della normativa nel paese di riferimento è dunque essenziale.

 

2. Pratiche commerciali scorrette

Con il Dlgs. n. 26 del 2023 vengono introdotte nuove tipizzazioni di pratiche ingannevoli. In particolare le principali novità riguardano le informazioni relative alle funzioni di ricerca prodotti e alle recensioni presenti sui siti e-commerce.

Ricerca prodotti

Se il sito e-commerce fornisce la possibilità di ricercare prodotti offerti da professionisti diversi, è previsto l’obbligo di fornire al consumatore informazioni non ingannevoli in merito ai principali parametri seguiti per la classificazione dei prodotti presentati nei risultati di ricerca di tali siti. Tali informazioni, oltre a non essere ingannevoli, dovranno essere rese disponibili in una sezione dell’interfaccia online facilmente accessibile dalla pagina dove sono presentati i risultati di ricerca (cfr. nuovo art. 22, comma 4 bis Codice del Consumo). L’obbligo è rivolto ai siti che offrono in vendita prodotti ai consumatori, non si applica, quindi, ai meri fornitori di motori di ricerca online (ad es. Google, Bing, Yahoo). Con riguardo alle funzioni di ricerca prodotti, è considerata pratica particolarmente grave e dunque oggettivamente ingannevole fornire risultati di ricerca, in risposta a una ricerca online del consumatore, senza che sia chiaramente indicato ogni eventuale annuncio pubblicitario a pagamento o pagamento specifico per ottenere una classificazione migliore dei prodotti all’interno di tali risultati (art. 23 del Codice del Consumo).

Recensione dei prodotti sui siti e-commerce

Se i siti offrono recensioni sui prodotti offerti in vendita, gli stessi dovranno prestare particolare attenzione alle informazioni fornite. E infatti previsto l’obbligo di fornire al consumatore informazioni non ingannevoli in merito alla provenienza delle recensioni dei consumatori sui prodotti. In particolare, il professionista deve assicurare che le recensioni pubblicate siano reali, cioè provengano da consumatori che abbiano effettivamente acquistato o utilizzato il prodotto (nuovo art. 22, comma 5 bis Codice del Consumo).  Costituisce pratica oggettivamente ingannevole indicare che le recensioni di un prodotto sono inviate da consumatori che hanno effettivamente utilizzato o acquistato il prodotto senza adottare misure ragionevoli e proporzionate per verificare che le recensioni provengano da tali consumatori. Costituisce altresì pratica oggettivamente ingannevole pubblicare o incaricare un’altra persona giuridica o fisica a inviare, recensioni di consumatori false o falsi apprezzamenti o di fornire false informazioni in merito a recensioni di consumatori o apprezzamenti sui media sociali, al fine di promuovere prodotti (art. 23 Codice del Consumo).

Ulteriori pratiche ingannevoli

Il D.Lgs n. 26 del 2023 introduce ulteriori pratiche ingannevoli che riguardano le informazioni sulle caratteristiche dei prodotti e la natura del soggetto che vende su un sito altrui. In particolare, costituisce pratica ingannevole:

(i) una attività di marketing che presenti un bene identico a un bene commercializzato in un altro stato membro quando, invece, in realtà ha delle caratteristiche o una composizione diversa, salvo che vi sia una giustificazione legittima e oggettiva (nuovo art. 21 b-bis del Codice del Consumo);

(ii) la mancata e/o errata informazione circa la natura di professionista o meno del terzo che offre i prodotti online su piattaforma online altrui.

Sanzioni

Ulteriore novità introdotta dal D.Lgs n. 26 del 20023 è data dall’inasprimento delle sanzioni, in caso di pratiche commerciali sleali. Il nuovo art. 27 del Codice del Consumo, prevede infatti, laddove l’AGCM accerti l’infrazione (e dunque l’accertamento non possa essere evitato mediante altri provvedimenti, ad es. un’assunzione di impegni), l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 5.000,00 a € 10.000.000,00 e, in particolari casi, l’applicazione di una sanzione non inferiore a € 50.000,00. Sanzione che deve essere determinata tenendo conto della gravità e durata della violazione e delle condizioni economiche del professionista e fermo restando il limite massimo del 4% del fatturato annuo del professionista in Italia o negli Stati membri interessati dalla violazione.

 

3. Clausole vessatorie nei contratti con i consumatori

Anche con riguardo al divieto di clausole che determinano un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto concluso con il consumatore, clausole c.d. vessatorie, il D.Lgs. n. 26 del 2023 interviene inasprendo le sanzioni e uniformando i criteri per la determinazione delle stesse. Anche per tali infrazioni, occorre tener conto della gravità e della durata della violazione e delle condizioni economiche del professionista, fermo restando il limite massimo del 4% del fatturato annuo del professionista in Italia o negli Stati membri interessati dalla violazione (cfr. art. 37 bis Codice del Consumo)

 

4. Informazioni da fornire al consumatore prima che concluda il contratto di vendita a distanza (e-commerce)

Le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 26 del 2023 alla disciplina dei contratti a distanza con il consumatore, riguardano: i dati di contatto del venditore che devono essere forniti al consumatore, l’esistenza di eventuali mezzi di comunicazione elettronica aggiuntivi, nonché l’informativa circa l’eventuale applicazione di prezzi personalizzati sulla base di un’attività di profilazione automatizzata.

In particolare, i dati di contatto da fornire obbligatoriamente al consumatore, prima che concluda il contratto di vendita a distanza, saranno solo più indirizzo geografico, telefono e l’e-mail; è stato eliminato l’obbligo di fornire il numero di fax.

Laddove il venditore utilizzi mezzi di comunicazione elettronica che consentano al consumatore di intrattenere con lui una corrispondenza scritta, che rechi data e ora dei messaggi, su supporto durevole, il venditore dovrà fornire anche le informazioni relative a tale mezzo di comunicazione (si pensi ad esempio ad una app quale Messanger, oppure l’indirizzo di posta elettronica certificata).

Infine, si prevede l’obbligo di informare il consumatore se il prezzo è stato personalizzato sulla base di un processo decisionale automatizzato e/o di profilazione del suo comportamento.

 

5. Conclusioni

Alla luce di tali e molteplici novità e dell’inasprimento delle sanzioni, si rende necessario, per i professionisti, verificare che le modalità di indicazione dei prezzi e di promozione dei prodotti ed in particolare le informazioni fornite al consumatore sui siti e-commerce, siano conformi alla nuova disciplina procedendo al più presto ai relativi adattamenti.

 

 

Avv. Mariaelena Giorcelli