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  • 4 mag
  • 2018

Il nuovo Regolamento UE 2018/302 sul Geoblocking

A partire dal 3 dicembre 2018 sarà applicabile il Regolamento UE 2018/302 recante misure volte ad impedire i blocchi geografici e altre forme di discriminazione basate sulla nazionalità, sul luogo di residenza o sul luogo di stabilimento dei clienti nell’ambito del mercato interno (nel seguito: Regolamento UE 2018/302). Tale Regolamento, si propone di facilitare l’accesso ai beni e servizi all’interno del­l’Unione Europea, imponendo una serie di obblighi volti ad evitare le discriminazioni fondate, direttamente o indirettamente sulla nazionalità, il luogo di residenza o il luogo di stabilimento dei clienti (art. 1(1) reg.).

Il Regolamento si applica alla vendita online di beni salvo che si tratti di una vendita puramente “interna”, ove tutti gli elementi rilevanti (ad es. la nazionalità, la residenza o sede del cliente e del professionista, il luogo di consegna, i mezzi di pagamento impiegati) siano limitati ad un solo paese. Tale Regolamento non si applicherà quindi alle vendite puramente circoscritte al territorio italiano: laddove il venditore ha sede in Italia, il cliente risiede in Italia, la consegna e il pagamento avvengono in Italia.

Il Regolamento si applica sia ai consumatori sia alle imprese, purché queste ultime acquistino al fine esclusivo dell’uso finale. Non si applica quindi ai soggetti che acquistano i beni o servizi a scopo di rivendita.

Il Regolamento individua espressamente tre tipologie di discriminazioni: a) discriminazioni relative all’accesso ai siti internet, b) discriminazioni realizzate attraverso l’applicazione di differenti condizioni generali di accesso, c) discriminazioni relative al pagamento.

 

1. Discriminazioni relative all’accesso ai siti internet/interfacce online

L’art. 3(1) del Regolamento vieta ai professionisti di bloccare o limitare l’ac­cesso dei clienti alle loro interfacce online per motivi legati alla nazionalità, al luogo di residenza o al luogo di stabilimento del cliente. In virtù di tale divieto non sarà quindi possibile impedire a un cliente di nazionalità tedesca di accedere e visionare un sito italiano.

In particolare, l’art. 3(2) vieta in questi casi la pratica del c.d. “reindirizzamento” cioè la possibilità di un reindirizzamento automatico del cliente verso un sito che il professionista intende riservare a tale cliente in ragione della sua nazionalità o residenza. Prima di procedere al reindirizzamento si dovrà quindi chiedere al cliente se accetta tale reindirizzamento (ad es. con un apposito banner). Questo non significa che il professionista debba richiedere un consenso esplicito ogni volta che il medesimo cliente visiti il sito internet, ma è sufficiente che il cliente presti il consenso una volta affinché sia ritenuto valido per tutte le visite successive dello stesso cliente allo stesso sito internet. Il cliente deve poi essere messo in condizione di poter revocare in ogni momento il proprio consenso e dovrà comunque essergli sempre consentito di ritornare sul sito originario.

Il divieto di reindirizzamento automatico non significa che il venditore sia obbligato a vendere dal sito iniziale, il venditore resta libero di decidere in quali paesi vendere i suoi prodotti e di rifiutarsi di vendere dal sito iniziale consentendo la vendita solo dal sito a cui propone al cliente di reindirizzarlo.

Il blocco, la limitazione all’accesso e/o il reindirizzamento automatico sono invece consentiti qualora siano necessari al fine di garantire il rispetto di un requisito giuridico previsto dal diritto dell’Unione o dal diritto dei singoli Stati membri in conformità al diritto dell’unione. In tal caso però l’utente dovrà essere informato delle motivazioni che hanno indotto ad effettuare il blocco o la limitazione all’accesso al sito e/o il reindirizzamento automatico.

