E-Commerce B2C e diritto di recesso: nuovi obblighi per i professionisti in arrivo
Avv. Mariaelena Giorcelli
Redattore
Entro il 19 dicembre 2025 gli Stati Membri dovranno recepire la direttiva 2023/2673/UE sui contratti finanziari conclusi a distanza che modifica la direttiva 2011/83/UE introducendo un nuovo articolo 11bis, applicabile a tutti i contratti conclusi a distanza a partire dal 19 giugno 2026. Le modifiche riguardano il diritto di recesso non solo dai contratti finanziari ma da tutti i contratti conclusi a distanza.
Il nuovo articolo 11bis prevede la necessaria implementazione sul sito di una funzione di recesso al fine di consentire al consumatore di recedere online cliccando tale funzione. Il pulsante da cliccare dovrà essere denominato “recedere dal contratto qui” o altra denominazione equivalente.
La funzione dovrà consentire al consumatore di fornire e/o confermare le seguenti informazioni:
- nome;
- le informazioni che identificano il contratto dal quale intende recedere;
- le informazioni relative al mezzo elettronico tramite il quale la conferma di recesso sarà inviata al consumatore.
E quindi confermare il recesso con ulteriore pulsante denominato «conferma recesso» o con un’altra formulazione inequivocabile.
Tale funzione dovrà essere resa disponibile al consumatore per tutto il periodo in cui può essere esercitato il diritto di recesso ed il consumatore, deve essere informato dell’esistenza del pulsante per recedere prima di procedere all’ordine.
Infine, il professionista dovrà inviare al consumatore senza indebito ritardo, un avviso di ricevimento del recesso su un supporto durevole, comprensivo del suo contenuto e della data e dell’ora della sua trasmissione.
Per quanto riguarda l’Italia, è in corso di esame al Governo lo schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2023/2673/UE, che prevede l’introduzione nel codice del consumo di un nuovo art. 54bis che sostanzialmente riproduce il testo dell’art. 11bis della direttiva 2022/83/UE.
Avv. Mariaelena Giorcelli