Informativa

Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella cookie policy.

Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie, consulta la Cookies Policy.

Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all'uso dei cookie.

 
  • 15 ott
  • 2018

E-commerce: nuovi strumenti di tutela del consumatore alla luce della nuova proposta di direttiva

La Commissione Europea, sotto un pacchetto denominato “New deal for consumers – Un new deal per i consumatori”, ha presentato una proposta di direttiva volta a rafforzare la tutela del consumatore.

La proposta di direttiva del 11.04.2018; COM (2018) 185) è diretta a modificare la normativa già esistente ed in particolare: (i) la direttiva 93/13/CEE sulle clausole abusive stipulate nei contratti con i consumatori (recepita in Italia dagli art. 33 e seguenti del codice del consumo -clausole vessatorie-); (ii) la direttiva 98/06/CE relativa alla protezione dei consumatori in materia di indicazione dei prezzi (In Italia, cfr. art. 13-17 del Codice del consumo – indicazione dei prezzi per unità di misura-); (iii) la direttiva 2005/29/CE sulle pratiche commerciali sleali (In Italia, cfr. art. 20 e seguenti del Codice del Consumo - pratiche commerciali sleali-); nonché (iv) la direttiva 2011/83/UE sui diritti del consumatore (In Italia, cfr. art. 49 e seguenti del Codice dei Consumo – informazioni precontrattuali per il consumatore e diritto di recesso nei contratti a distanza).

 

Le principali novità:

1. ambito di applicazione della direttiva 2011/83/UE

In considerazione del valore economico che stanno assumendo sempre più i dati personali, la proposta di direttiva vorrebbe estendere l’applicazione della direttiva 2011/83/UE ed in particolare il diritto alle informazioni precontrattuali nonché il diritto di recesso, anche ai servizi digitali per i quali i consumatori non pagano denaro ma forniscono dati personali, come l’archiviazione su cloud, i social media e gli account di posta elettronica.

 

2. obblighi di informativa precontrattuale supplementari

Al fine di garantire una maggiore trasparenza nelle vendite a distanza (tra cui il mercato online) e nei contratti negoziati fuori dai locali commerciali, la proposta di direttiva introduce nuovi obblighi di informazione. Prima che il consumatore sia vincolato occorre indicare:

1. i principali parametri che determinano la classificazione delle varie offerte presentate al consumatore come risultato della sua ricerca sul mercato online;

2. se il contratto è concluso con un professionista o un privato;

3. se si applica la normativa dell’Unione Europea di tutela dei consumatori;

4. quale professionista (fornitore terzo o piattaforma online) è responsabile di garantire i diritti dei consumatori relativi al contratto (come il diritto di recesso o la garanzia legali).

 

3. diritto di recesso

La proposta di direttiva introduce delle semplificazioni per i professionisti con riguardo al diritto di recesso:

- viene meno l’obbligo di accettare la merce resa nel caso in cui un consumatore, durante il periodo di recesso, abbia usato la merce oltre quanto necessario per stabilire la natura, le caratteristiche e il funzionamento (ad es. non si sia limitato a provare una capo di vestiario, come avrebbe fatto in un negozio tradizionale, ma l’abbia utilizzato);

- viene meno, salvo che il professionista abbia offerto di ritirare lui stesso i beni, l’obbligo di rimborsare il consumatore che ha esercitato il diritto di recesso, ancor prima di aver ricevuto la merce.

 

4. motori di ricerca

Si vuole introdurre l’obbligo per i motori di ricerca di far emergere chiarmante se i motori di ricerca indichino i risultati di ricerca in base a “posizioni a pagamento”, cioè quando terzi pagano per comparire ai primi posti, distinguendo tali casi dalle “inclusioni a pagamento”, cioè quando i terzi pagano per figurare nell’elenco dei risultati di ricerca.

 

5. rimedi contro le pratiche commerciali scorrette

Introduzione del diritto a rimedi contrattuali ed extracontrattuali individuali quando i consumatori vengono danneggiati da pratiche commerciali scorrette (come ad es. un marketing aggressivo); tra i rimedi contrattuali vi dovrebbe essere, come minimo, il diritto per il consumatore di recedere unilateralmente dal contratto, tra quelli extracontrattuali, come minimo, il diritto al risarcimento danni.

 

6. sanzioni

In caso di pratiche commerciali scorrette di cui alla direttiva 2005/29/CE, violazione degli obblighi informativi e diritto di recesso di cui alla direttiva UE 2011/83, clausole vessatorie di cui alla direttiva 93/13/CEE o di erronea indicazione del prezzo di cui alla direttiva 98/6/CE, la proposta di direttiva vorrebbe introdurre sanzioni più efficaci, proporzionate e dissuasive; ad es. la proposta di direttiva vorrebbe uniformare i parametri da considerare nell’irrogare o meno una sanzione e quanto alla determinazione dell’importo della sanzione pecuniaria si prevede che vengano presi in considerazione anche il fatturato annuo e gli utili netti del professionista che ha commesso la violazione).

 

La proposta di direttiva verrà ora sottoposta al Parlamento Europeo e al Concilio d’Europa è tuttavia importante conoscerne in anticipo il contenuto, in quanto se adottata comporterà importanti cambiamenti nelle relazioni tra professionisti e consumatori.

 

 

Avv. Mariaelena Giorcelli