Indicazione dei prezzi e degli sconti: il provvedimento dell'AGCM del 20 dicembre 2022
Avv. Mariaelena Giorcelli
Redattore
Attenzione all’indicazione dei prezzi e degli sconti applicati. Questi non devono essere ingannevoli e devono rispettare le modifiche introdotte dalla direttiva UE 2019/2161 in materia di indicazione dei prezzi, di cui si attende, a breve, il recepimento anche in Italia.
L’AGCM con provvedimento del 20 dicembre 2022 sanziona il sito e-commerce di Yoox Net-a-Porter Group S.p.A. per € 5.250.000,00.
Tra le condotte ritenute scorrette, la prospettazione alla clientela online, in occasione dei saldi, di prezzi e sconti con modalità ingannevoli. In particolare, due sono le condotte sanzionate: (i) l’aumentare i prezzi di base dei beni venduti in promozione in modo tale che il prezzo finale scontato risultasse pari, se non più alto, rispetto a quello praticato prima degli sconti (c.d. repricing); (ii) indicare quale prezzo di base su cui viene applicato lo sconto senza informativa, immediata, sulla determinazione del prezzo base. In quest’ultimo caso, da un'informativa resa accessibile attraverso un “pop-up”, il prezzo base risultava corrispondere ad una “stima” del valore di mercato e non un prezzo effettivamente applicato. L’applicazione di un prezzo scontato sostanzialmente corrispondente al prezzo praticato prima dell’aumento del c.d. “repricing”, si pone in contrasto con il dovere di diligenza professionale e ingenera confusione nei consumatori in merito all’effettiva convenienza dei rispettivi acquisti. Quanto alla seconda condotta, l’utilizzo di un prezzo di riferimento, una stima del valore di mercato dei beni, mai applicato dal professionista, ingenera ingannevolezza sugli sconti ed è decettivo. La condotta posta in atto da Yoox è stata ritenuta ingannevole e in violazione degli art 20, 21 e 22 del Codice del Consumo ed è stata sanzionata dall’AGCM, con riferimento alla condotta relativa all’indicazione dei prezzi, per un importo di € 3.500.000,00.
L’indicazione del prezzo effettuata da Yoox si pone, peraltro, in palese contrasto con la direttiva UE.
La direttiva UE 2019/2161 che ha modificato la direttiva CE 98/6, sull’indicazione di prezzi, ha introdotto l’art. 6 bis, in base al quale quando si comunica una riduzione di prezzo bisogna obbligatoriamente indicare il prezzo precedente più basso applicato dal professionista per un periodo di tempo non inferiore ai precedenti 30 giorni. Tale direttiva, è già stata recepita da tutti i paesi dell’Unione, fuorché la Slovacchia e l’Italia. Il recepimento della direttiva anche in Italia non dovrebbe tardare, lo schema di decreto legislativo è già stato approvato e se ne attende la pubblicazione. Fondamentale è dunque verificare la correttezza delle proprie politiche di indicazione dei prezzi ed adeguarsi al più presto alla nuova normativa.