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  • 4 ott
  • 2019

Il nuovo Regolamento UE 2019/1150 sulle piattaforme online

Il 20 giugno 2019 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato il Regolamento 2019/1150 recante misure per promuovere l'equità e la trasparenza per gli utenti dei servizi di intermediazione e dei motori di ricerca online. Il Regolamento sarà applicabile a partire dal 12 luglio 2020.

La nuova disciplina trova il suo fondamento nella sempre maggiore dipendenza da parte delle imprese e dei titolari di siti web aziendali dai servizi d'intermediazione e dai motori di ricerca on-line, nel tentativo di raggiungere in maniera più efficace e capillare i consumatori all'interno del mercato comunitario.

Allo scopo di evitare che i fornitori di tali servizi agiscano in violazione delle norme e dei principi di lealtà e buona fede, il Regolamento si propone anzitutto di assicurare trasparenza e parità di trattamento all'interno del mercato europeo dei servizi di cui sopra, disciplinandone i rapporti tra fornitori e imprese. Le disposizioni del Regolamento saranno applicate indipendentemente dal luogo di stabilimento o di residenza del fornitore dei servizi, purché i servizi siano forniti o proposti a utenti commerciali e utenti titolari di siti web aziendali che abbiano il luogo di stabilimento o di residenza nell'Unione europea e che, tramite tali servizi, offrano beni e/o servizi a consumatori dell'Unione.

Nell'ottica di assicurare uniformità ed equità agli utenti, con riferimento ai termini e alle condizioni contrattuali, i fornitori dei servizi saranno tenuti, in base all'art. 3, a garantire che questi siano redatti in un linguaggio semplice e comprensibile e che siano facilmente reperibili dagli utenti in tutte le fasi del rapporto, oltre che a fornire le ulteriori specifiche informazioni ivi previste, a pena di nullità. Eventuali modifiche ai termini e alle condizioni andranno inoltre comunicate agli utenti, pena la loro nullità, su supporto durevole, ed acquisteranno efficacia decorso un ragionevole termine di preavviso non inferiore a 15 giorni. All'utente dovrà peraltro essere espressamente riconosciuto il diritto di recedere dal servizio a seguito di tali modifiche.

Con riguardo alla limitazione o sospensione della fornitura dei servizi, il Regolamento (art. 4) prevede che il fornitore debba comunicarlo, su supporto durevole, all'utente unitamente alle motivazioni del provvedimento, al più tardi al momento dell'adozione della misura. Nel caso in cui il fornitore intenda invece cessare completamente la fornitura, fatte salve specifiche eccezioni previste dalla norma, egli dovrà motivare la decisione comunicandola all'utente almeno 30 giorni prima che la cessazione acquisti efficacia, sempre su supporto durevole.

Nei casi appena descritti il fornitore dovrà assicurare all'utente la possibilità di chiarire fatti e circostanze nell'ambito del procedimento interno di gestione dei reclami (di cui all'art. 11 del Regolamento) allo scopo di consentirgli di porre rimedio ed evitare la sospensione, limitazione o la cessazione.

Il Regolamento disciplina poi la questione del posizionamento (art. 5) che ha, secondo quanto descritto nel considerando n. 24 "un impatto importante sulla scelta del consumatore e, di conseguenza, sul successo commerciale degli utenti commerciali che offrono tali beni e servizi ai consumatori".

È infatti previsto l'obbligo per i fornitori (inclusi, in questo caso, i fornitori di motori di ricerca online) di far conoscere agli utenti i parametri che determinano il posizionamento nell'ambito dei servizi forniti, nonché una motivazione circa la maggior o minor rilevanza dei parametri.

È infine espressamente previsto, per il caso in cui vi sia la possibilità di influire sul posizionamento attraverso il pagamento di un corrispettivo al fornitore, che questo ulteriore parametro debba essere specificato.

