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  • 8 mag
  • 2025

Contratti di agenzia: clausola risolutiva espressa e minimi di affari

Sono molto frequenti nei contratti di agenzia le clausole che prevedono in capo all’agente l’obbligo di trasmettere nel corso di ciascun anno, stagione di vendita e/o altro periodo determinato, ordini che diano luogo alla conclusione di contratti di vendita per un importo predeterminato (c.d. “minimo d’affari”), prevedendo, per il caso di mancato raggiungimento di tale minimo, la possibilità per il preponente di risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., senza dover dare all’agente alcun preavviso.

Il ricorso alla clausola risolutiva espressa, disciplinata dall’art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa), consente infatti alle parti di prevedere che l’inadempimento di una determinata obbligazione costituisca motivo di risoluzione del contratto “di diritto". Tale risoluzione si verifica nel momento in cui la parte in favore della quale è prevista la clausola dichiara all’altra di volersene valere.

In via di principio, quando viene pattuita una clausola risolutiva espressa, poiché le parti nella loro autonomia e libertà contrattuale hanno voluto preventivamente valutare l’importanza di un inadempimento, facendone discendere la risoluzione del contratto senza preavviso, il giudice non può compiere alcuna indagine sull’importanza dell’inadempimento stesso, ma deve unicamente accertare se esso sia imputabile al soggetto obbligato. Qualora poi la parte inadempiente contesti la legittimità della risoluzione, il giudice dovrebbe limitarsi ad accertare se l’inadempimento sia (o meno) a lui imputabile, sarà invece onere dell’agente provare che l’inadempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile (art. 1218 c.c.).

Tuttavia, in relazione alle clausole risolutive espresse inserite in contratti di agenzia, tali principi sono messi in discussione da una buona parte della giurisprudenza.

In particolare, nei casi in cui il preponente si avvale della clausola risolutiva espressa, l’agente rivendica comunque il proprio diritto a ricevere un’indennità e/o il risarcimento del danno per la risoluzione del contratto senza il preavviso stabilito dall’art. 1750 c.c., nonché l’indennità per la risoluzione del rapporto ex art. 1751 c.c.. In questi casi, l’orientamento prevalente della giurisprudenza ritiene che il Giudice debba comunque valutare la gravità dell’inadempimento dell’agente rispetto all’obbligo di raggiungere il minimo di fatturato, prima di escludere il diritto dell’agente all’indennità di preavviso, nonché all’indennità per la risoluzione del rapporto.

 

Clausola risolutiva espressa e preavviso dovuto all’agente

L’art. 1750 c.c. prevede, per i contratti a tempo indeterminato, che ciascuna parte, possa recedere dal contratto dando un preavviso, che deve rispettare i termini previsti dallo stesso art. 1750 c.c. III e IV comma:

“3. Il termine di preavviso non può comunque essere inferiore ad un mese per il primo anno di durata del contratto, a due mesi per il secondo anno iniziato, a tre mesi per il terzo anno iniziato, a quattro mesi per il quarto anno, a cinque mesi per il quinto anno e a sei mesi per il sesto anno e per tutti gli anni successivi.

4. Le parti possono concordare termini di preavviso di maggiore durata, ma il preponente non può osservare un termine inferiore a quello posto a carico dell’agente”

Questo non significa ovviamente che nei contratti di agenzia non è ammissibile la risoluzione del contratto senza preavviso o, nei casi di contratto a tempo determinato, prima della scadenza del termine. Tale facoltà si ritiene possa essere esercitata nei rapporti di agenzia, applicando analogicamente l’art. 2119 c.c., previsto in materia di lavoro subordinato, e dunque in presenza di una giusta causa di recesso in tronco.

Per ragioni di chiarezza qui di seguito si riporta il dettato dei due articoli di legge considerati:

1456 c.c.

 

2119 c.c.

I contraenti possono convenire espressamente che il contratto si risolva nel caso in cui una determinata obbligazione non sia adempiuta secondo le modalità stabilite.

In questo caso la risoluzione si verifica  di diritto quando la parte interessata dichiara all’altra parte che intende valersi della clausola risolutiva.

