Il diritto dell’agente non esclusivo alla provvigione per c.d. operazioni ripetute: breve nota alla decisione della Corte di giustizia UE del 13/10/2022, nella causa C-64/21
Avv. Ennio Piovesani, PhD
Redattore
Con decisione del 13/10/2022, nella causa C-64/21, la Corte di giustizia UE ha affermato che: “L’art. 7, par. 1, lett. b), Dir. 86/653/CEE deve essere interpretato nel senso che si può derogare mediante accordo al diritto conferito da tale disposizione all’agente commerciale di riscuotere una provvigione per un’operazione conclusa, durante il contratto di agenzia, con un terzo che tale agente aveva precedentemente acquisito come cliente per operazioni dello stesso tipo”. La fattispecie contemplata dall’art. 7, par. 1, lett. b), Dir. 86/653/CEE (Direttiva agenti) è quella della provvigione per c.d. operazioni ripetute. La disposizione comunitaria è attuata, nel nostro ordinamento, all’art. 1748, comma 2, prima parte, c.c., in virtù del quale: “La provvigione è dovuta anche per gli affari conclusi dal preponente con terzi che l’agente aveva in precedenza acquisito come clienti per affari dello stesso tipo […]”. Il legislatore italiano, nell’ultima parte dell’art. 1748, comma 2, c.c. ha previsto esplicitamente che il diritto alla provvigione per operazioni ripetute è derogabile mediante accordo; tale possibilità è stata confermata dalla Corte di giustizia UE con la decisione annotata.
Occorre premettere come il diritto di cui all’art. 1748, comma 2, prima parte, c.c. alla provvigione per operazioni ripetute competa soltanto all’agente non esclusivo. Nel nostro ordinamento, salvo diverso accordo, l’agente è esclusivo (art. 1743 c.c.). Pertanto, siccome la fattispecie della provvigione per operazioni ripetute compete soltanto all’agente non esclusivo e, nell’ipotesi “normale”, l’agente è un agente esclusivo, la fattispecie in questione trova scarsi spazi applicativi. Ciò premesso, per “operazioni ripetute”, si intendono gli affari dello stesso tipo conclusi direttamente dal preponente, senza l’intervento dell’agente non esclusivo, con il cliente in precedenza acquisito dallo stesso agente. Sono dello stesso tipo gli affari oggetto del contratto di agenzia, ma anche quelli relativi alla vendita di prodotti rientranti nel medesimo settore merceologico. Ad esempio, immaginiamo che: il preponente produce prodotti dolciari, nella specie gelati e biscotti; il preponente conclude con l’agente un contratto avente ad oggetto la promozione dei propri gelati; il contratto esclude il diritto di esclusiva dell’agente; l’agente non esclusivo acquisisce il cliente Alfa con il quale il preponente conclude un contratto per la vendita dei propri gelati; successivamente, senza l’intervento dell’agente, il preponente conclude direttamente – senza l’intervento dell’agente – con lo stesso cliente Alfa un contratto per la vendita degli stessi gelati. Su tali successivi affari, l’agente avrà diritto alla provvigione per operazioni ripetute. L’agente avrà diritto alla provvigione (per operazioni ripetute) anche per gli affari successivamente conclusi direttamente dal preponente con lo stesso cliente, ma aventi ad oggetto la vendita dei propri biscotti (prodotti appartenenti allo stesso settore merceologico dei gelati, quello dei prodotti dolciari).
Come accennato, nell’ultima parte dell’art. 1748, comma 2, c.c., si prevede esplicitamente la derogabilità mediante accordo del diritto dell’agente non esclusivo alla provvigione per operazioni ripetute; derogabilità confermata dalla Corte di giustizia UE con decisione annotata. Preponente ed agente non esclusivo possono quindi escludere che quest’ultimo abbia diritto alla provvigione rispetto agli affari dello stesso tipo conclusi direttamente dal primo con i clienti acquisiti dal secondo.
Alla luce di quanto esposto sopra, nel caso del contratto di agenzia con esclusione del diritto di esclusiva dell’agente, occorre prestare attenzione alla fattispecie del diritto alla provvigione per operazioni ripetute. Se si intende escludere il diritto in questione, è bene che tale esclusione avvenga espressamente, tramite l’inserimento nel contratto di un’apposita clausola. Il nostro studio offre assistenza nella redazione dei contratti di agenzia, ed anche di clausole che derogano al diritto dell’agente non esclusivo alla provvigione per operazioni ripetute.
Avv. Ennio Piovesani, PhD