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  • 4 ago
  • 2026

Contratti B2B digitali e clausole vessatorie: la Cassazione (Ordinanza n. 20945 del 20 giugno 2026) si pronuncia sui limiti del "point & click”

Con la recente ordinanza n. 20945 del 20 giugno 2026, la Corte di Cassazione si è pronunciata sui requisiti di validità ed efficacia delle clausole vessatorie all'interno dei contratti stipulati per via telematica tra professionisti (rapporti B2B), prendendo posizione sulla dibattuta modalità di acquisizione della doppia sottoscrizione richiesta dall’art. 1341, comma 2, del codice civile.

 

Il requisito formale dell’approvazione specifica delle clausole vessatorie

In base all’art. 1341, comma 2, del codice civile: “non hanno effetto se non sono specificatamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità. Facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l’esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell’altro contraente decadenza, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi, tacita proroga o deroghe alla competenza dell’autorità giudiziaria”.

Tale requisito viene generalmente considerato assolto con una firma per accettazione dell’intero contratto ed una successiva firma per accettazione delle sole clausole vessatorie specificatamente elencate. Ma, come assolvere tale requisito nei contratti conclusi telematicamente?

 

Il quadro normativo e la conclusione del contratto telematico

L'art. 13 del D.Lgs. n. 70/2003 sul commercio elettronico stabilisce chiaramente che, per gli ordini inviati telematicamente, trovano applicazione le norme ordinarie sulla conclusione dei contratti e dunque il contratto telematico si considererà concluso quando che ha fatto la proposta ha conoscenza dell’accettazione dell’altra parte (cfr. art. 1326 c.c). Dal punto di vista operativo, l'ordine e la relativa ricevuta si considerano conosciuti nel momento in cui il destinatario ha la possibilità di accedervi telematicamente presso i propri sistemi informatici.

Inoltre, poiché in virtù dell’art. 13 del D.Lgs. n. 70/2003, anche ai contratti telematici è applicabile l’art. 1341, comma secondo, del codice civile, si pone il problema delle modalità di acquisizione dell’approvazione specifica per iscritto affinché le clausole vessatorie inserite in tali contratti siano considerate efficaci.

 

La posizione della Cassazione: il "doppio flag" non basta

Il nodo centrale affrontato dalla Suprema Corte riguarda le modalità con cui l'aderente esprime il proprio consenso online. Secondo i giudici di legittimità, nei contratti conclusi telematicamente non è sufficiente la mera "spunta" (o flaggatura) di una casella per ritenere validamente approvata una clausola vessatoria.

La pronuncia si inserisce in un dibattito giurisprudenziale storicamente frammentato, che ha visto contrapporsi orientamenti meno rigorosi — come quello del Giudice di Pace di Partanna del 1/02/2002, secondo cui poteva bastare un doppio assenso tramite point&click — e tesi più restrittive (es. Trib. Catanzaro 30/04/2012; Giudice di Pace di Trapani 14/10/2019) che richiedevano forme di sottoscrizione informatica avanzata.

La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 20945/2026 ha stabilito che, pur potendosi utilizzare una firma elettronica o "digitale leggera" (riconducibile alla Firma Elettronica Semplice - FES e disciplinata dall'art. 3, punto 10, del Regolamento UE eIDAS n. 910/2014), il consenso non possa prescindere da una manifestazione consapevole e specifica e che tale manifestazione non è raggiungibile con un semplice doppio “click” uno per accettare il contratto ed uno per accettare le condizioni vessatorie.

La rigida chiusura della giurisprudenza (da ultimo confermata dalla Cassazione con l’ordinanza 20945/2026) nei confronti del mero point & click e/o doppia pare discostarsi dai principi desumibili dal Regolamento eIDAS che invece riconosce alla spunta informatica la qualifica giuridica di Firma Elettronica Semplice (FES).

Infatti, la recente pronuncia della Cassazione afferma che:

- la firma elettronica digitale e/o qualificata sia necessaria solo nei casi di contratti conclusi telematicamente che richiedono la forma scritta ad substantiam ex art. 1350 c.c.;

- riconosce espressamente che le clausole vessatorie possano essere approvate con firma elettronica semplice di cui all'art. 3, punto 10, del Regolamento UE eIDAS n. 910/2014, ma,

- ritiene che la c.d. “flaggatura” della casella corrispondente alla clausola vessatoria non sia sufficiente a garantire il requisito della consapevolezza e specificità dell’approvazione.

A titolo esemplificativo la Corte di Cassazione indica l'adozione di standard di sottoscrizione più gravosi, come la one time password (c.d. OTP) che, tuttavia, in base al Regolamento UE eIDAS n.910/2014 costituirebbe già una firma elettronica avanzata. Ciò rischia di irrigidire i canali commerciali, trattando il point & click non come una vera manifestazione di volontà elettronica impoverendone gli effetti riconosciuti dal legislatore europeo e imponendo agli operatori economici oneri ulteriori oneri tecnologici.

 

Come adeguarsi?

Per la Corte di Cassazione il prestatore del servizio informatico ha l'onere di predisporre un percorso guidato sul proprio sito web (un form dedicato) che permetta al firmatario di approvare in modo realmente distinto e specifico le clausole vessatorie. Un "point & click" per l'accettazione globale delle Condizioni Generali di Contratto, e un "point & click" per l'accettazione delle clausole vessatorie non pare sufficiente senza l’adozione di un percorso sequenziale che garantisca la consapevolezza e la specificità dell’approvazione delle clausole vessatorie. Oppure, per non correre rischi, ricorrere all’approvazione mediante firme elettroniche avanzate quali l’inserimento sulla piattaforma web di un codice OTP, inviato al firmatario mediante sms o e-mail.

 

Avv. Mariaelena Giorcelli