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  • 15 mar
  • 2021

Intervento dell'avv. Giovanna Buffa per Web Tv Camera Civile del Piemonte e della Valle d’Aosta del 15 marzo 2021

Oggi, 15 marzo 2021, è partito il progetto della nuova piattaforma informativa della Camera Civile del Piemonte e della Valle d'Aosta, nata al fine di garantire un constante aggiornamento agli Avvocati sia circa le novità della professione, sia circa le novità giuridiche nazionali e giurisprudenziali locali.

Durante la trasmissione di presentazione è intervenuta, tra gli altri, l'avv. Giovanna Buffa, che ha illustrato le ultime novità in materia di sovraindebitamento.

 

Si riporta qui di seguito un sunto dell'intervento:

"1. Nell’ambito della normativa emergenziale Covid, il nostro legislatore all’interno del DL 137/2020, poi convertito con modifiche nella Legge 176/2020 ha inserito alcune importanti novità in tema di sovraindebitamento.

E’ sufficiente leggere la rubrica dell’art. 4 ter del Dl 137/ 2020 convertito nella legge 176/2020: “Semplificazioni in materia di accesso alle procedure di sovraindebitamento per le imprese e per i consumatori di cui alla legge 3/2012 e norme relative alle procedure pendenti” per comprendere come l’intenzione del legislatore sia, da un lato, favorire l’accesso del debitore alla procedura di sovraindebitamento e, dall’altro, quello di renderne più agevole lo svolgimento.

2. Le novità normative si possono sintetizzare nei seguenti sei punti, precisando che l’applicabilità delle norme è immediata anche a procedure già in corso al momento di entrata in vigore della legge di conversione:

a) estensione della nozione di consumatore, quale soggetto che si è indebitato agendo al di fuori di attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale, anche ai soci illimitatamente responsabili di società di persone;

b) sovraindebitamento familiare ovvero espressa possibilità per un nucleo familiare (anche di conviventi di fatto ed unioni civili) di promuovere una procedura unica collegata tra i vari componenti, purchè gli stessi siano conviventi ovvero quando il sovraindebitamento abbia un’origine comune. Trattasi di novità importante perché l’alternativa prevista tra convivenza dei sovraindebitati ed origine comune del sovraindebitamento, consente di superare ad esempio le problematiche conseguenti alla diversa competenza territoriale.

c) previsione della possibilità per il debitore totalmente incapiente di ottenere l’esdebitazione, per una sola volta, in assenza di atti di frode o colpa grave nella determinazione della situazione di sovraindebitamento e sotto condizione di destinare gli eventuali proventi attivi che dovessero pervenirgli, a qualunque titolo, nei successivi quattro anni al pagamento dei propri creditori. Tutto ciò purchè, quanto pervenuto al predetto debitore, sia sufficiente a saldare i suoi creditori, per almeno il 10% del passivo complessivo;

d) Potere sostitutivo del giudice nell’omologare l’accordo del debitore, anche in contrasto con l’amministrazione finanziaria, quando il voto di quest’ultima risulti decisivo ai fini del raggiungimento della maggioranza e la proposta risulti comunque più conveniente per il fisco, rispetto all’alternativa liquidatoria. Trattasi di una previsione di notevole impatto pratico. E’ noto agli operatori del settore come sovente le procedure di sovraindebitamento non riescano ad ottenere l’Omologa a causa dell’opposizione dell’Agenzia delle Entrate, che normalmente è titolare dei crediti più ingenti ed il cui voto è in grado di ribaltare gli esiti della votazione.

e) Meritevolezza lato debitore, che deve emergere dalla Relazione dell’Organismo gestore della crisi, e che risulta specificamente legato alle cause del sovraindebitamento. Le stesse non devono discendere da malafede, colpa grade, frode o per i soggetti imprenditori sotto soglia individuali o collettivi dall’aver commessi atti in frode. Si consente in tale modo di considerare meritevole anche il debitore che non si sia sovraindebitato per una circostanza unica ed imprevedibile ma a seguito della stratificazione di più posizioni debitorie, purchè per motivi onesti.

Tale concetto è stato già recepito in giurisprudenza, Decreto di omologa Trib. Verona 9 febbraio 2021, che ha riconosciuto sussistente la meritevolezza anche di fronte a casi di indebitamento non conseguenti a fatti imprevedibili ed improvvisi ma quando il debitore, ab origine si è indebitato credendo in buona fede che ce l’avrebbe fatta a pagare. Nella specie il debitore separatosi dalla moglie non era più riuscito a far fronte alla restituzione del finanziamento contratto in costanza di matrimonio, e che in allora con minori spese e maggiori entrate pareva astrattamente sostenibile.

f) Meritevolezza lato creditore - Sanzioni per il creditore che ha causato il sovraindebitamento. Tale importantissima previsione, da leggersi in uno con l’art. 124 bis del Tub denominato appunto “Verifica del merito creditizio” penalizza il creditore (Banca o finanziaria) che, colposamente abbia indotto il debitore a continuare ad indebitarsi con l’intento – senza alcuna speranza - di rientrare dal sovraindebitamento già in essere. La sanzione per tale creditore è il non poter presentare opposizione, né reclamo in sede di omologa dell’accordo , anche se dissenziente, salvi ovviamente i casi di mala fede o frode.

3.  Si tratta dunque di novità normative che avranno a, mio avviso, amplia applicazione essendo purtroppo sempre più frequenti i casi di soggetti singoli o nuclei familiari sovraindebitati."

 

La registrazione della trasmissione di presentazione della piattaforma é disponibile sul sito della Camera Civile del Piemonte e della Valle d'Aosta, al seguente link.