 

Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, se il contratto è a tempo determinato, o senza preavviso, se il contratto è a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche  provvisoria, del rapporto. […]

 

Applicando quanto previsto dall’art. 2119 c.c. al contratto di agenzia, la Corte di legittimità è ormai da diversi anni orientata nel ritenere che, pur in presenza di una clausola risolutiva espressa, il giudice debba comunque procedere ad una valutazione della gravità dell’inadempimento, riconoscendo all’agente il diritto ad un’indennità di mancato preavviso, laddove l’inadempimento non integri una giusta causa di recesso in tronco:

 “il recesso senza preavviso dell’impresa preponente dal rapporto di agenzia è consentito soltanto nel caso in cui intervenga una causa che ne impedisca la prosecuzione anche provvisoria, ai sensi dell’art. 1751 c.c. comma 2, c.c. sicchè in caso di ricorso da parte della medesima impresa ad una clausola risolutiva espressa, che può ritenersi valida nei limiti in cui venga a giustificare un recesso “in tronco” attuato in situazioni concrete e con modalità a norma di legge o di accordi collettivi non legittimanti un recesso per giusta causa, il giudice deve comunque verificare che sussista un inadempimento dell’agente integrante giusta causa di recesso, a norma dell’art. 2119 c.c. , tenendo conto delle complessive dimensioni economiche del contratto, dell’incidenza dell’inadempimento sull’equilibrio contrattuale e della gravità della condotta, seppur da valutarsi in considerazione della peculiare posizione dell’agente e della intensità che la relazione di fiducia assume nel rapporto di agenzia”

(Cass. 23/06/2023 n. 18030, in Leggi d’Italia; Cass. 04/08/2021, n. 22246, in Leggi d’Italia; Cass. 30/11/2015 n. 24368, in Agenti & Rappr., 2016/1, Cass. 28/10/2021 n. 30488 in www.onelegale.wolterskluwer.it; Cass. 4/08/2021 n. 22246 in www.onelegale.wolterskluwer.it; Cass. 30/11/2015 n. 24368, in Agenti & Rappr., 2016/1, Cass. 25/05/2012 n. 8295 in www.onelegale.wolterskluwer.it Cass. 18/05/2011, n. 10934 in www.onelegale.wolterskluwer.it).

In applicazione di tali principi, nonostante la previsione della clausola risolutiva espressa, è stato riconosciuto il diritto dell’agente al preavviso  e il Giudice ha valutato che non costituisse giusta causa di recesso in tronco:

- il mancato raggiungimento di minimi d’affari irrealistici (nel caso di specie era stato pattuito il triplo di quanto richiesto negli anni precedenti (Cass. 18/05/2011, n. 10934, in Leggi d’Italia);

- il mancato raggiungimento di minimi d’affari sempre tollerato negli anni precedenti dal preponente (Trib. Bari 02/05/2012, in Leggi d’Italia; (Trib. Vicenza 17/04/2020, n. 780, in Agenti & Rappr., 2020/2, pp. 42-43);

- il mancato raggiungimento minimi d’affari giustificato dall’agente con l’adozione da parte del preponente di una politica di prezzi troppo elevata e contestata dall’agente nel corso del rapporto (Trib. Bari 02/05/2012, in Leggi d’Italia) o con la saturazione del mercato (in quest’ultimo caso l’agente aveva raggiunto lo stesso quantitativo di ordini raggiunto l’anno precedente pari al 74% del minimo di affari pattuito cfr. Appello Venezia 29/11/2024 in giustizia.it).

- il raggiungimento dell’80% dei minimi d’affari ( Milano 14.01.2022 n. 943 in bdp.giustizia.it);

- uno scostamento di appena 0,2% tra il fatturato minimo richiesto dalla preponente e quello ottenuto dall’agente (Trib. Como 29/10/2018, n. 230, in Agenti & Rappr., 2018/4, p. 37).

Viceversa, è stata ritenuta sussistente la giusta causa di recesso e negato il diritto al preavviso dell’agente nei casi seguenti:

- mancato raggiungimento di nemmeno la metà del minimo d’affari pattuito. (App. Aquila 30/05/2023 n. 851 in giustizia.it; Trib. Milano 18/11/2013, in Leggi d’Italia;

- il raggiungimento di 1/3 del minimo pattuito (Trib. Bologna 21/01/2015, in Leggi d’Italia; Trib. Busto Arsizio 07/04/2021, n. 142, in Agenti & Rappr., 2021/3, pp. 7-9).