Allo scopo di evitare un trattamento differenziato, contrario alla leale concorrenza e alla libertà di scelta dei consumatori, il Regolamento prevede, all'art. 7, par. 1 che qualunque trattamento differenziato relativo a servizi offerti ai consumatori dallo stesso fornitore (inclusi i fornitori di motori di ricerca online) o da utenti commerciali da questo controllati, rispetto alle condizioni fornite ad altri utenti commerciali debba essere adeguatamente descritto, con particolare riguardo all’accesso a dati personali, al posizionamento, a corrispettivi diretti o indiretti, a servizi connessi o complementari.

L'art. 8 prevede poi clausole contrattuali specifiche ed in particolare: (i) che eventuali modifiche ai termini e alle condizioni debbano essere conosciute dagli utenti e pertanto non possano essere attuate con effetto retroattivo (a meno che non trovino fondamento in un obbligo legislativo o regolamentare o non vadano a vantaggio dell'utente commerciale); (ii) che i fornitori debbano prevedere espressamente nei termini e nelle condizioni le modalità con quali gli utenti possono risolvere la relazione contrattuale con il fornitore; (iii) che i fornitori inseriscano nei termini e nelle condizioni contrattuali una descrizione relativa all'accesso tecnico e contrattuale (o alla mancanza di tale accesso), alle informazioni fornite o generate dagli utenti che conservano dopo la scadenza del contratto con l'utente.

Per quanto riguarda l'accesso ai dati, preso atto del loro crescente valore economico, l'art. 9 prevede che i fornitori inseriscano nei termini e nelle condizioni, un'apposita informativa, rivolta agli utenti, in cui viene specificata la portata, la natura e le condizioni del loro accesso a certi dati e al loro utilizzo. Il fornitore dovrà inoltre indicare le categorie di dati e informazioni cui, lo stesso o l'utente, potranno accedere, nonché l'eventuale possibilità che i dati siano ceduti a terzi, con l'obbligo, in questo caso, di assicurare all'utente la facoltà di non prestare il proprio consenso.

Il Regolamento prevede poi, nel caso di limitazione all'offerta di condizioni diverse mediante altri mezzi, che i fornitori dei servizi di intermediazione online prevedano tale limitazione nelle proprie condizioni generali, dandone relativa motivazione.

Infine, preso atto della necessità di garantire agli utenti dei servizi di intermediazione la possibilità di presentare reclamo direttamente al fornitore e la necessità che tali reclami siano gestiti internamente dagli stessi fornitori con procedure adeguate, il Regolamento introduce, all'art. 11, l'obbligo per i fornitori di prevedere un sistema interno di gestione dei reclami.

Tale sistema dovrà garantire il rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento e dovrà essere in grado di assicurare, in modo gratuito per gli utenti la gestione del contenzioso in tempi ragionevoli (in relazione alla complessità delle singole questioni).

Il sistema deve permettere agli utenti di presentare reclamo direttamente al fornitore dei servizi con riguardo alle seguenti questioni:

- presunta inadempienza del fornitore agli obblighi di cui al Regolamento 2019/1150;

- problemi tecnologici della fornitura del servizio che si ripercuotano sull'utente commerciale;

- condotte e misure poste in essere dal fornitore che abbiano conseguenze per l'utente commerciale.

Esso deve avere determinate caratteristiche e fornire specifiche informazioni agli utenti, secondo quanto previsto nell’art. 11.

Da ultimo, l'art. 12 del Regolamento, impone ai fornitori di servizi di intermediazione l'obbligo di prevedere, nei termini e nelle condizioni di fornitura del servizio, la possibilità di risolvere in sede stragiudiziale eventuali controversie attraverso lo strumento della mediazione, specificando il numero e requisiti dei mediatori nonché specifiche modalità di attribuzione dei costi relativi alla procedura.

Resta fermo comunque il diritto dei fornitori e degli utenti di adire l’autorità giudiziaria, in qualsiasi momento prima, durante o dopo la mediazione.

Il diritto di agire contro violazioni del Regolamento da parte dei fornitori di servizi d’intermediazione e di motori di ricerca viene anche riconosciuto ad organizzazioni ed associazioni rappresentative degli utenti, o ad organismi pubblici istituiti negli Stati membri, come meglio specificato nell’art. 14.

 

Avv. Silvia Bortolotti 

Dott. Francesco Giay