 

2. Discriminazioni realizzate attraverso l’applicazione di differenti condizioni generali di accesso

Il Regolamento UE 2018/302 prevede tre ipotesi nelle quali è vietata la discriminazione della clientela per ragioni legate alla nazionalità, luogo di residenza o luogo di stabilimento del cliente, stabilendo in particolare all’art. 4(1) che:

« Un professionista non può applicare diverse condizioni generali di accesso a beni o servizi per motivi legati alla nazionalità, al luogo di residenza o al luogo di stabilimento del cliente nelle situazioni in cui quest'ultimo intende:

- acquistare da un professionista beni che sono consegnati in un luogo di uno Stato membro ove il professionista ne offre la consegna ai sensi delle sue condizioni generali di accesso o che sono ritirati presso un luogo concordato tra il professionista e il cliente in uno Stato membro in cui le predette condizioni generali di accesso offrono tale opzione;

(b)    ricevere da un professionista servizi tramite mezzi elettronici diversi dai servizi che consistono principalmente nel fornire l'accesso a opere tutelate dal diritto d'autore o altri beni protetti, compresa la vendita di opere tutelate dal diritto d'autore o altri beni immateriali protetti, e nel permetterne l’uso;

(c)     ricevere da un professionista servizi diversi da quelli prestati tramite mezzi elettronici in un luogo fisico nel territorio di uno Stato membro in cui il professionista esercita la sua attività”.

Con la previsione di cui alla lettera a) si vuole garantire che il cliente non residente possa acquistare i prodotti alle stesse condizioni dei residenti, purché prenda in consegna il prodotto nel medesimo paese.

Il venditore rimane libero di decidere in quali paesi vendere i propri prodotti, ma deve consentire ai clienti “stranieri” di effettuare acquisti dal sito del venditore alle stesse condizioni di un cliente locale, a prescindere dalla sua nazionalità, residenza o sede. Ad es, se un professionista vende beni offrendone la consegna in Germania, dovrà essere consentito al cliente spagnolo, che è disposto a ritirare il bene in quello Stato Membro (Germania), di acquistare il medesimo bene alle medesime condizioni (ad. Es. prezzo) applicate alla clientela tedesca.

Il considerando 23 del Regolamento afferma infatti che: “la prima di queste situazioni è quella in cui il professionista vende beni che sono consegnati in uno Stato membro ove il professionista ne offre la consegna ai sensi delle condizioni generali di accesso del medesimo o che sono ritirati presso un luogo concordato tra il professionista e il cliente in uno Stato membro in cui le predette condizioni generali di accesso offrono tale opzione. In tale situazione il cliente dovrebbe poter acquistare beni esattamente alle stesse condizioni, inclusi il prezzo e le condizioni relative alla consegna dei beni, di cui godrebbero analoghi clienti residenti o stabiliti nello Stato membro in cui i beni sono consegnati o ritirati. Ciò potrebbe significare che i clienti stranieri debbano ritirare i beni in tale Stato membro o in un altro Stato membro in cui il professionista ne effettui la consegna oppure provvedere alla consegna transfrontaliera dei beni con i loro mezzi privati”. 


L’ipotesi di cui alla lettera b) riguarda invece la fornitura di servizi tramite mezzi elettronici ove non sia richiesta alcuna consegna fisica ma i servizi siano resi per via elettronica (ad es. servizi di cloud computing, archiviazione di dati, l’hosting di siti internet, l’utilizzo di motori di ricerca, l’installazione di firewall ecc).

Il divieto di discriminazione si applica anche al caso di fornitura di servizi, diversi da quelli prestati per via elettronica, ricevuti dal cliente in un luogo fisico, qualora tale luogo sia la sede del professionista, o un luogo specifico il cui il professionista offre di fornire tali servizi all’interno del territorio ove svolge la sua attività. Rientrano in tali servizi ad es. servizi di noleggio auto, di prenotazioni alberghiere, di vendita di biglietti per manifestazioni sportive.