Infine si segnala un caso molto particolare, ove il Giudice nel valutare la gravità dell’inadempimento dell’agente ha escluso il diritto di quest’ultimo ad un preavviso nel caso di lievissimo discostamento rispetto al minimo d’affari previsto dalla clausola risolutiva espressa (a fronte di un minimo d’affari di 50 contratti l’anno, l’agente ne aveva procurati 49). Nel caso di specie, la Corte d’Appello di Venezia aveva valutato che, nei due anni precedenti l’agente procurava una media di 150 contratti all’anno, e che il calo precipitoso a 49 fosse imputabile alla progressiva perdita della forza lavoro necessaria per la società agente per operare efficacemente sul mercato (App. Venezia n. 904 del 7/05/2024 in bdp.giustizia.it)

Diventa quindi minoritario, ma seguito ancora da qualche Corte di merito, il vecchio orientamento giurisprudenziale che ritiene che la clausola risolutiva espressa operi automaticamente e faccia si che la gravità dell’inadempimento sia oggetto di una presunzione assoluta, escludendo un sindacato del giudice sulla gravità dell’inadempimento (mancato raggiungimento dei minimi da parte dell’agente) con la conseguenza che l’agente non ha diritto a vedersi riconosciuta un’indennità di preavviso. (Cass. 4.10.2013 n.22722; Cass. 13076/2009; Cass. 5.06.2009 n. 13076  Cass. Civ. 2.05.2006 n. 10092; Cass. 14.06.2002 n. 8607; Cass. 16.04.1992 n. 4659; Cass. 27.08.1987 n. 7063; quanto alle Corti di merito, hanno seguito questo orientamento minoritario: App. Milano 14/11/2023 n. 3215 in bdp.giustizia.it; App. Milano 16/02/2023 n. 120 in bdp.giustizia.it; App. Milano 16/02/2021 in bdp.giustizia.it; Trib. Arezzo 20/10/2016, n. 564, in Agenti & Rappr., 2016/4, pp. 4-7).

Tale orientamento ritiene che l’art. 2119 c.c. non sia idoneo a limitare la portata della clausola risolutiva espressa che dunque è idonea ad escludere la necessità di un preavviso “Nel rapporto di agenzia, a differenza del rapporto di lavoro subordinato, la legge non individua con norma inderogabile il fatto imputabile all'agente. Consegue che all'autonomia privata è consentita la predeterminazione consensuale dell'inadempimento che legittima il recesso senza preavviso” (Cass. 14.06.2002 n. 8607; Cass. 16.04.1992 n. 4659). “Nessun limite [alla efficacia della clausola risolutiva espressa], invero, deriva dall’art. 1750 c.c., in quanto la previsione di periodo di preavviso "é comune a tutti i contratti di durata", né dall’art. 2119 c.c., il quale è applicabile al rapporto stesso, ma "nel rispetto delle differenze sostanziali" fra il suindicato contratto e quello di lavoro subordinato. Solo in quest'ultimo, secondo l'insegnamento della giurisprudenza, il mancato raggiungimento del risultato economico pattuito "non assume il valore di elemento del sinallagma contrattuale", mentre nel contratto di agenzia "le parti sono libere di indicare come credono e secondo le rispettive esigenze economiche" il risultato voluto, sicché è perfettamente valida la pattuizione di una clausola risolutiva espressa collegata all'inadempimento dell'obbligazione assunta dall'agente (Cass. 27.08.1987 n. 7063).

 

Clausola risolutiva espressa ed indennità di risoluzione

Infine, occorre precisare che la clausola risolutiva espressa non esclude la corresponsione di un’indennità di risoluzione all’agente, dovendosi comunque procedere a valutare ex art. 1751 c.c. se l’inadempimento costituisce un inadempimento imputabile all’agente talmente grave da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto.

 

Conclusioni

La scelta risolvere il contratto di agenzia sulla base di una clausola risolutiva espressa per il caso di mancato raggiungimento dei minimi d’affari, in caso di contestazione da parte dell’agente, comporterà una verifica da parte del giudice dell’importanza dell’inadempimento e dunque del mancato raggiungimento dei minimi.

Conseguentemente, nel momento in cui il preponente decida di avvalersi di tale clausola, sarà opportuno valutare attentamente se il mancato raggiungimento di minimi possa essere considerato sufficientemente grave, onde evitare contestazioni da parte dell’agente e rischi di dover corrispondere un’indennità di mancato preavviso, dapprima non considerata.

 

Avv. Mariaelena Giorcelli