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  • 28 giu
  • 2023

Contratto di agenzia e merchandising

Com'è noto, l’attività tipica dell’agente consiste nella promozione, per conto del preponente, della conclusione di contratti in una zona determinata. Tuttavia, spesso capita che l'agente sia chiamato a svolgere una serie di attività collaterali e/o accessorie strettamente connesse a quella tipica di promozione degli affari. Tra tali attività vi è anche quella di merchandising.

Il merchandising è stato definito in giurisprudenza come quel “contratto avente ad oggetto la esposizione di prodotti negli spazi e sugli appositi banchi di vendita di un grande magazzino o centro commerciale, al fine di rendere i prodotti stessi più appetibili per i consumatori, […] su incarico di una impresa […]” (cfr. Cass. 08/04/2004 n. 6896; Cass. 8409/1998).

In diverse occasioni la giurisprudenza ha sostenuto che il rapporto di merchandising debba essere considerato autonomo e distinto rispetto a quello di agenzia. Non può dunque ritenersi che tale specifica attività (quella di merchandising) possa considerarsi in via generale ricompresa nell'attività dell'agente e remunerata, salvo specifiche diverse pattuizioni, attraverso le provvigioni percepite da quest'ultimo (cfr. Cass. 26/01/2017, n. 1998; nello stesso senso si veda anche più di recente Trib. Roma, 7/08/2022 n. 5410). In effetti, tale conclusione sembra essere in linea con il dettato dell’art. 4, comma 11, AEC Commercio del 2009, secondo cui “nel caso in cui sia affidato all’agente o rappresentante l’incarico continuativo di [..], o di svolgere attività complementari e/o accessorie rispetto a quanto previsto dagli artt. 1742 e 1746 c.c., [..], purché siano specificate nel contratto individuale, dovrà essere stabilito uno specifico compenso aggiuntivo, in forma non provvigionale.”

Con sentenza del 9/11/2022 il Tribunale di Monza si è pronunciato in merito al rapporto tra attività di merchandising e contratto di agenzia. Il caso riguardava una società s.a.s. che, oltre all’attività di agenzia, per la quale percepiva regolari provvigioni, svolgeva anche l’incarico accessorio di merchandising, per il quale riceveva un compenso non provvigionale annuale. Ebbene, nel caso di specie, la sentenza ha affermato che il compenso pagato per l’incarico accessorio di merchandising, siccome riferito ad un rapporto contrattuale distinto da quello di agenzia, per quanto ad esso strettamente collegato, non può dispiegare alcun effetto su quest’ultimo, né ai fini del calcolo dell’indennità sostitutiva del preavviso, né ai fini del calcolo dell’indennità di cessazione del rapporto. 

La sentenza della corte di merito, a sostegno di quanto affermato, richiama una precedente sentenza della Suprema Corte in cui, sebbene con riferimento alla diversa ipotesi di attività di coordinamento di altri agenti svolta da un agente persona fisica, ha enunciato il principio secondo cui: "il rapporto tra contratto di agenzia ed incarico accessorio di supervisione deve essere ricostruito attraverso lo schema del collegamento negoziale, con vincolo di dipendenza unilaterale. Secondo la Cassazione, infatti, “I contratti accessori, seguono la sorte dei contratti principali cui accedono, ma non ne mutuano la disciplina, onde ciascuno di essi rimane assoggettato alle proprie regole (legali o convenzionali) ed il vincolo di collegamento, vale a dire l'interdipendenza esistente tra i due rapporti negoziali, rileva solo nel senso che le vicende del rapporto principale si ripercuotono sul rapporto accessorio, condizionandone la validità e l’efficacia”; sempre nella medesima sentenza la Cassazione ha cassato la sentenza della Corte d'appello per aver "sovrapposto e contaminato la diversa disciplina dei due rapporti, principale ed accessorio, includendo nel computo dell'indennità sostituiva del preavviso, spettante all'agente in conseguenza del recesso della Banca dal contratto di agenzia, anche le provvigioni maturate nel distinto rapporto accessorio manageriale” (Cass. 27/06/2018, n. 16940).

Da quanto precede pare quindi potersi concludere che, laddove l’agente svolga anche (in via accessoria) attività di merchandising, tale attività deve essere distinta e remunerata a parte; ed il compenso pagato dal preponente per tale incarico accessorio non deve essere preso in considerazione ai fini del calcolo delle indennità di fine rapporto (per mancato preavviso e/o per la cessazione del contratto) eventualmente spettanti all’agente.

 

Avv. Arianna Ruggieri