Cari Clienti,
L’emergenza di sanità pubblica causata dall’epidemia COVID-19 dichiarata non solo dall’Italia ma dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, oltre che da numerosi Paesi europei ed extraeuropei, ha un evidente impatto sull’esecuzione dei contratti nazionali ed internazionali in corso.
Stiamo ricevendo quotidianamente richieste di consulenza in ordine alla gestione dei contratti in essere e della possibilità di avvalersi della clausola di forza maggiore per sospendere e/o interrompere l’esecuzione del contratto. In altri casi, se ne avvalgono le controparti contrattuali, prorogando ad esempio l’esecuzione delle proprie obbligazioni a data da destinarsi o imponendo unilateralmente nuove tempistiche.
L’epidemia da coronavirus costituisce senz’altro un evento imprevedibile e non imputabile a nessuna delle parti ma ciò non comporta automaticamente l’operare della clausola di forza maggiore (ed il conseguente esonero da responsabilità) in qualsiasi contesto. E’ dunque importante esaminare caso per caso se ricorra una simile ipotesi, come essa vada gestita (ad es. obbligo della parte che intende avvalersene di invocare la forza maggiore senza ritardo) e quali siano le conseguenze. Tale esame dev’essere fatto innanzitutto esaminando il contratto concluso tra le parti (se quest’ultimo prevede un’apposita clausola, sarà decisivo il contenuto e l’interpretazione della stessa), nonché sulla base della legge applicabile al contratto.
La questione richiede un attento esame, in quanto, sebbene quasi tutti gli ordinamenti nazionali prevedano una disciplina della forza maggiore, le soluzioni adottate sono tutt’altro che omogenee. In Italia, ad esempio, così come nella maggior parte degli ordinamenti di
civil law, si fa riferimento al concetto di
impossibilità sopravvenuta della prestazione non imputabile al debitore (art. 1256 c.c.). Occorre quindi domandarsi se l’epidemia coronavirus, nella specifica situazione in cui vi trovate, renda effettivamente “impossibile” la prestazione.
I paesi di
common law prevedono strumenti diversi (es.
frustration, impracticability).
Diversa ancora, la nozione di forza maggiore nell’ambito della vendita internazionale, regolata dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci (Vienna, 11 aprile 1980 - CISG), secondo cui essa deve essere imprevedibile e fuori dal controllo della parte (e non ci sono dubbi che il coronavirus lo sia) e tale da
non consentire ragionevolmente l’esecuzione del contratto (art. 79 della Convenzione di Vienna).
Il nostro studio ha una vasta esperienza nella contrattualistica internazionale e nella gestione delle relative problematiche, inclusa l’operatività della clausola di forza maggiore. In particolare, il Prof. Avv. Fabio Bortolotti, in qualità di Presidente della Commissione “Commercial Law and Practice” (CLP) della Camera di Commercio Internazionale (CCI), ha recentemente presieduto il gruppo di lavoro per la redazione/revisione della clausola standard di forza maggiore 2020, di prossima pubblicazione, così come aveva già collaborato alla redazione della clausola modello del 2003.
Lo studio garantisce un continuo aggiornamento sulla diffusione dell’epidemia e sulle misure adottate dalle autorità ed è disponibile a fornire consulenza tempestiva ed indicazioni operative, ove lo riteniate utile e/o opportuno.
Per garantirvi una risposta sollecita e stante le misure di sicurezza e prevenzione indicate ed eventuali future ulteriori restrizioni che dovessero essere adottate, Vi chiediamo di indirizzare le vostre richieste a mezzo posta elettronica all’indirizzo
info@bbmpartners.com e/o all’indirizzo del vostro professionista di riferimento, lasciando il vostro recapito, anziché utilizzare la linea telefonica.