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  • 5 giu
  • 2019

Indennità suppletiva di clientela: recentemente confermata la deducibilità per competenza

Il tema della deducibilità fiscale (per cassa o per competenza) degli accantonamenti per cessazione dei rapporti di agenzia è stato oggetto di un lungo ed oscillante dibattito nel corso degli anni. La questione è se l’indennità suppletiva di clientela sia deducibile fiscalmente dai costi “per cassa”, cioè nell’esercizio in cui viene materialmente pagata all’agente, oppure se sia deducibile dai costi “per competenza”, per le quote annue (che andrebbero) accantonate a bilancio anno per anno.

Il nodo della questione risiede(va) nel fatto che l’indennità suppletiva di clientela non rappresenta un costo certo per l’azienda. Ciò in quanto la corresponsione di tale indennità costituisce – a differenza dell’indennità di fine rapporto (c.d. Firr) – un onere soltanto eventuale per il preponente, dovuta solo se il rapporto si scioglie ad iniziativa della casa mandante per fatto non imputabile all’agente.

Partendo da tale assunto, la Corte di Cassazione, relativamente ai periodi di imposta anteriori al 1.1.1993, aveva sostenuto che - essendo in presenza di un costo meramente eventuale sia nell’an che nel quantum - tale costo non fosse accantonabile fiscalmente in base al criterio di competenza ma soltanto nel momento in cui avviene il pagamento (Cass. 16.5.2003, n. 7690). Anche l’Agenzia delle Entrate si era espressa in tal senso con circolare 6.7.2007 n. 42/e.

L’inversione interpretativa è avvenuta con la sentenza dell’11.6.2009, n. 13506, con la quale la Corte di Cassazione ha affermato che “L'art. 70 (ora 105), terzo comma, del Tuir - D.P.R. n. 917/1986, in tema di determinazione del reddito d'impresa, trova concreta applicazione anche con riferimento all'indennità suppletiva di clientela spettante agli agenti e ai rappresentanti di commercio, dovendo quest'ultima ritenersi compresa tra le "indennità per la cessazione di rapporti di agenzia", cui fa riferimento l'art. 16 (ora 17), primo comma, lett. d), del medesimo Tuir, richiamato dal quarto comma del citato art. 70, di talché l'accantonamento annuale operato dalla società mandante ai fini dell'indennità suppletiva di clientela, riconosciuta ai rappresentanti di commercio in ottemperanza ai contratti collettivi degli agenti e dei rappresentanti, è deducibile al momento dell'accantonamento secondo il criterio della competenza economica.”

L’Agenzia delle Entrate si è uniformata a tale orientamento con la circolare 8.11.2003, n. 33/e, affermando che deve ritenersi corretta la tesi favorevole alla deducibilità, per competenza, dell’accantonamento per indennità di cessazione del rapporto di agenzia in tutte le sue componenti, quindi anche in relazione all’indennità suppletiva di clientela.

Tale orientamento è stato nuovamente espresso dalla Cassazione con la recente sentenza del 16.11.2018, n. 29529, con la quale la Corte ha ribadito il principio secondo cui l’indennità suppletiva di clientela è deducibile secondo il principio di competenza e non per cassa, essendo irrilevante il carattere aleatorio della stessa.

 

Avv. Arianna Ruggieri