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  • 31 lug
  • 2026

Contratto di Agenzia: Il carattere oneroso del patto di non concorrenza post contrattuale è derogabile?

In linea di principio, ai sensi dell’art. 1751 bis c.c., l’accettazione del patto di non concorrenza comporta, in occasione della cessazione del rapporto, la corresponsione all’agente di una indennità di natura non provvigionale.

Tale norma è stata introdotta nel codice civile nel 2000 ed è entrata in vigore a partire dal 1° giugno 2001. Quindi, in virtù del principio tempus regit actum, tale previsione non trova applicazione per i rapporti stipulati prima di tale data (tale orientamento è stato confermato da numerose sentenze).

Inoltre, alla luce degli orientamenti giurisprudenziali che si sono espressi sul tema, sembra potersi affermare che tale norma, che prevede il carattere oneroso del patto, possa essere validamente derogata per accordo delle parti.

In effetti, diverse sentenze hanno affermato che le parti sono libere di derogare contrattualmente a tale principio, poiché la disposizione in questione non è imperativa. Tali sentenze hanno precisato che, poiché la norma non prevede la nullità del contratto in assenza della previsione di un corrispettivo e la finalità della stessa non è quella di tutelare un interesse pubblico generale, è possibile derogare a tale norma (cfr. in tal senso Cass. 11.06.2015, n. 12127; Cass. 31.05.2017, n. 13796; Cass. 09/09/2025, n. 24845; Cass. 20.01.2026, n. 1226). 

In particolare, da ultimo la recente sentenza della Suprema Corte (Cass. 20.01.2026, n. 1226) ha ribadito che “l'agente, d'intesa con la preponente, può espressamente stabilire che all'obbligo assunto non sia correlato un corrispettivo, atteso che la non specifica valorizzazione economica dell'impegno può giustificarsi come conveniente nel contesto dell'intero rapporto di agenzia. Pertanto la naturale onerosità del patto di non concorrenza non è inderogabile, in quanto non presidiata da una sanzione di nullità espressa e non è diretta alla tutela di un interesse pubblico generale”.

 

Avv. Arianna Ruggieri