I divieti previsti dall’art. 4 del Regolamento, non devono essere interpretati come un divieto di offrire beni o servizi in Stati Membri diversi o a un determinato gruppo di clienti ricorrendo a offerte mirate o a condizioni generali di accesso diverse, anche predisponendo diverse versioni del sito online specifiche per paese (ad es. diverse estensioni a dominio del sito). Ciò è espressamente previsto dal Considerando 27, del Regolamento che prevede altresì che “Detto divieto non dovrebbe neppure essere inteso in modo da precludere ai professionisti la facoltà di offrire, su base non discriminatoria, condizioni diverse, inclusi prezzi differenti, in punti vendita diversi, quali negozi e siti Internet, o di fare offerte specifiche solo in un determinato territorio di uno Stato”.

Del pari, il professionista rimane libero di applicare limitazioni territoriali o di altro tipo all’assistenza postvendita o ai servizi postvendita che il professionista offre al cliente (cfr. Considerando 28).

 

3. Divieto di discriminazione per ragioni relative al pagamento

L’art. 5 vieta ai professionisti, nell’ambito dei mezzi di pagamento che dichiara di accettare per la transazione online, di applicare condizioni diverse di servizi per motivi connessi con la nazionalità, il luogo di residenza o il luogo di stabilimento del cliente, l’ubicazione del conto di pagamento, il luogo di stabilimento del prestatore dei servizi di pagamento o il luogo di emissione dello strumento di pagamento all’interno dell’Unione, se: (a) i pagamenti avvengono per via elettronica mediante bonifico, addebito diretto o uno strumento di pagamento basato su carta avente o all’interno dello stesso marchio di pagamento; b) siano rispettati i requisiti di autenticazione dell’utente previsti dalla Direttiva (UE) 2015/2366 (ad es. attraverso codici di cifratura); c) i pagamenti sono effettuati in una valuta accettata dal professionista.

Resta fermo il diritto del venditore di sospendere la consegna dei beni sino a quando non avrà ricevuto la conferma del fatto che l’operazione di pagamento sia stata correttamente inviata[1].

 

4. Accordi di distribuzione e vendite passive

L’art. 6 prevede che: “ Le disposizioni degli accordi che, per quanto riguarda le vendite passive ai sensi del regolamento (UE) n. 330/2010, impongono ai professionisti l'obbligo di agire in violazione dei divieti di cui agli articoli 3, 4 e 5 del presente regolamento sono nulle di diritto”.

La finalità dell’art. 6 sembra essere quella di evitare che i divieti di discriminazione previsti dal Regolamento possano essere aggirati contrattualmente (ad es. non si può imporre al proprio distributore di reindirizzare automaticamente i clienti non appartenenti alla sua zona che accedono al suo sito internet ad altro sito).

PIù complicato è invece valutare il coordinamento di tale previsione con la normativa europea sulla concorrenza ed in particolare il Regolamento 300/2010 anche se in proposito il Regolamento sul geoblocking sembra voler tenere distinti i due ambiti di applicazione (cfr. Considerando 34 e art. 6 primo comma).

 

5. Sanzioni

Al momento non sono ancora conosciute le sanzioni per il caso di violazione delle disposizioni del Regolamento UE 2018/302, esse verranno stabilite dai singoli Stati Membri che designeranno anche l’organismo nazionale responsabile dell’applicazione del suddetto Regolamento (probabilmente in Italia, sarà l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato).

 

Avv. Mariaelena Giorcelli

 

 

[1] Resta inoltre ferma la possibilità di richiedere costi aggiuntivi in caso di uso di strumenti di pagamento con carte le cui commissioni di pagamento (c.d. Intercharges fees) non sono regolate dal Capitolo II del Regolamento EU 2015/751 nonché in caso di servizi di pagamento a cui non si applica il Regolamento EU 260/2012, salvo che gli Stati Membri abbiano imposto divieti e/o limitazioni del diritto di imporre tali spese. Resta intesto che tali costi aggiuntivi non potranno eccedere i costi effettivamente sopportati dall’operatore per l’uso di quello strumento di pagamento.