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  • 5 mar
  • 2018

Costituzione SRL italiana con socio estero

Un soggetto straniero che intenda espandere il proprio mercato all’estero (e, nel caso di specie, in Italia), oltre ad avere la possibilità di raggiungere tale obiettivo avvalendosi di soggetti terzi (quali agenti e/o distributori) oppure attraverso l’apertura di una sede secondaria con rappresentanza stabile e/o l’apertura di un ufficio di rappresentanza, può altresì optare per la costituzione, in Italia, di una società dotata di propria autonomia giuridica.

In tal caso, il primo aspetto da verificare riguarda la sussistenza del c.d. principio di reciprocità, di cui all’art. 16 delle disp. prel. c.c., secondo cui lo straniero (anche persona giuridica) è ammesso a godere dei diritti civili attribuiti al cittadino italiano a condizione di reciprocità; ossia, a condizione che lo stato straniero in questione riservi al cittadino italiano un diritto uguale (o molto simile) a quello che il suo cittadino intende esercitare in Italia.

La verifica circa la sussistenza o meno della condizione di reciprocità è demandata al Ministero degli Affari Esteri italiano. In certi casi poi, non è nemmeno necessario procedere a verifiche, poiché è pacifico che tale condizione sia rispettata; come ad esempio, in relazione a soggetti appartenenti all’Unione Europea, o a Paesi con cui l’Italia ha siglato un accordo internazionale in materia di diritti civili, o a Paesi membri dell’EFTA (Islanda, Norvegia, Svizzera e Lichtenstein).

Tra le varie tipologie di società, la forma maggiormente utilizzata (se non si intende costituire una società quotata in borsa) è quella della Società a responsabilità limitata (S.r.l.).

Normalmente, una S.r.l. può essere costituita da uno (unipersonale) o più soci (pluripersonale) che possono essere indifferentemente persone fisiche e/o giuridiche. Per la sua costituzione è necessario che sia versato un capitale sociale pari almeno ad € 10.000. In tal caso, la società può essere costituita solo in “forma ordinaria” (atto costitutivo innanzi a notaio, senza agevolazioni a livello fiscale), i conferimenti possono essere diversi dal denaro e devono essere versati in misura almeno pari al 25%. Tuttavia, con la riforma del 2013, è stata introdotta la possibilità di costituire una S.r.l. con capitale sociale inferiore a € 10.000 (purché pari almeno ad 1€). In tal caso, i conferimenti devono essere effettuati in denaro e devono essere versati integralmente all’atto della costituzione. La scelta di optare per un capitale sociale inferiore ad € 10.000 comporta sicuramente il vantaggio di limitare il rischio per responsabilità del/dei socio/i, ma implica altresì lo svantaggio di godere di scarsa credibilità economica, con la conseguente difficoltà di ottenere credito dalle banche. Inoltre, se i soci sono solo persone fisiche, potranno altresì optare per la c.d. costituzione di società in “forma semplificata”, che comporta indubbiamente il vantaggio di non avere costi iniziali (in quanto, non dovranno essere affrontati i costi del notaio né costi di bollo e di segreteria), ma che d’altro canto implica delle forti limitazioni, poiché può essere costituita utilizzando necessariamente ed esclusivamente un modello standard, in cui non è possibile inserire clausole diverse o modificare le maggioranze stabilite per legge, né poter personalizzare le regole di funzionamento secondo le esigenze dei soci.

Per le ragioni sopra indicate, salvo casi eccezionali (società che non abbia interesse ad ottenere finanziamenti da istituti di credito e che non abbia la necessità di adattare lo statuto alle esigenze dei propri soci), la tipologia di società consigliabile è sicuramente quella della S.r.l. con capitale sociale pari almeno ad € 10.000 e costituita in forma ordinaria.

Come già detto, la costituzione di una S.r.l. deve avvenire mediante atto pubblico, che quindi dovrà essere redatto davanti a notaio. A seconda che il socio sia uno solo o più di uno, si tratterà di un atto unilaterale o di un contratto.

Prima di recarsi innanzi al notaio per la formalizzazione e costituzione della società, occorre accertarsi che siano stati osservati determinati adempimenti richiesti, dalla legge.

In particolare, i soci fondatori della nuova società (siano essi persone fisiche e/o giuridiche) dovranno munirsi del codice fiscale italiano. Per il caso in cui il socio della costituenda società italiana sia una società straniera, sarà necessario che quest’ultima – con apposita delibera - conferisca ad una determinata persona fisica il potere di agire per suo conto, di rappresentarla e di costituire una società in Italia. Inoltre, va altresì tenuto presente che, il o i soci fondatori non dovranno necessariamente essere presenti all’atto della costituzione innanzi al notaio, potendo in alternativa delegare a tal fine un'altra persona di fiducia (come ad esempio il proprio legale italiano).

Ovviamente, per la costituzione della società è necessario definire i contenuti dell’atto costitutivo, quali: il nome commerciale della costituenda società, la sede sociale, la durata, il capitale sociale, la durata degli esercizi sociali e l’organo amministrativo. Riguardo a quest’ultimo punto, è utile ricordare che l’organo amministrativo può essere validamente costituito anche da una persona giuridica, in tal caso però la giurisprudenza richiede che la società-amministratore designi un rappresentante persona fisica (appartenente alla propria organizzazione) in grado di svolgere materialmente l’incarico.

Inoltre, dovrà essere redatto lo Statuto della società, contenente le regole di funzionamento della medesima. In particolare, lo Statuto dovrà descrivere accuratamente l’oggetto sociale della costituenda società, determinare le modalità di trasferimento delle partecipazioni, le modalità di esercizio del diritto di recesso dei soci, determinare l’aspetto relativo alla revoca degli amministratori e, soprattutto, le modalità di svolgimento delle assemblee dei soci e i quorum costitutivi e deliberativi; esso dovrà poi contenere tutti quegli elementi che consentano ad un soggetto straniero, a seconda delle specifiche circostanze, di gestire in maniera efficace la società dall’estero (ad es. svolgimento dell’assemblea e delle riunioni di CdA anche in un altro luogo rispetto alla sede sociale - eventualmente anche all’estero), in conformità alle norme ed alla giurisprudenza italiana. Infine, prima di procedere con la costituzione è necessario che l’intero capitale sociale (se trattasi di S.r.l. unipersonale) o il 25% di esso (se trattasi di S.r.l. pluripersonale) sia versato su un apposito conto dedicato.

Ebbene, compiute tali formalità e avendo i documenti necessari a disposizione, è possibile procedere con la formalizzazione della costituzione della nuova società recandosi innanzi al Notaio, il quale verificherà la conformità alle norme di legge degli atti necessari alla costituzione.

 

Arianna Ruggieri